Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39908 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39908 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CHIETI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale cittadino per i reati di cui agli art. 612, 595 cod. pen.
Lette le conclusioni e la relativa nota spese, pervenute in data 30 settembre 2024, a firma del difensore e procuratore speciale AVV_NOTAIO, nell’interesse delle costituite parti civili, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Lette le conclusioni e la relativa richiesta di liquidazione spese, pervenute in data 26 settembre 2024, a firma del difensore e procuratore speciale AVV_NOTAIO, nell’interesse della costituita parte civile, AVV_NOTAIO, ammesso al beneficio del patrocinio a Spese dello Stato.
Ritenuto che il primo motivo, con cui il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione alla integrazione istruttoria disposta ex art.441 comma quinto cod. proc. pen. in sede di giudizio abbreviato è manifestamente infondato perché:
– in contrasto con quanto disposto dalla normativa in tema di integrazione istruttoria laddove l’art.441 comma sesto cod. proc. pen. stabilisce che ” all’assunzione delle prove di cui al comma 5(..) si procede nelle forme previste dall’art.422 commi 2, 3 e 4 ” con un espresso richiamo alle forme di assunzione della prova dell’udienza preliminare, e non dell’esame dibattimentale, con conduzione dell’esame testimoniale ad opera del giudice.
Considerato che il secondo e ultimo motivo di ricorso con il quale si contesta l’assenza di motivazione in riferimento al travisamento delle prove e manifesta illogicità della stessa in riferimento all’art.192 cod. proc. pen., è inammissibile non confrontandosi con la giurisprudenza a Sezioni unite di questa Corte secondo cui il motivo con cui si deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all’ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità. (S.U. n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Considerato che le conclusioni nell’interesse delle costituite parti civili COGNOME e COGNOME sono pervenute in data 30 settembre e le conclusioni nell’interesse della costituita parte civile, COGNOME sono pervenute in data
26 settembre 2024, in entrambi i casi nel mancato rispetto dei 15 giorni antecedenti l’udienza e in quanto tali intempestive.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Nulla sulle spese delle parti civili. Così deciso il 9 ottobre 2024
Il consi