Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18778 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 06/05/2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18778 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Composta da
– Presidente –
NOME
CC – 06/05/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 17/10/2024 della Corte d’appello di Catania
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati nell’interesse di NOME COGNOME e di NOME COGNOME;
Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Catania, giudicando su rinvio disposto dalla Corte di cassazione ha provveduto alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio nei confronti del COGNOME ed alle specificazioni in punto di continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen. nei confronti del COGNOME, non essendo in discussione l’affermazione della penale responsabilità degli imputati in relazione ai reati agli stessi contestati.
Rilevato che
:
nel ricorso presentato nell’interesse del NOME si deducono violazione di legge e vizi di motivazione con rifermento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione della dosimetria della pena;
nel ricorso presentato nell’interesse del COGNOME si deducono violazioni di legge e vizi di motivazione in relazione alla ricorrenza di una causa di non punibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
Ritenuto che il motivo di ricorso presentato dalla difesa del primo dei due ricorrenti che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche Ł inammissibile in quanto la questione non era piø sub iudice alla luce del fatto che l’annullamento con rinvio della precedente sentenza di appello disposto dalla Corte di cassazione riguardava esclusivamente l’aumento per la continuazione interna ed esterna tra i reati in contestazione, sia con riguardo alla determinazione dei singoli aumenti, sia con riguardo alla motivazione sugli stessi;
che la Corte di appello nella sentenza qui in esame ha provveduto a quanto richiesto nella
sentenza di annullamento procedendo, in conformità alla proposta condivisa da difesa e Procuratore generale, alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio del NOME (si veda pag. 11 della sentenza impugnata) con una motivazione esente da errori o da evidenti illogicità;
che , in ogni caso, il motivo di ricorso che contesta l’eccessività della pena non Ł consentito dalla legge in sede di legittimità ed Ł manifestamente infondato perchØ, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
Rilevato poi che il motivo di ricorso formulato nell’interesse dell’imputato COGNOME, oltre che essere caratterizzato da assoluta genericità, Ł anche inammissibile per il fatto che, come già sopra evidenziato, a seguito delle precedenti decisioni assunte dalla Corte di cassazione l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato era già divenuta irrevocabile dato che l’annullamento della precedente sentenza della Corte di appello riguardava esclusivamente la corretta determinazione del trattamento sanzionatorio.
P.Q.M
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 06/05/2025.
Il Presidente NOME COGNOME