Inammissibilità ricorso: quando la Cassazione non può riesaminare i fatti
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio di legittimità e delle ragioni che portano a una declaratoria di inammissibilità ricorso presso la Corte di Cassazione. Il caso riguarda un individuo, già condannato per reati molto gravi, la cui misura di sicurezza era stata convertita dall’espulsione alla libertà vigilata. La Suprema Corte, confermando la decisione del Tribunale di Sorveglianza, chiarisce che il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio, ma di garante della corretta applicazione della legge.
I fatti del caso: da espulsione a libertà vigilata
Il ricorrente aveva impugnato un’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Trieste. Quest’ultimo, agendo in sede di appello, aveva parzialmente modificato una precedente decisione del Magistrato di Sorveglianza. Inizialmente, era stata disposta la misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato. Il Tribunale, pur riconoscendo una pericolosità sociale attenuata, l’aveva ritenuta ancora sussistente e aveva sostituito l’espulsione con la misura della libertà vigilata per la durata minima di un anno.
La valutazione del Tribunale si basava su elementi concreti e gravi:
* Titoli di reato: in particolare l’importazione e la detenzione di armi da guerra.
* Plurirecidività: la tendenza a commettere ripetutamente reati.
* Reingressi illegali: il soggetto era rientrato più volte in Italia dopo due espulsioni giudiziarie e una amministrativa.
* Condotta intramuraria: un comportamento gravemente e reiteratamente irregolare durante la detenzione.
Nonostante questi elementi, il ricorrente ha deciso di presentare ricorso in Cassazione, contestando la valutazione sulla sua pericolosità sociale.
La decisione della Corte e l’inammissibilità ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità ricorso con una motivazione netta. I giudici supremi hanno stabilito che le argomentazioni presentate dal ricorrente erano di natura ‘meramente confutativa’. In altre parole, il ricorso non evidenziava alcuna violazione di legge o vizio logico nella motivazione del provvedimento impugnato, ma si limitava a contestare nel merito la valutazione del Tribunale di Sorveglianza, proponendo una lettura alternativa e più favorevole degli stessi fatti.
Questo tipo di doglianza è inammissibile in sede di legittimità. La Corte di Cassazione, infatti, non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito (in questo caso, il Tribunale di Sorveglianza), se quest’ultima è sorretta da una motivazione logica, coerente e non manifestamente illogica, come nel caso di specie.
Le Motivazioni: i limiti del giudizio di legittimità
Il cuore della decisione risiede nella distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Il Tribunale di Sorveglianza, quale giudice di merito, ha il compito di ‘pesare’ le prove e gli elementi a disposizione (precedenti penali, condotta, relazioni) per formulare un giudizio sulla pericolosità sociale. La Corte di Cassazione, quale giudice di legittimità, ha invece il compito di verificare che il giudice di merito abbia applicato correttamente le norme di legge e abbia motivato la sua decisione in modo logico e senza contraddizioni.
Nel caso analizzato, il Tribunale di Sorveglianza aveva fornito una motivazione adeguata, ancorando la persistenza della pericolosità sociale a fatti specifici e gravi. Il tentativo del ricorrente di mettere in discussione questa valutazione, senza allegare vizi di legge, si è scontrato con i limiti strutturali del ricorso per Cassazione. La Corte ha ritenuto che il ricorso fosse inidoneo a superare il vaglio preliminare di ammissibilità proprio perché mirava a un riesame del merito, non consentito in quella sede.
Le Conclusioni: Quando un ricorso è destinato al fallimento
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: un ricorso per Cassazione non può essere una semplice riproposizione delle proprie tesi difensive, ma deve individuare specifici errori di diritto o vizi logici macroscopici nella decisione impugnata. In assenza di tali elementi, il ricorso viene dichiarato inammissibile.
Le conseguenze di tale declaratoria sono onerose per il ricorrente, che è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria è prevista proprio per disincentivare la proposizione di ricorsi palesemente infondati, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario. La decisione serve quindi da monito sull’importanza di strutturare un ricorso per Cassazione nel rispetto dei suoi rigidi confini, concentrandosi sulle violazioni di legge piuttosto che su una sterile contestazione dei fatti.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le argomentazioni del ricorrente erano ‘meramente confutative’, ovvero si limitavano a contestare la valutazione dei fatti compiuta dal Tribunale di Sorveglianza senza denunciare una reale violazione di legge. Il ricorso mirava a ottenere un nuovo esame del merito, cosa non consentita nel giudizio di Cassazione.
Cosa significa che il Tribunale di Sorveglianza ha agito con ‘motivazione adeguata e non manifestamente illogica’?
Significa che il Tribunale ha spiegato in modo chiaro e coerente le ragioni della sua decisione, basando la valutazione sulla persistente pericolosità sociale su elementi concreti e specifici (gravità dei reati, precedenti, condotta). Anche se la difesa non condivide le conclusioni, la motivazione è immune da vizi logici evidenti che possano essere censurati in Cassazione.
Quali sono le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità?
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione viene applicata quando non emergono elementi per escludere la colpa del ricorrente nell’aver presentato un’impugnazione priva dei requisiti di ammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38698 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38698 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 23/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/04/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata.
Premesso che il ricorrente NOME COGNOME impugna l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Trieste che, in parziale accoglimento dell’appello avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Udine, ha sostituito la misura di sicurezza dell’espulsione dal territor dello Stato con quella della libertà vigilata per la durata minima di un anno;
Rilevato che il Tribunale di sorveglianza, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha ritenuto che, sia pure attenuata rispetto alla valutazione operata dal Magistrato di sorveglianza, residuasse in capo al condannato una persistente pericolosità sociale in considerazione dei titoli di reato particolarmente gravi (in particol l’importazione e detenzione di micidiali armi da guerra), del carattere plurirecidivante dell condotta, dei reiterati reingressi del condannato nel territorio dello stato, dopo du provvedimenti dì espulsione giurisdizionali ed uno amministrativo, della grave e reiterata irregolarità nella condotta intramuraria;
Ritenuto che il ricorso non è idoneo a superare il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto articola deduzioni a tenore meramente confutativo, volte ad una non consentita differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito, già coerentemente esaminati dal giudice a quo;
Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23/10/2025