Inammissibilità ricorso: quando la Cassazione non riesamina i fatti
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti del giudizio di legittimità, in particolare riguardo all’inammissibilità ricorso quando questo mira a una nuova valutazione dei fatti. Il caso riguarda il rigetto della richiesta di misure alternative alla detenzione, una decisione che il ricorrente ha impugnato lamentando vizi di motivazione e violazione di legge. Analizziamo come la Suprema Corte ha affrontato la questione, delineando i confini invalicabili del suo sindacato.
I Fatti del Caso
Un condannato si era visto rigettare dal Tribunale di Sorveglianza la richiesta di accedere a misure alternative quali l’affidamento in prova al servizio sociale e la semilibertà. Il Tribunale aveva basato la sua decisione su elementi negativi emersi circa la personalità del soggetto.
Contro tale decisione, il condannato ha proposto ricorso in Cassazione, sollevando due motivi principali:
1. La violazione di legge e il vizio di motivazione, poiché la decisione sarebbe stata presa senza acquisire l’osservazione dell’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (UEPE).
2. La decisione si sarebbe fondata su elementi ritenuti erroneamente sussistenti, senza considerare adeguatamente l’attività lavorativa svolta dal ricorrente.
In sostanza, il ricorrente chiedeva alla Cassazione di riconsiderare gli elementi di fatto che avevano portato il giudice di sorveglianza a negare il beneficio.
La Decisione della Corte e le ragioni dell’inammissibilità ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nel principio consolidato secondo cui il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità e non di merito. Ciò significa che la Corte non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella compiuta dal giudice del precedente grado di giudizio.
Il ricorso, secondo i giudici, era teso a “sollecitare una diversa e alternativa lettura degli elementi acquisiti”, un’operazione non consentita in questa sede. La Corte ha il compito di verificare se la decisione impugnata sia immune da violazioni di legge e se la sua motivazione sia logica e coerente, non di stabilire se un’altra interpretazione dei fatti fosse possibile.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza avesse fornito una motivazione coerente e adeguata per il rigetto della richiesta. La valutazione sulla personalità del condannato era stata desunta da una nota dei Carabinieri, dalla quale risultava che l’uomo era stato recentemente denunciato per reati gravi come detenzione di stupefacenti, truffa e uso di atto falso.
Questi elementi, secondo la Corte, erano sufficienti a giustificare la decisione, anche senza la relazione dell’UEPE. L’acquisizione di tale relazione è stata ritenuta non necessaria, data la chiarezza del quadro indiziario a carico del soggetto e l’assenza di una specifica contestazione sulla veridicità dei fatti riportati nella nota dei Carabinieri. La possibilità di svolgere attività di volontariato in un altro comune è stata considerata irrilevante di fronte a un quadro di personalità così negativo.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: l’inammissibilità ricorso in Cassazione per motivi che attengono al merito. Le implicazioni pratiche sono significative:
1. Limiti del giudizio di Cassazione: Chi intende ricorrere in Cassazione deve concentrarsi su vizi di legittimità (violazioni di norme di diritto) o su difetti manifesti e illogici della motivazione, non sulla speranza di ottenere una nuova valutazione delle prove.
2. Valutazione della personalità: Per l’accesso alle misure alternative, la valutazione della personalità del condannato è centrale. Elementi recenti e negativi, come nuove denunce, possono essere determinanti per il diniego, anche a fronte di un’attività lavorativa stabile.
3. Onere della prova: La mancata contestazione di specifici fatti negativi riportati in atti ufficiali (come le note delle forze dell’ordine) può precludere la possibilità di farli riconsiderare in un secondo momento.
In definitiva, la decisione conferma che la valutazione del giudice di sorveglianza, se basata su elementi concreti e motivata in modo logico, è difficilmente censurabile in sede di legittimità.
Può la Corte di Cassazione riesaminare i fatti di una causa?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti. Il suo ruolo è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Come stabilito in questa ordinanza, non è consentito sollecitare una diversa e alternativa lettura degli elementi probatori acquisiti nei precedenti gradi di giudizio.
È sempre necessario acquisire la relazione dell’UEPE per decidere su una misura alternativa?
Non necessariamente. In questo caso, il giudice ha ritenuto che gli elementi negativi sulla personalità del condannato, emersi da una nota dei Carabinieri, fossero sufficienti per fondare la decisione. L’acquisizione della relazione è stata quindi considerata irrilevante, soprattutto in assenza di una specifica contestazione dei fatti riportati.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, come nel caso di specie, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, può essere condannato al versamento di una somma di denaro alla cassa delle ammende se si ravvisa una colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5413 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5413 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN DONA’ DI PIAVE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/07/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta di COGNOME NOME di applicazione delle misure alternative dell’affidamento in prova al servizio sociale e RAGIONE_SOCIALE semilibertà;
Rilevato che con il ricorso, in due distinti motivi, si deduce la violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la decisione sarebbe stata assunta senza acquisire l’osservazione redatta dall’UEPE e si fonderebbe su elementi ritenuti erroneamente sussistenti, senza tenere conto nel dovuto conto dell’attività lavorativa svolta dal condannato;
Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il giudice RAGIONE_SOCIALE sorveglianza, con il riferimento alla personalità del condannato, desunta dal contenuto RAGIONE_SOCIALE nota dei Carabinieri di Torvaianica, dalla quale risulta che il condannato è stato recentemente denunciato per i reati di detenzione di stupefacenti, di truffa e uso di atto falso (inserite dalla Polizia militare RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dove lavora il condannato), ha dato coerente e adeguato conto delle ragioni sulle quali ha fondato le proprie conclusioni e ciò anche senza che fosse necessario, in assenza di una specifica confutazione da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE veridicità di quanto affermato nella nota, acquisire l’osservazione dell’Uepe, irrilevante pure con riferimento alla possibilità concreta di prestare l’attività di volontariato in un comune diverso da quello di residenza e da quello dove presta attività lavorativa;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le censure ora esposte dalla RAGIONE_SOCIALE sono tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura degli elementi acquisiti che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, COGNOME, Rv. 284556 – 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, COGNOME, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, COGNOME, Rv. 265482);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna RAGIONE_SOCIALE ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALE causa di inammissibilità – al versamento RAGIONE_SOCIALE somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALE cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 7ricorrente al pagamento delle
spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALE cassa delle ammende. Così deciso il 25/1/2024