Inammissibilità del Ricorso: Quando la Cassazione non Riesamina i Fatti
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cardine del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Il caso in esame, relativo a una condanna per detenzione di sostanze stupefacenti, offre un chiaro esempio di come l’inammissibilità del ricorso scatti quando si tenta di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti, compito esclusivo dei giudici dei gradi precedenti. Analizziamo insieme la vicenda e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso
Un soggetto veniva condannato dalla Corte d’Appello di Roma per la detenzione ai fini di spaccio di una notevole quantità di sostanza stupefacente, precisamente un chilogrammo di hashish. La Corte di merito aveva ritenuto, sulla base di una pluralità di elementi, che la destinazione della droga fosse la vendita e non l’uso personale, confermando la valutazione già espressa dal Tribunale di primo grado. L’imputato, non condividendo tale ricostruzione, decideva di presentare ricorso per Cassazione, contestando la valutazione del materiale probatorio e la ricostruzione dei fatti operata dai giudici.
I Limiti del Giudizio e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione, nell’esaminare i motivi del ricorso, ha immediatamente rilevato la loro natura. Le doglianze del ricorrente non vertevano su presunte violazioni di legge o su vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza d’appello, ma miravano a ottenere una nuova e diversa valutazione del fatto. In altre parole, si chiedeva alla Suprema Corte di sostituire il proprio apprezzamento a quello, congruo e logico, già fornito dalla Corte d’Appello.
La Corte ha quindi ribadito che la ricostruzione del fatto e l’apprezzamento delle prove sono attività rimesse alla competenza esclusiva dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, il cui scopo è verificare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo coerente e non palesemente illogico. Tentare di superare questi confini porta inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello fosse “congrua e adeguata”, oltre che “esente da vizi logici”. La decisione dei giudici di merito si basava su “condivisibili massime di esperienza” e convergeva con quella del Tribunale. In particolare, la destinazione allo spaccio era stata logicamente desunta da una pluralità di elementi, tra cui il dato ponderale esorbitante (un chilo di hashish) rispetto a un ipotetico uso personale. Gli argomenti del ricorrente sono stati quindi giudicati come un tentativo di sollecitare un riesame del merito, non consentito in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
La declaratoria di inammissibilità ha comportato, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000,00 euro a favore della cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: il ricorso per Cassazione è uno strumento prezioso per la tutela dei diritti, ma deve essere utilizzato per contestare vizi di legittimità e non per tentare di ottenere una terza valutazione dei fatti. La distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità è fondamentale per garantire la certezza del diritto e l’efficienza del sistema giudiziario.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure sollevate riguardavano la ricostruzione e la valutazione dei fatti, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio. Tali attività sono di competenza esclusiva dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) e non possono essere oggetto di un nuovo esame da parte della Corte di Cassazione.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione in un processo penale?
La Corte di Cassazione ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione delle sentenze dei giudici di merito. Non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei gradi precedenti, ma solo annullare le decisioni che presentino errori di diritto o vizi logici manifesti.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro a favore della cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata fissata in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6153 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6153 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che i motivi dedotti concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Roma che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale, con riguardo ad entrambi i capi di imputazione ascritti ai capi 1B) e 4);
ritenuto che l’accertamento della destinazione allo spaccio relativa al capo 4) è stata motivatamente desunta da una pluralità di elementi di fatto, costituiti dal dato ponderale esorbitante rispetto all’uso personale oltre che per il coinvolgimento nell’operazione di acquisto di un chilo di hashish, quindi sulla base di argomenti non illogici;
ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso l’ 8 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
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