Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37322 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37322 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VENARIA REALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la memoria del difensore, AVV_NOTAIO, che conclude insistendo nel ricorso e vista la documentazione allegata;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile di concorso nel delitto aggravato di lesioni personali;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e inosservanza delle norme processuali in ordine alla mancata assunzione di prova decisiva, lamentando il rigetto della richiesta di rinnovo dell’escussione dibattimentale della parte civile, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, perché costituito dalle stesse doglianze proposte in sede di appello e vagliate correttamente dalla Corte di merito, la quale, in modo chiaro e preciso, chiariva come il giudice di primo grado avesse ritenuto correttamente insussistenti i presupposti per disporre la rinnovazione istruttoria richiesta dalla difesa anche in ragione del diritto vivente che era vigente al momento della sua proposizione (l’art. 495 co. 4 bis Cod. proc. pen. non era ancora entrato in vigore);
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine alla valutazione del quadro probatorio, lamentando, in particolare, che le dichiarazioni rese dalla persona offesa e dagli altri testi fossero contraddittorie, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si veda pag. 6 del provvedimento impugnato);
Rilevato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale in
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relazione al trattamento sanzionatorio, lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 585 co. 1 cod. pen., oltre ad essere costituito da mere doglianze in fatto, è manifestamente infondato, perché, con riguardo alla circostanza aggravante di cui si discute, non poteva che ritenersi sussistente – sulla base anche delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dagli altri testi – la simultanea presenza di più soggetti sul luogo di commissione del fatto di reato, oltre all’imputato – come anche chiarito dalla Corte di merito a pag. 9 della sentenza impugnata. Inoltre, le doglianze inerenti alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche sono anch’esse manifestamente infondate, perché – come ha avuto modo di chiarire il giudice di merito – molteplici erano gli elementi ostativi alla concessione del beneficio richiesto (si veda pag. 10 della sentenza di appello);
Ritenuto che nulla muta la memoria del difensore e la attestazione dell’avvenuto pagamento dell’importo liquidato in sentenza;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11 settembre 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente