Inammissibilità Ricorso: i Limiti del Giudizio di Merito in Cassazione
L’inammissibilità del ricorso per Cassazione rappresenta uno degli esiti più comuni e, allo stesso tempo, più insidiosi del processo penale. Con una recente ordinanza, la Suprema Corte ha ribadito i confini invalicabili del proprio giudizio di legittimità, chiarendo ancora una volta perché le critiche sulla valutazione delle prove non possano trovare accoglimento in questa sede. Analizziamo il caso per comprendere le ragioni dietro una tale decisione e le sue importanti implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Il ricorrente era stato condannato sia in primo grado dal Tribunale di Salerno che in secondo grado dalla Corte d’Appello della stessa città per il reato di possesso di documenti di identificazione falsi, previsto dall’art. 497-ter del codice penale. Ritenendo ingiusta la condanna, l’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, basandolo su due motivi principali:
1. Una presunta violazione di legge riguardo all’elemento soggettivo del reato, sostenendo che non fosse stata provata la sua intenzione colpevole.
2. Un vizio di motivazione e l’errata applicazione della legge per la mancata concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinata dall’art. 131-bis del codice penale.
La Decisione della Corte di Cassazione e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso nella sua interezza. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello precedente, quello della loro ammissibilità. La conseguenza diretta per il ricorrente è stata non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di 3.000,00 euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Corte
La Suprema Corte ha fornito motivazioni chiare e nette per la sua decisione, distinguendo tra i due motivi di ricorso.
Per quanto riguarda il primo motivo, relativo all’elemento soggettivo, i giudici hanno stabilito che le argomentazioni del ricorrente non erano altro che “mere doglianze in punto di fatto”. In sostanza, l’imputato non stava denunciando un errore di diritto, ma stava chiedendo alla Cassazione di rivalutare le prove e la ricostruzione dei fatti già compiuta dai giudici di merito. Questa operazione è preclusa in sede di legittimità. La Corte ha ribadito il suo consolidato orientamento: il suo compito non è stabilire quale sia la migliore ricostruzione possibile dei fatti, ma solo verificare che la motivazione della sentenza impugnata sia logica, coerente e compatibile con il senso comune.
Anche il secondo motivo, concernente la mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p., è stato giudicato inammissibile e manifestamente infondato. La Corte ha osservato che la decisione dei giudici d’appello era correttamente motivata e priva di vizi logici. Anche in questo caso, le lamentele del ricorrente si risolvevano in un semplice “dissenso” sulla ricostruzione dei fatti, un tentativo di ottenere una nuova valutazione delle fonti di prova, attività che esula dalle competenze della Cassazione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un’importante lezione sul ruolo e i limiti della Corte di Cassazione. Evidenzia come un ricorso, per avere una speranza di successo, debba concentrarsi esclusivamente su vizi di legittimità: errori nell’interpretazione o applicazione della legge, oppure palesi illogicità o contraddizioni nella motivazione della sentenza. Tentare di usare il ricorso per Cassazione come un “terzo grado di giudizio” per rimettere in discussione l’apprezzamento delle prove è una strategia destinata al fallimento. La decisione sottolinea che l’inammissibilità del ricorso non è solo un esito processuale, ma comporta anche conseguenze economiche significative per il ricorrente, che viene condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso?
La Corte ha dichiarato l’inammissibilità perché i motivi presentati dal ricorrente erano mere “doglianze in punto di fatto”, cioè critiche alla valutazione delle prove e alla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, e non vizi di legittimità come errori di diritto o illogicità della motivazione.
È possibile contestare la valutazione delle prove davanti alla Corte di Cassazione?
No, non è possibile. Il controllo di legittimità della Corte di Cassazione non serve a stabilire se la decisione di merito sia la migliore ricostruzione dei fatti, ma solo a verificare che sia giuridicamente corretta e logicamente coerente, senza entrare in una nuova valutazione delle prove.
Quali sono le conseguenze economiche dell’inammissibilità di un ricorso penale?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, ritenuta equa dalla Corte, in favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata fissata in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42704 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42704 Anno 2024
Presidente: BELMONTE NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME NOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Salerno il 13 aprile 2023, che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 497-ter cod. pen. e l’aveva condanNOME alla pena ritenuta di giustizia;
che il primo motivo di ricorso, con cui l’imputato lamenta violazione di legge per essere stato ritenuto sussistente l’elemento soggettivo del reato, è inammissibile, poiché è costituito da mere doglianze in punto di fatto volte ad ottenere una rivalutazione degli elementi probatori. Invero, le doglianze si risolvono nel “dissenso” sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione vietata in sede di legittimità; deve, sul punto, ribadirsi che il controllo di legittimità operato da Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 – dep. 31/01/2000, Moro, Rv. 215745);
che il secondo motivo di ricorso con il quale l’imputato si duole del vizio di motivazione e dell’inosservanza applicazione della legge in relazione alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, atteso che il provvedimento impugNOME è correttamente motivato e privo dei difetti di assenza, contraddittorietà o manifesta illogicità; inoltre, il motivo è inammissibile, poiché anche in questo caso le doglianze si risolvono in un mero “dissenso” sulla ricostruzione dei fatti, volto ad ottenere una rivalutazione delle fonti probatorie;
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/10/2024.