Inammissibilità del Ricorso: Quando la Cassazione Chiude la Porta a Nuove Valutazioni
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 18778 del 2025 offre un’importante lezione sui limiti dell’impugnazione in sede di legittimità, in particolare riguardo all’inammissibilità del ricorso presentato contro una sentenza emessa in sede di rinvio. Il caso analizzato dimostra come, una volta che determinati aspetti di un giudizio diventano definitivi, non sia più possibile rimetterli in discussione.
Il Contesto del Giudizio di Rinvio
Il caso trae origine da un precedente annullamento con rinvio da parte della stessa Corte di Cassazione. La responsabilità penale degli imputati era già stata affermata in modo irrevocabile. Il compito della Corte d’appello, in sede di rinvio, era circoscritto e specifico: rideterminare il trattamento sanzionatorio per uno degli imputati e fornire precisazioni sulla continuazione tra i reati per l’altro. In sostanza, il processo di appello-bis non doveva riesaminare la colpevolezza, ma solo ricalcolare alcuni aspetti della pena.
Le Doglianze e l’Inammissibilità del Ricorso
Nonostante i chiari limiti del mandato, le difese hanno presentato ricorso in Cassazione sollevando questioni che andavano oltre l’ambito del giudizio di rinvio, portando a una inevitabile dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Il Primo Ricorrente: Attenuanti e Dosimetria della Pena
La difesa del primo imputato ha contestato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la quantificazione della pena. La Cassazione ha respinto queste censure, sottolineando che la questione delle attenuanti non era più sub iudice. L’annullamento precedente, infatti, non aveva toccato quel punto, che era quindi diventato definitivo. La Corte d’appello non poteva, e non doveva, rivalutare un aspetto già cristallizzato. Anche la critica sulla dosimetria della pena è stata ritenuta inammissibile, poiché la sua determinazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se la motivazione è logica e coerente con la legge.
Il Secondo Ricorrente: La Presunta Causa di Non Punibilità
Il secondo ricorso è stato giudicato inammissibile per due ragioni principali: l’assoluta genericità delle argomentazioni e, soprattutto, il fatto che la responsabilità penale dell’imputato era già stata accertata con sentenza irrevocabile. Tentare di introdurre una causa di non punibilità in questa fase tardiva del processo si è scontrato con il principio del giudicato parziale, che rende definitive le parti della sentenza non toccate dall’annullamento.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha motivato la sua decisione ribadendo un principio cardine del nostro sistema processuale: il giudizio di rinvio ha confini precisi, dettati dalla precedente sentenza di annullamento. Il giudice del rinvio deve attenersi scrupolosamente ai punti specificati, senza poter riesaminare questioni già coperte da giudicato. Nel caso di specie, la Corte d’appello aveva correttamente eseguito le indicazioni della Cassazione, fornendo una motivazione esente da vizi logici o giuridici. La Cassazione ha inoltre ricordato che la valutazione sull’entità della pena, basata sugli articoli 132 e 133 del codice penale, è un’attività tipica del giudice di merito, e il suo risultato non può essere contestato in sede di legittimità se non per vizi di motivazione macroscopici, qui non riscontrati.
Conclusioni
L’ordinanza in esame è un monito per gli operatori del diritto sull’importanza di definire correttamente l’oggetto delle impugnazioni. Presentare un ricorso che tenta di riaprire capitoli processuali già chiusi e coperti da giudicato non solo è infruttuoso, ma comporta una declaratoria di inammissibilità e la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. La decisione riafferma la funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, garante del rispetto delle norme processuali e dei limiti imposti dal principio di progressiva formazione del giudicato.
È possibile contestare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in un giudizio di rinvio?
No, secondo questa ordinanza, non è possibile se la questione non rientrava tra i punti specifici per i quali la Corte di Cassazione aveva annullato la precedente sentenza. Se l’annullamento era limitato ad altri aspetti, come il calcolo della pena per la continuazione, la questione delle attenuanti si considera già decisa in modo definitivo e non più ‘sub iudice’.
La Corte di Cassazione può riesaminare la congruità della pena decisa dal giudice di merito?
Di norma, no. La determinazione dell’entità della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. La Corte di Cassazione può intervenire solo se la motivazione è assente, palesemente illogica o viziata da errori di diritto, ma non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice per stabilire se la pena sia ‘eccessiva’.
Cosa accade quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito delle questioni sollevate. Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18778 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 06/05/2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18778 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Composta da
– Presidente –
NOME
CC – 06/05/2025
R.G.N. 3497/2025
NOME COGNOME
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a CATANIA il 24/12/1967 COGNOME NOME nato a CATANIA il 08/10/1977 avverso la sentenza del 17/10/2024 della Corte d’appello di Catania
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati nell’interesse di NOME COGNOME e di NOME COGNOME;
Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Catania, giudicando su rinvio disposto dalla Corte di cassazione ha provveduto alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio nei confronti del Fiore ed alle specificazioni in punto di continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen. nei confronti del COGNOME non essendo in discussione l’affermazione della penale responsabilità degli imputati in relazione ai reati agli stessi contestati.
Rilevato che
:
nel ricorso presentato nell’interesse del Fiore si deducono violazione di legge e vizi di motivazione con rifermento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione della dosimetria della pena;
nel ricorso presentato nell’interesse del COGNOME si deducono violazioni di legge e vizi di motivazione in relazione alla ricorrenza di una causa di non punibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
Ritenuto che il motivo di ricorso presentato dalla difesa del primo dei due ricorrenti che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche Ł inammissibile in quanto la questione non era piø sub iudice alla luce del fatto che l’annullamento con rinvio della precedente sentenza di appello disposto dalla Corte di cassazione riguardava esclusivamente l’aumento per la continuazione interna ed esterna tra i reati in contestazione, sia con riguardo alla determinazione dei singoli aumenti, sia con riguardo alla motivazione sugli stessi;
che la Corte di appello nella sentenza qui in esame ha provveduto a quanto richiesto nella
sentenza di annullamento procedendo, in conformità alla proposta condivisa da difesa e Procuratore generale, alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio del Fiore (si veda pag. 11 della sentenza impugnata) con una motivazione esente da errori o da evidenti illogicità;
che , in ogni caso, il motivo di ricorso che contesta l’eccessività della pena non Ł consentito dalla legge in sede di legittimità ed Ł manifestamente infondato perchØ, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
Rilevato poi che il motivo di ricorso formulato nell’interesse dell’imputato COGNOME oltre che essere caratterizzato da assoluta genericità, Ł anche inammissibile per il fatto che, come già sopra evidenziato, a seguito delle precedenti decisioni assunte dalla Corte di cassazione l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato era già divenuta irrevocabile dato che l’annullamento della precedente sentenza della Corte di appello riguardava esclusivamente la corretta determinazione del trattamento sanzionatorio.
P.Q.M
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 06/05/2025.
Il Presidente NOME COGNOME