Inammissibilità Ricorso: Quando la Cassazione Non Riesamina i Fatti
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, Num. 10849 del 2024, offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio di legittimità, ribadendo un principio cardine del nostro sistema processuale: la Suprema Corte non è un terzo grado di merito. Il caso in esame riguarda l’inammissibilità del ricorso di un soggetto condannato per associazione di tipo camorristico, i cui motivi di appello sono stati giudicati come mere contestazioni sulla ricostruzione dei fatti, materia preclusa all’analisi della Cassazione.
Il Contesto Giudiziario del Caso
La vicenda trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello di Napoli per il reato di cui all’art. 416-bis del codice penale (associazione di tipo mafioso) e altri reati. L’imputato, ritenuto partecipe di un’associazione camorristica, ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando una errata valutazione degli elementi a suo carico e contestando il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
L’analisi sull’Inammissibilità del Ricorso
Il ricorrente, anche tramite una memoria successiva definita “motivi nuovi”, ha cercato di rimettere in discussione elementi già ampiamente vagliati nei gradi di merito. In particolare, ha contestato:
* Le modalità della sua condotta e la sua protrazione nel tempo.
* Il ruolo specifico attribuitogli all’interno dell’associazione criminale.
* La valutazione sulla tardività della sua collaborazione con la giustizia.
La Suprema Corte ha qualificato tali contestazioni come “mere doglianze in punto di fatto”. Questo significa che l’imputato non ha sollevato questioni sulla corretta interpretazione o applicazione della legge (violazioni di legge o vizi di motivazione rilevanti), ma ha tentato di ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove, attività che esula completamente dalle competenze della Corte di Cassazione.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha ritenuto che la decisione dei giudici di merito di negare le circostanze attenuanti generiche fosse basata su argomentazioni “non manifestamente illogiche” e, pertanto, “incensurabili in questa sede”. I giudici di merito avevano infatti considerato la gravità della condotta, il ruolo dell’imputato e la tardività della collaborazione come elementi ostativi all’applicazione di tale beneficio, pur riconoscendo l’attenuante specifica per la collaborazione stessa.
La Cassazione ha chiarito che non è suo compito sostituire la propria valutazione a quella, logicamente motivata, dei giudici di appello. Inoltre, ha specificato che le diverse scelte processuali adottate nei confronti di altri coimputati non potevano essere invocate a favore del ricorrente, in quanto basate su elementi fattuali e valutazioni personalizzate non estensibili.
Di conseguenza, constatato che i motivi del ricorso non rientravano tra quelli consentiti dalla legge per il giudizio di legittimità, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità.
Conclusioni: Le Implicazioni della Pronuncia
Questa ordinanza riafferma con forza la funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, ovvero quella di garantire l’uniforme interpretazione della legge. La decisione sottolinea che il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un appello mascherato. Per gli avvocati e gli imputati, ciò significa che i motivi di ricorso devono essere rigorosamente focalizzati su vizi di legittimità, come l’erronea applicazione di una norma di diritto o una motivazione della sentenza palesemente illogica, contraddittoria o carente. Qualsiasi tentativo di rimettere in discussione l’apprezzamento dei fatti operato dai giudici di merito è destinato a scontrarsi con una pronuncia di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati dall’imputato erano costituiti da “mere doglianze in punto di fatto”, ossia contestazioni sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle prove, che non sono consentite nel giudizio di legittimità davanti alla Corte di Cassazione.
La Corte di Cassazione può riesaminare il ruolo di un imputato in un’associazione a delinquere?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare il ruolo dell’imputato o altre questioni di fatto. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, senza entrare nel merito della valutazione delle prove, che spetta ai giudici dei gradi precedenti.
Quali sono le conseguenze di una dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10849 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10849 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LORETO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME dato avviso alle parti;
udita là relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, e riprodotti con successiva memoria del 17 novembre 2023 intitolata “motivi nuovi”, avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. e altro, non sono consentiti dalla legg in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto.
Le modalità della condotta, protrattasi nel tempo, il ruolo dell’imputato nell’RAGIONE_SOCIALE, la tardività della collaborazione (la cui attenuante è stata, invece, riconosciuta) sono state ritenute ostative all’applicazione delle circostanze attenuanti generiche denegate con argomentazioni non manifestamente illogiche e, pertanto, incensurabili in questa sede. Né rilevano scelte processuali, a favore di altri imputati, sulla base di elementi giustificati d valutazioni in fatto non riferibili al ricorrente;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 05/02/2024