Inammissibilità del ricorso in Cassazione: quando le critiche al merito non passano
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cardine del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito. L’ordinanza in esame dichiara l’inammissibilità del ricorso presentato da un imputato condannato per furto pluriaggravato, sottolineando come le censure mosse alla sentenza d’appello fossero mere doglianze di fatto, non consentite davanti alla Suprema Corte. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere i confini del ricorso in Cassazione e la discrezionalità del giudice di merito.
La vicenda processuale
Il ricorrente era stato condannato sia in primo grado dal Tribunale sia in secondo grado dalla Corte d’Appello per il reato di furto, aggravato da più circostanze. La difesa, non accettando la conferma della condanna, ha deciso di proporre ricorso per Cassazione, basando la propria impugnazione su due motivi principali, entrambi focalizzati sulla motivazione della sentenza di secondo grado.
I motivi del ricorso e l’inammissibilità del ricorso
Il ricorso si articolava su due punti critici, entrambi respinti dalla Corte Suprema perché considerati un tentativo di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità.
La contestazione sulla recidiva
Il primo motivo contestava la correttezza della motivazione relativa all’applicazione della recidiva, prevista dall’art. 99 del codice penale. La difesa riteneva che i giudici di merito non avessero giustificato adeguatamente la scelta di riconoscere tale aggravante. La Cassazione ha ritenuto questa censura manifestamente infondata. Ha chiarito che la valutazione sulla recidiva rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale deve tener conto dei criteri generali indicati dall’art. 133 c.p., tra cui la condotta antecedente al reato. Nel caso di specie, i giudici avevano correttamente e adeguatamente motivato la loro decisione, rendendo la critica una semplice doglianza di fatto.
La critica sull’aggravante
Il secondo motivo di ricorso metteva in discussione la sussistenza di un’altra circostanza aggravante, quella prevista dall’art. 61, n. 5, c.p. Anche in questo caso, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Il motivo è stato giudicato meramente riproduttivo di censure già sollevate in appello, adeguatamente esaminate e respinte con argomenti giuridici corretti dalla Corte territoriale. La Cassazione ha ribadito che non è possibile riproporre in sede di legittimità le stesse questioni di merito già decise, se non in presenza di vizi logici o giuridici palesi nella motivazione, assenti in questo caso.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La decisione della Suprema Corte si fonda sulla netta distinzione tra giudizio di fatto e giudizio di legittimità. La Corte di Cassazione ha il compito di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, non di riesaminare le prove o di fornire una nuova e diversa valutazione dei fatti. Quando un ricorso si limita a criticare l’apprezzamento delle prove o le scelte discrezionali del giudice di merito (come quella sulla recidiva), senza evidenziare una reale violazione di legge o un vizio logico manifesto della motivazione, esso sconfina in un’area non consentita.
L’ordinanza ribadisce che la ripetizione di argomentazioni già esaminate e respinte nei gradi di merito rende il ricorso inammissibile per carenza di specificità e novità. In sostanza, si chiede alla Cassazione di fare ciò che non può fare: giudicare nuovamente nel merito. Questa impostazione garantisce la funzione nomofilattica della Corte e la ragionevole durata dei processi, evitando che il giudizio di legittimità si trasformi in un’infinita ripetizione dei gradi precedenti.
Le conclusioni e le implicazioni pratiche
La pronuncia in esame ha importanti conseguenze pratiche. Innanzitutto, conferma che la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta non solo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata quantificata in 3.000 euro. Questo rappresenta un deterrente contro la proposizione di ricorsi palesemente infondati o meramente dilatori. Per gli avvocati, emerge la necessità di formulare i motivi di ricorso in modo rigoroso, concentrandosi su vizi di legittimità (violazione di legge o vizi di motivazione qualificati) e non su una generica critica alla ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito. In conclusione, la decisione rafforza il ruolo della Corte di Cassazione come custode della legge, non come giudice dei fatti.
È possibile contestare in Cassazione la valutazione del giudice sulla recidiva?
No, secondo questa ordinanza, la valutazione sulla recidiva è un potere discrezionale del giudice di merito basato sui criteri dell’art. 133 cod. pen. Contestarla in Cassazione si traduce in una doglianza di fatto, non consentita in sede di legittimità, a meno che la motivazione non sia manifestamente illogica o assente.
Cosa succede se un motivo di ricorso in Cassazione si limita a ripetere le stesse argomentazioni già respinte in Appello?
Il motivo di ricorso viene considerato inammissibile. La Corte di Cassazione non è un “terzo grado di giudizio” dove riesaminare il merito della questione. Riproporre le stesse censure già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice precedente rende il motivo riproduttivo e, quindi, inammissibile.
Quali sono le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, il cui importo viene fissato dal giudice. In questo caso, la somma è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34538 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34538 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino, con cui è stato ritenuto responsabile del reato di furto pluriaggravato e condannato alla pena ritenuta di giustizia;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso – che contesta la correttezza della motivazione posta alla base dell’applicazione dell’art. 99 cod. pen. – non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto, reiterative di profili di censura già adeguatamente vagliati. Inoltre, è manifestamente infondato, atteso che la sentenza impugnata risulta correttamente e adeguatamente motivata. Sul punto, occorre sottolineare che ai fini dell’applicazione della recidiva il giudice di merito esercita un potere discrezionale che deve tener conto dei criteri indicati dall’art. 133, cod. pen., tra i quali rientra altresì la condotta antecedente al reato, che dunque è ben valutabile dal giudice di merito, come avvenuto nel caso di specie;
Ritenuto che il secondo motivo – che contesta la correttezza della motivazione posta alla base della ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 61, n. 5, cod. pen. – non è consentito in sede di legittimità, essendo riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (v. pag. 5 della sentenza impugnata. Cfr., ex plur., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 – 01).
Considerato che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/09/2025.