Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47298 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47298 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a Pontedera il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a Castel Focognano il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a Campi Bisenzio il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 17/11/2020 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.
lette le conclusioni del difensore della parte civile NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, a mezzo dei rispettivi difensori, propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza del 17 novembre 2020 con la quale la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Pisa in data 29 marzo 2017, ha assolto il COGNOME dal reato di cui al capo G) e per l’effetto rideterminato la pena in anni 4 di reclusione ed euro 12.000,00 di multa, confermando nel resto le statuizioni del primo giudice.
Il ricorrente COGNOME, con l’unico motivo di impugnazione, lamenta la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Corte territoriale avrebbero ignorato gli elementi favorevoli alla mitigazione della pena dedotti dalla difesa (precarie condizioni di salute dell’imputato, difficoltà economiche affrontate dal ricorrente all’epoca dei fatti, dichiarazioni rese da diversi testimoni che hanno indicato il COGNOME come un «benefattore») con conseguente vizio di motivazione.
I ricorrenti COGNOME e COGNOME, con il primo motivo di impugnazione, lamentano la violazione degli artt. 224, 225 e 229 cod. proc. pen. conseguente alla violazione del diritto della difesa a nominare un consulente tecnico di parte.
Il Tribunale non avrebbe disposto la perizia con ordinanza motivata contenente la nomina del perito e l’indicazione del giorno, ora e luogo fissati per la sua comparizione ma si sarebbe limitato, nel corso dell’udienza di discussione fissata per le eventuali repliche delle parti, a nominare il perito già presente in aula e quindi avvertito ufficiosamente.
Il perito avrebbe iniziato immediatamente le operazioni non consentendo materialmente la nomina di un consulente tecnico di parte; a giudizio della difesa la tempistica seguita dal Tribunale e dal perito avrebbe impedito alle parti di interloquire con un proprio consulente «informato sulla materia e sull’oggetto della consulenza» (pag. 7 del ricorso).
La difesa ha, inoltre, eccepito la nullità a regime intermedio conseguente alla mancata comunicazione alle parti della data di inizio delle operazioni peritali, comunicazione che sarebbe stata omessa sia dal Tribunale che dal perito nominato.
I ricorrenti COGNOME e COGNOME, con il secondo motivo di impugnazione, lamentano la violazione degli artt. 125 e 525 cod. proc. pen.
Il Tribunale avrebbe violato l’art. 525 cod. proc. pen. dapprima disponendo il rinvio «per finte repliche» ed in seguito riunendosi in camera di consiglio in un momento antecedente all’udienza del 24 febbraio 2017.
La difesa ha lamentato la violazione del contraddittorio in quanto i giudici di primo grado, senza attendere le eventuali repliche, hanno deciso di riunirsi in camera di consiglio in un momento diverso da quello stabilito dall’articolo 525 cod. proc. pen. attraverso un uso non consentito dell’art. 507 cod. proc. pen.
I ricorrenti COGNOME e COGNOME, con il terzo motivo di impugnazione, lamentano il vizio di motivazione in ordine alla valutazione dell’attendibilità della relazione di perizia.
La motivazione sarebbe contraddittoria in quanto ritiene la perizia inattendibile in ordine al reato di cui al capo G) ed attendibile per il reato di cu al capo C) senza dare alcuna motivazione di tale valutazione discontinua e disomogenea.
I ricorrenti COGNOME e COGNOME, con il quarto motivo di impugnazione, lamentano la violazione degli artt. 111 Cost., 225 e 525 cod. proc. pen. e la contraddittorietà della motivazione al motivo di appello con il quale la difesa aveva eccepito la violazione del diritto di difesa a controdedurre su quanto affermato dal perito.
La motivazione sarebbe contraddittoria ed apodittica nella parte in cui i giudici di appello hanno affermato che «i difensori degli imputati ben avrebbero potuto formulare richiesta al tribunale all’udienza del 29/03/2017 di un termine ulteriore per esaminare la perizia ove avessero avuto realmente un’esigenza in tal senso» (pag. 11 del ricorso), dando per scontato che il Tribunale avrebbe concesso un termine a difesa.
Il Tribunale avrebbe violato il diritto al contraddittorio decidendo, in modo del tutto autonomo, di procedere a perizia ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen. prima di ascoltare le eventuali repliche fissate per l’udienza del 24 febbraio 2017.
I ricorrenti COGNOME e COGNOME, con il quinto motivo di impugnazione, lamentano la violazione dell’art. 644 cod. pen. conseguente all’insussistenza degli elementi costitutivi del reato di usura.
A giudizio della difesa, i documenti in atti non dimostrerebbero il superamento della soglia annuale del tasso interesse usurario ed i giudici di merito avrebbero fondato la condanna esclusivamente sulle inattendibili dichiarazioni delle persone offese, dichiarazioni tra loro contrastanti e smentite dai testi COGNOME e COGNOME nonché su una relazione di perizia ritenuta in parte inattendibile dagli stessi giudici di merito.
Il solo ricorrente COGNOME, con il sesto motivo di impugnazione, lamenta la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell’imputato relativamente al reato di cui al capo D).
La motivazione, basata solo sulle dichiarazioni della persona offesa e sulle conclusioni del perito, sarebbe contraddittoria laddove ritiene le dichiarazioni dell’COGNOME sufficienti per la condanna dell’imputato COGNOME ma non del COGNOME
I ricorrenti COGNOME e COGNOME, con il settimo motivo di impugnazione, lamentano erronea interpretazione e violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. conseguente alla mancata assoluzione relativamente al reato di cui al capo C).
Le dichiarazioni della persona offesa COGNOME non sarebbero attendibili in quanto prive dei requisiti di precisione e coerenza nonché smentite dalla deposizione dei testi COGNOME e COGNOME i quali hanno escluso l’applicazione da parte dell’imputato COGNOME di interessi usurari.
Le accuse del COGNOME sarebbero, inoltre, smentite dal documento prodotto dalla difesa in cui si chiarisce che il COGNOME avrebbe incaricato il COGNOME di svolgere una consulenza economico-finanziaria. I giudici di merito avrebbero apoditticamente ritenuto tale produzione tardiva e inverosimile senza effettuarne un reale vaglio critico e senza disporre una perizia grafologica al fine di accertare la veridicità della sottoscrizione.
Secondo i ricorrenti sussisterebbe un legittimo dubbio che il COGNOME non sia stato vittima di usura ma abbia cercato di non pagare i propri debiti in considerazione dell’anomalo comportamento tenuto dallo stesso, il quale non ha sporto denuncia nei confronti degli imputati, non si è costituito parte civile ed ha dichiarato di aver ricevuto 22.500 euro, restituendone solo 12.500.
Il difensore della parte civile, in data 12 settembre 2023, ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili per le ragioni che seguono.
L’unico motivo dedotto dal ricorrente COGNOME è aspecifico non risultando adeguatamente enunciati e argomentati rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. 26 della sentenza impugnata) con motivazione coerente con le risultanze processuali e priva di illogicità manifeste.
Deve essere, in proposito, ribadito il principio di diritto secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, com nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, COGNOME, Rv. 282693 – 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02).
Il Collegio condivide, peraltro, il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento all’assenza di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590).
Il primo motivo del ricorso proposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME è manifestamente infondato.
L’accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, comprova che, diversamente da quanto apoditticamente affermato dai ricorrenti, all’udienza del 24 febbraio 2017 il perito nominato ha manifestato, nel contradditorio delle parti, la propria intenzione di iniziare immediatamente le operazioni peritali con la consultazione degli atti, il Presidente del collegio ha invitato le parti a nominare proprio consulenti di parte e l’AVV_NOTAIO, comparso per tutti gli imputati, si è riservato di procedere a tale nomina con conseguente insussistenza dell’invocata violazione degli artt. 224, 225 e 229 cod. proc. pen. (vedi pag. 18 della sentenza impugnata).
Deve essere in ogni caso ribadito che l’omissione della comunicazione al difensore della data di inizio delle operazioni determina una nullità a regime intermedio, a norma degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 180 cod. proc. proc., TzT nulle che deve essere eccepita, a pena di decadenza, anteriormente alla definizione del giudizio di primo grado (Sez. 4, n. 42279 del 09/05/2017, COGNOME, Rv. 270820-01; Sez. 6, n. 24930 del 08/02/2018, COGNOME, Rv. 273176) eccezione che, nel caso di specie, non è stata formulata come desumibile dalla lettura del verbale dell’udienza del 29 marzo 2017.
Il secondo ed il quarto motivo del ricorso proposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME, che possono essere trattati congiuntamente in quanto tra loro connessi, sono manifestamente infondati.
La Corte territoriale, con motivazione ineccepibile in punto di logica ha ritenuto che il Tribunale di Pisa non abbia «in alcun modo violato il principio di immediatezza della decisione» ed i diritti di difesa in considerazione del fatto che la perizia è stata disposta ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen. all’esito del discussione delle parti nel corso dell’udienza fissata per le eventuali repliche (vedi pag. 17 della sentenza impugnata).
Deve essere, in proposito, rilevato che l’art. 525, comma 1, cod. proc. pen. dispone che la sentenza è deliberata subito dopo la chiusura del dibattimento, ma ciò non significa che il giudice, una volta entrato in camera di consiglio, debba necessariamente uscirne con la sentenza già deliberata; la citata
disposizione non esclude, infatti, che il giudice possa adottare una deliberazione diversa dalla sentenza che definisce il giudizio, pronunciando un’ordinanza con la quale disponga una ulteriore attività dibattimentale, quale l’assunzione di confronti fra testi già sentiti ovvero l’espletamento di una perizia. La valutazione in ordine all’indispensabilità dell’acquisizione di nuove prove ex art. 507 cod. proc. pen. è, infatti, decisione di merito, insindacabile nella presente sede in quanto giustificata dal dovere di accertamento del fatto in tutte le sue componenti, indipendentemente dalla diligenza delle parti nell’indicare i mezzi di prova.
La presenza in aula del AVV_NOTAIO NOME COGNOME in un momento anteriore a quello di effettiva nomina come perito ed il fatto che il Tribunale abbia disposto la perizia senza materialmente ritirarsi in camera di consiglio e senza ascoltare le repliche delle parti non comportano alcuna violazione del principio di immediatezza della decisione ed alcuna compressione del diritto di difesa; deve essere, in proposito, rimarcato che l’art. 507 cod. proc. pen. con l’espressione “terminata l’acquisizione delle prove” delimita esclusivamente il momento iniziale in cui possono attivarsi i poteri d’ufficio del giudice, con la conseguenza che nessuna nullità deriva dalla circostanza che il giudice abbia disposto l’integrazione probatoria all’esito della discussione delle parti e non immediatamente dopo la conclusione della fase istruttoria, dal momento che non sussiste alcuna preclusione in relazione alla possibilità di riaprire il dibattiment per assumere nuove prove, se queste sono decisive (Sez. 4, n. 1199 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 274906 – 01).
Le categorie processuali della nullità e della inutilizzabilità di un atto o di u prova sono improntate al rigoroso criterio della previsione legislativa, nel senso che la norma deve stabilire specificamente una delle sanzioni processuali menzionate come conseguenza di una determinata violazione. L’esercizio del potere del giudice di cui all’art. 507 c.p.p. in un momento diverso da quello del termine della acquisizione delle prove non può comportare nullità o inutilizzabilità, in difetto di una espressa previsione legislativa (vedi Sez. 3, 45931 del 09/10/2014, Cifaldi, Rv. 260871 – 01; da ultimo Sez. 5, n. 23002 del 12/04/2023, NOME, non massimata).
Anche il terzo motivo del ricorso proposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME è manifestamente infondato.
La Corte territoriale, con motivazione esente da contraddizioni e manifeste illogicità, ha ritenuto di non poter addivenire ad una declaratoria di responsabilità in relazione al capo G) non in considerazione di un difetto di correttezza del metodo scientifico applicato dal perito quanto per la rettifica da
parte della persona offesa, effettuata nel corso del suo esame dibattimentale, dei dati posti a fondamento della quantificazione del tasso di interesse in occasione della escussione effettuata nel corso delle indagini preliminari, precisazioni che non sono state valutate dal perito con conseguente inattendibilità della conclusioni peritali in ordine alla singola imputazione (vedi pagg. 25 e 26 della sentenza oggetto di ricorso).
Non è pertanto ravvisabile il lamentato vizio di motivazione in quanto la decisione dei giudici di appello è fondata su una corretta analisi del materiale probatorio e su valutazioni fattuali non suscettibili di rivisitazione in sede legittimità.
6. Il quinto, sesto e settimo motivo del ricorso proposto dal COGNOME e dal COGNOME sono aspecifici e reiterativi di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti, all’interpretazione del materiale probatorio, all’attendibilità delle persone offese ed alla sussistenza dei contestati reati di usura già formulate in sede di appello ed affrontate e disattese dalla Corte di merito in esito ad adeguato scrutinio, trasfuso in una motivazione priva di aporie e illogicità manifeste.
I ricorrenti, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale e dal primo giudice, si sono limitati a reiterare le medesime allegazioni difensive che sostengono essere state pretermesse, chiedendo a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quell loro più gradite, senza confrontarsi con le emergenze processuali determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito.
6.1. I motivi di ricorso in esame sono, inoltre, articolati esclusivamente in fatto e, quindi, proposti al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, rest estranei ai poteri della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.
L’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, infatti, un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali e senza che sia possibile dedurre nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, COGNOME, Rv. 253099-01).
La Corte di RAGIONE_SOCIALEzione, che è giudice della motivazione e dell’osservanza della legge, non può, infatti, divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento
probatorio, riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l’apprezzamento della logicità della motivazione.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, è preclusa quindi «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100, in motivazione; Sez. 2, n. 29006 del 09/10/2020, COGNOME, non massimata).
6.2. La Corte di merito, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, ha confutato tutte le doglianze prospettate dalla difesa con l’atto di appello ed indicato la pluralità di elementi (dichiarazioni delle persone offese e delle persone informate sui fatti, perizia in tema di determinazione del tasso usurario e ricostruzione dei movimenti finanziari) idonei a dimostrare la penale responsabilità dei ricorrenti (vedi pagg. da 20 a 25), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o manifeste illogicità.
6.3. La versione dei fatti offerta dalle persone offese risulta essere stata valutata dai giudici di merito in maniera logica, congrua e lineare, anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che non hanno evidenziato alcun interesse all’accusa né alcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni rese dagli usurati (vedi Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104).
L’impostazione della motivazione è rispettosa dell’univoca giurisprudenza di questa Corte secondo cui le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a base dell’affermazione di penale responsabilità, previa verifica, della credibilità soggettiva e dell’attendibilità intrinseca racconto, con un vaglio dell’attendibilità del dichiarante più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, di talché tale deposizione può essere assunta da sola come fonte di prova se venga sottoposta a detto riscontro di credibilità oggettiva e soggettiva (Sez. 2, n. 41751 del 04/07/2018, Capraro, Rv. 274489-01; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312-01).
I ricorrenti obliterano le argomentazioni dei giudici di merito in ordine all completezza ed attendibilità delle propalazioni accusatorie delle persone offese, senza confrontarsi adeguatamente con il percorso argomentativo seguito nelle
due sentenze in proposito conformi e proponendo una versione alternativa dei fatti non perseguibile in sede di legittimità.
Deve essere, in proposito, ribadito che le Sezioni Unite hanno affermato che «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, COGNOME‘Arte, Rv. 253214; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609-01), circostanza, quest’ultima, non ravvisabile nel caso di specie in quanto il percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale non presenta contraddizioni manifeste ed è stato effettuato con argomentazioni coerenti e prive di vizi logico-giuridici.
All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 20 settembre 2023
Il Consiu eré estensore
La Presidente