Inammissibilità ricorso: Quando la Cassazione non entra nel merito
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come funziona il giudizio di legittimità e quali sono i limiti invalicabili per chi si rivolge alla Corte di Cassazione. Il caso riguarda l’inammissibilità del ricorso presentato da un cittadino contro una condanna per il reato di sostituzione di persona. La Suprema Corte ha rigettato l’istanza, non perché l’imputato fosse necessariamente colpevole, ma perché il modo in cui è stato formulato il ricorso non rispettava i requisiti previsti dalla legge. Questa decisione sottolinea un principio fondamentale: la Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti, ma un organo che vigila sulla corretta applicazione del diritto.
I fatti del processo
Un individuo veniva condannato in primo grado dal Tribunale di Torre Annunziata per il reato previsto dall’art. 494 del codice penale, ovvero sostituzione di persona. La sentenza di condanna veniva successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Napoli. Non accettando la decisione, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la presunta assenza di motivazione da parte dei giudici di secondo grado riguardo all’affermazione della sua responsabilità penale.
La decisione della Corte di Cassazione sull’inammissibilità del ricorso
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il vizio di motivazione che può essere fatto valere in Cassazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) del codice di procedura penale, è un difetto specifico. Riguarda il contrasto tra lo sviluppo argomentativo della sentenza e le massime di esperienza o altre affermazioni contenute nel provvedimento stesso. Non consente, invece, di contestare la valutazione delle prove fatta dal giudice di merito.
I limiti del sindacato di legittimità
La Corte ha richiamato un importante principio, consolidato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite (sentenza Petrella, n. 47289/2003): il suo compito è limitato. Deve verificare l’esistenza di un apparato argomentativo logico e coerente nella sentenza impugnata, senza poter controllare se tale motivazione corrisponda effettivamente alle acquisizioni processuali. In altre parole, la Cassazione non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici di primo e secondo grado. Il ricorso è stato quindi giudicato generico e rivalutativo, poiché mirava a ottenere un nuovo esame del merito della vicenda, cosa preclusa in sede di legittimità.
Le motivazioni
La motivazione della Suprema Corte si fonda sulla natura del giudizio di legittimità. Il ricorso è stato considerato manifestamente infondato perché il vizio lamentato non rientrava tra quelli censurabili. L’orizzonte del sindacato della Corte è circoscritto, per espressa volontà del legislatore, a un controllo sulla logicità della struttura argomentativa della sentenza. La motivazione della Corte d’Appello, secondo la Cassazione, non presentava alcun vizio riconducibile alla nozione di ‘motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica’. Di conseguenza, il motivo di ricorso è stato qualificato come generico e volto a una rivalutazione dei fatti, una richiesta che esula dalle competenze della Corte.
Le conclusioni
La decisione ha due conseguenze pratiche immediate. La prima è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per i casi di inammissibilità del ricorso. La seconda, di più ampio respiro, è un monito per chi intende adire la Suprema Corte: i motivi di ricorso devono essere specifici, pertinenti ai vizi tassativamente indicati dalla legge e non possono mai risolversi in una semplice richiesta di riconsiderare i fatti. È essenziale che l’atto di impugnazione individui con precisione il punto debole della logica del giudice di merito, senza limitarsi a proporre una diversa lettura delle prove.
Cosa significa che un ricorso per Cassazione è inammissibile?
Significa che la Corte lo respinge senza esaminare il merito della questione, perché il ricorso presenta difetti procedurali, come l’essere basato su motivi generici o non consentiti dalla legge.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove o i fatti. Il suo compito è limitato a verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37598 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37598 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Torre Annunziata per il reato di cui all’art. 494 cod. pen.
Considerato che il primo e unico motivo con cui il ricorrente denunzia l’assenza di una motivazione in ordine al riconoscimento della penale responsabilità, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma primo lett. e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; invero, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).
La motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 5) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.
Il motivo, inoltre, è generico e rivalutativo a fronte di una sentenza immune da vizi logici.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 11 settembre 2024 Il consigliere estensore
Il Presidente