Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7520 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7520 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME va dichiarato inammissibile per la manif infondatezza e l’assoluta genericità dei motivi (art. 581-591, 606, comma 3, cod. proc. pen. anche di quelli aggiunti trasmessi a mezzo p.e.c. in data 21 dicembre 2023.
1.1 A fronte della duplice condanna in primo ed in secondo grado, i vizi di motivazione e le violazioni di legge denunciate, non possono essere coltivati dinanzi a questa Corte, se non ne caso in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gra abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro de non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, COGNOME altri, Rv. 256837; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438).
1.2. D’altra parte, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, l giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un un complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequent riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell’analisi e valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595).
1.3. Tanto chiarito quanto all’ambito del sindacato di legittimità sulla motivazione della sente d’appello in caso di conformità verticale delle pronunce di colpevolezza, va rilevato come deduzioni difensive in tema di accertamento della penale responsabilità siano volte a sollecitar una diversa, quanto inammissibile, valutazione delle emergenze processuali, operazione che, a fronte del preciso ancoraggio alle epifanie processuali e del rigore logico giuridico che conn le scansioni dell’iter argomentativo delle decisioni impugnate, non può trovare spazio in sede legittimità. I motivi svolti nel merito della penale responsabilità sono dunque inammissib perché si traducono in una non consentita sollecitazione a rivalutare il materiale probator acquisito, per pervenire ad una diversa ricostruzione dei fatti estorsivi consumati ovvero scrutinare la congrua motivazione in fatto spesa nel giudizio di merito in ordine alla ricorre degli elementi costitutivi del delitto di estorsione consumata in ambito endofamiliare, avendo Corte valorizzato le espressioni di violenza fisica indirizzate alla congiunta (madre) e finali a costringere la stessa alla reiterata consegna non voluta delle somme di denaro E peraltro noto che nel giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli eleme fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormen plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giud merito (cfr. Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Rv. 265482). Sulla medesima falsariga si adagiano i motivi nuovi di ricorso (trasmessi a mezzo p.e.c. in data 21 dicembre 2023), con i quali
175-31634/2023
difesa deduce il difetto dell’elemento costitutivo del reato (danno ingiusto altrui), non ri né dal giudice di primo grado, tantomeno da quello di appello. Sul punto, tuttavia, deve rileva anche il deficit di gravame specifico di merito, il che rende inammissibile il motivo nuovo, seco quanto dispone il comma 3 dell’art. 606, cod. proc. pen..
Del pari deve ritenersi quanto al giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee caratterizzato da ampia discrezionalità, senza che siano ravvisabili evidenti illogicità motivazione, dosimetria della pena base e dei contenuti aumenti per continuazione interna, essendo plurimi gli episodi descritti in imputazione.
Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.