Inammissibilità Ricorso: Quando la Cassazione Respinge l’Appello
L’ordinanza in commento offre un’importante lezione sulla redazione dei ricorsi per Cassazione, sottolineando la necessità di specificità e critica argomentata. Un caso di inammissibilità del ricorso dimostra come la Suprema Corte delimiti il proprio campo d’azione, rispettando la discrezionalità dei giudici di merito su aspetti fondamentali come il bilanciamento delle circostanze. Analizziamo insieme la decisione per comprendere i principi che guidano i giudici di legittimità.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato in primo grado e in appello per reati di furto aggravato ai sensi degli articoli 624 e 625 del codice penale, ha proposto ricorso per Cassazione. La Corte d’Appello di Palermo aveva confermato la sua responsabilità penale, inclusa la sussistenza di circostanze aggravanti e il riconoscimento della recidiva.
L’imputato ha basato il suo ricorso su quattro motivi principali:
1. Contestazioni sulla sua responsabilità penale.
2. Critiche relative alla sussistenza della circostanza aggravante prevista dall’art. 625 n. 2 c.p.
3. Argomentazioni contro il riconoscimento della recidiva.
4. Richiesta di un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti contestate, ai sensi dell’art. 69 c.p.
L’Analisi della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha esaminato i primi tre motivi del ricorso, dichiarandoli immediatamente inammissibili. La ragione di tale decisione risiede nel fatto che le argomentazioni presentate non erano originali né specifiche, ma si limitavano a riproporre profili di censura già adeguatamente esaminati e respinti con motivazioni corrette dal giudice di merito. Per la Suprema Corte, un ricorso è inammissibile se non contiene una critica specifica e puntuale delle argomentazioni della sentenza impugnata, ma si limita a una generica riproposizione delle stesse difese.
Il Bilanciamento delle Circostanze: Potere Discrezionale del Giudice
Anche il quarto motivo, relativo al bilanciamento delle circostanze, è stato giudicato infondato. L’imputato chiedeva che le attenuanti generiche venissero considerate prevalenti sulle aggravanti. La Corte ha chiarito che il cosiddetto ‘giudizio di comparazione’ tra circostanze di segno opposto è una valutazione tipicamente discrezionale del giudice di merito. Questo giudizio sfugge al sindacato di legittimità, a meno che non sia palesemente arbitrario o frutto di un ragionamento illogico. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva motivato la scelta dell’equivalenza tra attenuanti e aggravanti, ritenendola la soluzione più idonea a garantire una pena adeguata e proporzionata al fatto concreto. Tale motivazione, seppur sintetica, è stata considerata sufficiente e non censurabile dalla Cassazione.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte di Cassazione si fondano su due pilastri fondamentali del diritto processuale penale. In primo luogo, il principio della specificità dei motivi di ricorso: non basta lamentarsi della sentenza, occorre spiegare perché e dove il giudice di merito ha sbagliato, confrontandosi direttamente con le sue argomentazioni. La mera ripetizione di doglianze già respinte rende l’impugnazione un esercizio sterile, destinato all’inammissibilità del ricorso. In secondo luogo, il rispetto per la valutazione discrezionale del giudice di merito in materia di commisurazione della pena. La scelta di concedere la prevalenza, l’equivalenza o la soccombenza delle attenuanti è un’attività che implica un’analisi del fatto e della personalità dell’imputato che solo il giudice che ha trattato il processo può compiere compiutamente. La Cassazione interviene solo in caso di vizi macroscopici della motivazione, non per sostituire la propria valutazione a quella del giudice inferiore.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza riafferma con chiarezza i confini del giudizio di legittimità. Per gli operatori del diritto, emerge la lezione fondamentale di redigere ricorsi che siano vere e proprie critiche ragionate della sentenza impugnata, evitando di riproporre le stesse argomentazioni. Per i cittadini, la decisione chiarisce che la determinazione della pena, inclusa la gestione delle circostanze, è un’area in cui il giudice di primo e secondo grado gode di ampia autonomia, purché le sue decisioni siano logiche e motivate. La declaratoria di inammissibilità comporta, inoltre, conseguenze economiche per il ricorrente, condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a sanzione di un’impugnazione ritenuta non meritevole di esame.
Quando un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è riproduttivo di censure già esaminate e respinte dal giudice di merito, senza contenere una critica specifica e puntuale alle argomentazioni della sentenza impugnata.
Il giudizio di bilanciamento tra attenuanti e aggravanti è sempre sindacabile dalla Corte di Cassazione?
No, non è sindacabile qualora non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e sia sorretto da una motivazione sufficiente. Si tratta di una valutazione discrezionale tipica del giudice di merito.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7968 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7968 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 01/08/1974
avverso la sentenza del 31/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per i reati previsti dagli artt. 624 e 625 n.2 e 7 cod. pen;
Ritenuto che i primi tre motivi di ricorso sono inammissibili perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argoment giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica de argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. pagg. 2-3 sulla responsabilità dell’imputato e sulla sussistenza della circostanza aggravante di cu all’art. 625 n.2 cod. pen.; pag. 4 sul riconoscimento della recidiva);
Ritenuto che il quarto motivo di ricorso, che invoca un giudizio di prevalenza ex art. 69 cod. pen. delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravant contestate, è manifestamente infondato, poiché le statuizioni relative al giudizi di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, com nella specie (cfr. pag. 4), non siano frutto di mero arbitrio o di ragionament illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quell che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/01/2025