Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4014 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4014 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi di ricorso e letta la memoria con la quale si insiste per l’accoglimento degli stessi e i motivi nuovi.
Il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità.
Il primo motivo relativo alla ritenuta responsabilità per il reato contestato, articola critiche, oltreché in fatto, aspecifiche in merito alla sussistenza del concorso nel reato su profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (la Corte di appello ha offerto congrua e non viziata motivazione sugli elementi che depongono per il pieno coinvolgimento del COGNOME, avendo riguardo al fatto che lo stesso, durante il tragitto in macchina, riceve la chiamata della moglie che gli dice che il fornitore lo sta cercando e al fatto che, quando il nipote è arrestato, questi chiama la zia e le dice di avvertire l’imputato. Cfr. pagg. 5, 6 e 7).
Il secondo motivo, avente ad oggetto il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la Corte di appello, con motivazione insindacabile, ha evidenziato che la pena è stata individuata nel minimo edittale e che le circostanze attenuanti invocate non potevano essere concesse per l’assenza di elementi positivi di valutazione.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25/10/2024.