Inammissibilità ricorso: quando la Cassazione non può intervenire sulla pena
L’inammissibilità ricorso in Cassazione è un tema centrale per chiunque si trovi ad affrontare l’ultimo grado di giudizio. Spesso si confonde la funzione della Suprema Corte con quella di un terzo grado di merito, ma la realtà giuridica è ben diversa. La recente ordinanza della Sezione Settima Penale chiarisce i confini invalicabili tra la valutazione dei fatti e il controllo di legittimità.
Il caso oggetto del contendere
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da una cittadina avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. La difesa lamentava principalmente due aspetti: l’eccessiva entità della pena irrogata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Secondo la ricorrente, il trattamento punitivo non era adeguato alla fattispecie concreta, richiedendo quindi un intervento correttivo da parte dei giudici di legittimità.
I limiti del giudizio di legittimità
Il nodo cruciale della questione risiede nella natura stessa del ricorso per Cassazione. La Corte non ha il potere di rideterminare la pena o di valutare nuovamente se un imputato meriti o meno uno sconto di pena, a meno che la motivazione del giudice precedente non sia palesemente illogica, contraddittoria o mancante. Se il giudice di merito ha spiegato in modo coerente le ragioni della sua scelta, tale decisione diventa insindacabile.
Inammissibilità ricorso e questioni di merito
Nel caso analizzato, i giudici hanno rilevato che i motivi prospettati dalla difesa non erano consentiti dalla legge in sede di legittimità. Questo perché riguardavano unicamente la determinazione del trattamento punitivo. La sentenza impugnata è risultata sorretta da una motivazione sufficiente e non illogica, avendo esaminato correttamente tutte le deduzioni difensive presentate nei gradi precedenti.
Le conseguenze pecuniarie
Presentare un ricorso privo di fondamento o basato su motivi non consentiti comporta conseguenze dirette per il ricorrente. Oltre al rigetto dell’istanza, l’ordinamento prevede sanzioni volte a scoraggiare l’abuso dello strumento giudiziario e il sovraccarico delle corti.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha fondato la propria decisione sulla natura dei motivi di ricorso, ritenuti meramente fattuali. I giudici hanno osservato che la determinazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità del giudice di merito. Poiché la Corte d’Appello aveva fornito una spiegazione razionale e priva di vizi logici per giustificare il rigetto delle richieste difensive, non sussisteva alcuno spazio per un intervento in Cassazione. L’inammissibilità ricorso scaturisce quindi dall’impossibilità di trasformare il giudizio di legittimità in una nuova valutazione delle prove o delle circostanze del reato.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza ribadisce che il ricorso in Cassazione deve vertere su violazioni di legge o vizi motivazionali macroscopici. La semplice insoddisfazione per l’entità della condanna non costituisce un motivo valido per adire la Suprema Corte. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle ammende, sottolineando la necessità di una valutazione tecnica rigorosa prima di procedere con l’impugnazione.
Si può ricorrere in Cassazione solo per ottenere uno sconto di pena?
No, la Cassazione non può rideterminare la pena se il giudice di merito ha motivato la sua scelta in modo logico e coerente con la legge.
Cosa succede se il ricorso viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e solitamente al versamento di una somma tra i mille e i tremila euro alla Cassa delle ammende.
Quando è possibile contestare il mancato riconoscimento delle attenuanti?
Solo quando il giudice di merito ha omesso del tutto di motivare il diniego o ha utilizzato argomentazioni manifestamente illogiche.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6992 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6992 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 24/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dall legge in sede di legittimità in quanto unicamente riguardanti la determinazione del trattamento punitivo sotto il versante della misura della pena irrogata e della mancata concessione delle generiche quando di contro la sentenza impugnata appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive su tali punti così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 24 novembre 2025.