Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 23674 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 23674 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/06/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME nata a Roma il 12/07/1998
NOME nata a Roma il 19/07/1993
avverso la sentenza del 07/11/2024 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto di rigettare i ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna di NOME COGNOME e NOME COGNOME in ordine al delitto di furto pluriaggravato; nei confronti della seconda, però, ha ridotto la pena inflitta, correggendo gli errori commessi dal Tribunale sulla omessa applicazione del criterio di contemperamento di cui all’art. 63, comma quarto, cod. pen.
Avverso l’indicata pronuncia ricorrono le imputate, con un unico atto a firma del comune difensore, contestando:
per NOME COGNOME l’eccessiva severità della pena inflitta;
per NOME COGNOME l’assenza dei presupposti della recidiva, l’ ingiustificata applicazione dell’aumento facoltativo ex art. 63, comma quarto cod. pen., il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
I ricorsi, proposti in data successiva al 30 giugno 2024, sono stati trattati in camera di consiglio ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dal d. lgs. n. 150 del 2022 e successive modifiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile per manifesta infondatezza.
La Corte di appello ha fornito adeguata motivazione sulla congruità della pena inflitta dal primo giudice, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza sulle contestate aggravanti (cfr. pag. 3, paragrafo 4.1. sentenza impugnata).
Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.
3.1. La doglianza sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata, perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 4, paragrafo 4.2. sentenza impugnata).
3.2. Le censure sul riconoscimento della recidiva e sulla applicazione immotivata dell’aumento ex art. 63, comma quarto, cod. pen. sono inedite e generiche.
Con l’atto di appello, l’imputata, senza contestare il riconoscimento della recidiva e l’ an dell’aumento di pena a tale titolo, si era limitata a denunciare l’ illegittimità del quantum di aumento per la recidiva, perché determinato dal primo giudice nella misura della metà, invece di quella di un terzo ex art. 63 comma quarto, cod. pen., data la concorrenza di più circostanze aggravanti ad effetto speciale.
La Corte di appello ha accolto la censura, correggendo l’errore del Tribunale; pertanto non residuano ulteriori spazi di doglianza.
Il motivo, peraltro, è intrinsecamente generico, poiché neppure indica in base a quali concreti elementi, in tesi pretermessi, la Corte di appello non avrebbe dovuto applicare l’ulteriore aumento di un terzo ai sensi del citato art. 63 comma quarto, cod. pen.
Consegue che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11/06/2025