Inammissibilità del Ricorso: La Cassazione non è un Terzo Grado di Giudizio
Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non può trasformarsi in una nuova valutazione dei fatti. La pronuncia chiarisce i confini dell’appello alla Suprema Corte, sottolineando come l’inammissibilità del ricorso sia la conseguenza inevitabile quando le censure proposte mirano a una semplice rilettura delle prove, già ampiamente scrutinate nei precedenti gradi di giudizio.
La Vicenda Processuale
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per reati di corruzione, come previsto dagli articoli 319 e 321 del codice penale. A seguito della conferma della condanna da parte della Corte d’Appello, l’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, articolando le proprie difese su due motivi principali. Tuttavia, secondo la Suprema Corte, tali motivi non sollevavano questioni di diritto o vizi procedurali, ma si limitavano a contestare la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, proponendone una versione alternativa.
L’inammissibilità del ricorso e il ruolo della Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, evidenziando come le critiche mosse dall’imputato fossero dirette a ottenere una non consentita rilettura degli elementi probatori. Il compito della Cassazione, infatti, non è quello di riesaminare le prove e decidere se la ricostruzione dei fatti sia quella ‘giusta’, bensì quello di effettuare un ‘controllo di legittimità’. Questo significa verificare che la Corte d’Appello abbia applicato correttamente le norme di legge e abbia motivato la sua decisione in modo logico, completo e non contraddittorio.
Le Motivazioni
I giudici hanno osservato che la Corte d’Appello era pervenuta alla sua decisione attraverso una valutazione globale di tutte le prove acquisite, utilizzando un “puntuale e logico apparato argomentativo”. Le censure del ricorrente, al contrario, non si confrontavano realmente con le argomentazioni della sentenza impugnata, ma tentavano di scardinarla proponendo una diversa interpretazione del materiale probatorio. Questo approccio è estraneo alla natura del giudizio di Cassazione. Pertanto, non emergendo vizi di legittimità, il ricorso non poteva che essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
La decisione si conclude con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve come monito: il ricorso in Cassazione deve essere fondato su precise violazioni di legge o vizi di motivazione, non su un mero disaccordo con la valutazione dei fatti compiuta dai giudici di merito. Tentare di trasformare la Suprema Corte in un terzo grado di giudizio, dove ridiscutere l’intera vicenda, porta inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le relative conseguenze economiche.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, invece di denunciare vizi di legittimità (cioè errori nell’applicazione della legge o nella logica della motivazione), tenta di ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti, attività che sono di competenza esclusiva dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
Cosa significa che la Corte di Cassazione svolge un controllo di legittimità?
Significa che la Corte non riesamina i fatti del processo per stabilire chi ha torto o ragione, ma si limita a controllare che la sentenza impugnata abbia applicato correttamente le leggi e che la sua motivazione sia logica, coerente e non contraddittoria.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27988 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27988 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 7017/24 Sedef
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui agli artt. 319 e 321 pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le censure svolte nei due motivi di ricorso risultano dirette a una n consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alterna ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d’appello, che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acqui corso del giudizio e utilizzando un puntuale e logico apparato argomentativo, non censurabil in sede di controllo di legittimità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/06/2024