Inammissibilità del Ricorso: Quando l’Appello in Cassazione è Precluso
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27872 del 2024, ha ribadito i severi limiti entro cui è possibile impugnare una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (il cosiddetto ‘patteggiamento’). Il caso in esame offre un’importante lezione sull’ inammissibilità del ricorso quando i motivi addotti, pur apparendo come vizi di diritto, mirano in realtà a una riconsiderazione del merito dei fatti, non consentita in sede di legittimità.
I Fatti del Processo
Tre individui, condannati con sentenza di patteggiamento dal Tribunale di Monza per il reato di cui all’art. 337 del codice penale (resistenza a un pubblico ufficiale), hanno presentato distinti ricorsi per Cassazione. Essi lamentavano un’erronea qualificazione giuridica del fatto da parte del giudice di merito, sostenendo che la loro condotta non integrasse gli estremi del reato contestato. La loro difesa si basava sull’idea che il giudice avesse interpretato male la natura delle loro azioni.
La Decisione della Corte e la Regola sulla Qualificazione Giuridica
La Suprema Corte ha dichiarato tutti e tre i ricorsi inammissibili. La decisione si fonda su un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: l’impugnazione di una sentenza di patteggiamento per erronea qualificazione giuridica è un’eccezione, non la regola. Questo tipo di doglianza è ammesso solo in casi ristretti, ovvero quando la qualificazione attribuita al fatto dal giudice di merito risulta ‘palesemente eccentrica’ rispetto a quanto descritto nel capo di imputazione. In altre parole, l’errore deve essere così evidente da non richiedere alcuna indagine sui fatti o sulle prove. L’inammissibilità del ricorso scatta quando i motivi, come nel caso di specie, richiedono un riesame del materiale probatorio, un’attività preclusa alla Corte di Cassazione.
Le motivazioni
La Corte ha spiegato che i motivi presentati dai ricorrenti, sebbene formulati come una critica alla qualificazione giuridica, evocavano solo in apparenza tale vizio. In realtà, per essere accolti, avrebbero richiesto un ‘necessario passaggio logico’ che implicava la valutazione di aspetti fattuali e dati probatori ulteriori. La Cassazione, richiamando un proprio precedente (sentenza n. 39600 del 2015), ha sottolineato che non è possibile, in sede di legittimità, ‘arricchire’ il quadro fattuale definito nel capo di imputazione per giungere a una diversa qualificazione giuridica. Il controllo della Corte deve limitarsi alla coerenza logica tra l’imputazione e la qualificazione legale data dal giudice, senza poter scendere nel merito delle prove. Di conseguenza, i ricorsi sono stati giudicati inammissibili ‘de plano’ (cioè senza udienza pubblica), con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza conferma la natura del giudizio di Cassazione come un controllo di pura legittimità, specialmente nel contesto delle sentenze di patteggiamento. L’accesso a questo ultimo grado di giudizio è strettamente limitato ai vizi di legge palesi e immediatamente riscontrabili dagli atti, senza alcuna possibilità di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti. Per gli operatori del diritto, ciò significa che la strategia difensiva in Cassazione deve essere attentamente calibrata per evitare di sconfinare in questioni di merito, pena l’immediata declaratoria di inammissibilità del ricorso e le relative conseguenze economiche per l’assistito.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per erronea qualificazione giuridica del reato?
No, non è sempre possibile. Secondo l’ordinanza, tale impugnazione è consentita solo nei casi in cui la qualificazione giuridica data dal giudice di merito risulti ‘palesemente eccentrica’ rispetto ai fatti descritti nel capo di imputazione.
Cosa significa che la qualificazione giuridica deve essere ‘palesemente eccentrica’ per poter essere contestata in Cassazione?
Significa che l’errore del giudice deve essere evidente e macroscopico, una classificazione del reato chiaramente sbagliata e non sostenibile sulla base della sola accusa formale, senza la necessità di esaminare nuove prove o aspetti fattuali.
Quali sono le conseguenze se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Di conseguenza, i ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27872 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27872 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/06/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato il DATA_NASCITA
NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/12/2023 del TRIBUNALE di MONZA
dato avv so alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
•
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi di NOME, NOME e NOME COGNOME udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i comuni motivi di ricorso dedotti, con separati atti di impugnazione, avverso la sentenza di applicazione pena indicata in epigrafe non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in relazione alla tipologia sentenza impugnata.
I motivi, infatti, solo in apparenza evocano il vizio della erronea qualificazione giuridica del fatto (il reato di cui all’art. 337 cod. pen.), deduzione che dev ritenersi limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti palesemente eccentric rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo, in particolare, escludersi l’ammissibilità dell’impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso (Sez. 7, n. 39600 del 10/09/2015, Casarin, Rv. 264766), aspetti in fatto e dati probatori ulteriori;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura de plano e con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 giugno 2024
Il Consigliere relatore
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