Inammissibilità del Ricorso: quando la Cassazione non riesamina i fatti
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 18486 del 2024, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Questa pronuncia offre uno spunto prezioso per comprendere i limiti dell’appello alla Suprema Corte e le ragioni che portano a una declaratoria di inammissibilità del ricorso. Il caso in esame riguarda un imputato condannato per tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni e lesioni personali in concorso.
I Fatti del Caso: Dalla Disputa Economica all’Aggressione
La vicenda trae origine da una controversia di natura economica. L’imputato, insieme ad altri, era accusato di aver tentato di recuperare un credito con la forza. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l’imputato era presente a un incontro tra le parti coinvolte nella disputa e, successivamente, aveva partecipato attivamente agli eventi. In particolare, gli veniva contestato di aver tentato di sottrarre la cassa contenente il denaro dall’esercizio commerciale della controparte e di aver preso parte a un’aggressione fisica che aveva causato lesioni.
La Difesa e la Decisione della Corte d’Appello
Nel suo ricorso, l’imputato contestava la sua condanna sostenendo di non essere a conoscenza dell’esistenza del credito che era all’origine della contesa. La sua difesa mirava a smontare l’impianto accusatorio, negando uno degli elementi soggettivi del reato.
Tuttavia, la Corte d’Appello aveva già affrontato e respinto questa argomentazione. I giudici di secondo grado avevano fondato la loro decisione su elementi fattuali precisi: la presenza dell’imputato all’incontro tra le parti era stata considerata un chiaro indizio della sua conoscenza della situazione economica. Inoltre, il gesto di tentare di portare via la cassa era stato valutato come un’azione ex se significativa, ovvero un comportamento che da solo dimostrava la piena consapevolezza dell’oggetto della contesa e l’intenzione di appropriarsene.
Le Motivazioni dietro l’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, spiegando in modo chiaro le ragioni. Il motivo principale del rigetto risiede nella natura delle doglianze sollevate dalla difesa. L’imputato, infatti, non contestava un’errata applicazione della legge da parte della Corte d’Appello, ma tentava di ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove.
Questo tipo di richiesta esula completamente dalle competenze della Corte di Cassazione, che è giudice di legittimità e non di merito. Il suo compito è verificare che il processo si sia svolto nel rispetto delle regole e che la sentenza impugnata sia sorretta da una motivazione logica e non contraddittoria. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva fornito una “corretta risposta”, motivando in modo adeguato la ragione per cui riteneva provata la consapevolezza dell’imputato. Contestare questa conclusione significava chiedere alla Cassazione di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, operazione non consentita.
Conclusioni
L’ordinanza in esame è un monito importante: il ricorso per Cassazione non può trasformarsi in un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sui fatti. Le censure devono essere mirate a specifici vizi di legge o a palesi illogicità della motivazione. Quando un ricorso si limita a riproporre una diversa lettura delle prove già vagliate nei gradi precedenti, l’esito più probabile è una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La decisione conferma la necessità di strutturare il ricorso per Cassazione su basi strettamente giuridiche, evitando di sconfinare in un’analisi fattuale che non compete alla Suprema Corte.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le argomentazioni della difesa erano “declinate in fatto”, ovvero miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove e della ricostruzione degli eventi, un compito che non spetta alla Corte di Cassazione, la quale giudica solo sulla corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità).
Quali elementi hanno dimostrato la consapevolezza dell’imputato secondo i giudici?
I giudici hanno basato la loro decisione su due elementi principali: la presenza dell’imputato a un incontro relativo alla disputa economica e, soprattutto, il suo tentativo di sottrarre la cassa con il denaro, un gesto considerato di per sé significativo della sua piena consapevolezza riguardo all’oggetto della contesa.
È possibile contestare la valutazione delle prove in un ricorso per Cassazione?
No, in linea di principio non è possibile. La Corte di Cassazione non riesamina le prove né valuta la credibilità dei testimoni. Il suo compito è verificare che la motivazione della sentenza impugnata sia logica, coerente e priva di errori di diritto. Un ricorso che si limita a proporre una diversa interpretazione dei fatti viene dichiarato inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18486 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18486 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a MONTEVERDE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esamiNOME il ricorso di COGNOME NOME e la memoria della difesa trasmessa il 6 febbraio 202
con cui si insiste per l’accoglimento del ricorso
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui ci si duole della sussistenza dei delitti contestati ai c (artt. 110, 56, 393 cod. pen.) e b (110, 582 e 585 cod. pen.) è decliNOME in fatto nella par cui vorrebbe confutare la conoscenza del credito da parte del ricorrente;
osservato che la Corte territoriale ha fornito corretta risposta f avendo fondato detta conoscenza dalla presenza del ricorrente all’incontro che aveva luogo tra le parti della vicen economica, al contempo valorizzando il personale tentativo di portar via la cassa con dentro i denaro dall’esercizio commerciale (gesto ex se significativo della consapevolezza di quale fosse l’oggetto della contesa) e partecipando all’aggressione da cui sono scaturite le lesioni;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/03/2024.