Inammissibilità del ricorso: quando la Cassazione non può riesaminare i fatti
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti del giudizio di legittimità, confermando come l’inammissibilità del ricorso sia la conseguenza inevitabile quando i motivi di appello mirano a una nuova valutazione dei fatti, piuttosto che a denunciare vizi di legge. Il caso analizzato riguarda una condanna per detenzione di sostanze stupefacenti, dove l’imputato ha tentato, senza successo, di rimettere in discussione l’analisi delle prove e la congruità della pena.
I Fatti di Causa
Il ricorrente si era opposto a una sentenza della Corte d’Appello che lo aveva condannato. L’accusa si basava su una serie di elementi probatori ritenuti concordanti dai giudici di merito: il ritrovamento di sostanza stupefacente sul tetto dell’edificio, la scoperta di un bilancino di precisione in possesso dell’imputato, la perfetta corrispondenza tra la custodia del bilancino e quella che conteneva la droga, e l’assenza di segni di deterioramento sulla sostanza, che indicava un occultamento recente.
Contro tale decisione, l’imputato ha proposto ricorso in Cassazione, articolando due principali motivi di doglianza: il primo contestava la valutazione delle prove, ritenendola illogica; il secondo criticava l’entità della pena inflitta, giudicata eccessiva.
Analisi dei motivi e inammissibilità del ricorso
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi, concludendo per la loro manifesta infondatezza e, di conseguenza, per l’inammissibilità del ricorso. I giudici hanno ribadito un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Ciò significa che la Corte non può sostituire la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici dei gradi precedenti, a meno che la motivazione di questi ultimi non sia palesemente illogica, contraddittoria o carente.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione sufficiente e non illogica, basata su un esame adeguato degli elementi a disposizione. Le censure del ricorrente si traducevano, in realtà, in una richiesta di riconsiderare i fatti, attività preclusa in sede di legittimità.
La valutazione sulla congruità della pena
Anche il secondo motivo, relativo al trattamento punitivo, è stato rigettato. La Cassazione ha osservato che la pena era stata ritenuta congrua in ragione di due fattori principali:
1. La specifica condotta di occultamento della droga.
2. La personalità negativa dell’imputato, desunta da precedenti specifici e dal fatto che, al momento del reato, fosse già sottoposto a misura cautelare per un illecito analogo.
Anche in questo caso, la valutazione del giudice di merito è stata considerata ben motivata e immune da vizi logici.
Le motivazioni della decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, spiegando che le censure presentate non erano consentite dalla legge in sede di legittimità. I motivi proposti erano inerenti a valutazioni di fatto, già adeguatamente esaminate e motivate dalla Corte d’Appello. La sentenza impugnata aveva ritenuto congrua la pena non solo per la condotta dell’imputato, ma anche per la sua personalità negativa, gravata da precedenti specifici e dalla sottoposizione a una misura cautelare per un reato simile al momento dei fatti. Poiché i motivi del ricorso si limitavano a contestare queste valutazioni di merito senza evidenziare reali violazioni di legge, la Corte ha concluso per l’inammissibilità.
Conclusioni
La decisione ribadisce che il ricorso per Cassazione non può essere utilizzato come un terzo grado di giudizio per riesaminare il merito della vicenda. L’inammissibilità del ricorso scatta quando i motivi non denunciano vizi di legittimità (errori nell’applicazione della legge o vizi logici della motivazione), ma si limitano a proporre una diversa lettura delle prove. La conseguenza per il ricorrente è stata la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende, a causa della colpa riscontrata nella proposizione di un ricorso privo dei presupposti di legge.
Per quale motivo principale la Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso?
La Corte ha dichiarato l’inammissibilità perché i motivi del ricorso contestavano la valutazione delle prove e la congruità della pena, che sono questioni di merito. Il compito della Cassazione è valutare la corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità), non riesaminare i fatti come un terzo grado di giudizio.
Quali elementi sono stati considerati rilevanti per confermare la congruità della pena?
La pena è stata ritenuta congrua in base alla condotta di occultamento della droga da parte dell’imputato e alla sua personalità negativa. Quest’ultima è stata desunta dalla presenza di precedenti penali specifici infraquinquennali e dal fatto che fosse già sottoposto a una misura cautelare per un reato simile al momento dei fatti.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile per sua colpa?
Quando l’inammissibilità è attribuibile a una colpa del ricorrente, come in questo caso, egli viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, che nell’ordinanza è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19738 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19738 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 26/07/1991
avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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GLYPH
A.
Rilevato che
NOME condannato, in parziale riforma della sentenza di primo grado,
per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 alla pena di un anno e otto di reclusione e di 3.000,00 euro di multa, articolando due motivi di ricorso, deduce violazio
legge e vizio di motivazione con riguardo alla affermazione di responsabilità (primo motiv nonché vizio di motivazione con riguardo alla congruità della pena (secondo motivo);
Considerato che il primo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con cor
argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, e volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, a
pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate giudici di merito, posto che la sentenza impugnata ha spiegato congruamente perché deve
ritenersi provata la responsabilità dell’odierno ricorrente anche per la droga rinvenuta sul dell’abitazione prospiciente il suo balcone, evidenziando che: a) l’immobile prospiciente il bal
era abbandonato; b) il confezionamento dei 21 involucri colà rinvenuti era uguale a quel dell’involucro presente nell’abitazione dell’imputato e da questi consegnato agli investigato
il dato ponderale di ogni involucro rinvenuto sul tetto era equivalente a quello conseg dall’imputato; d) la custodia trovata nella busta in cui era conservata la droga trovata su era identica alla custodia in cui l’imputato deteneva il bilancino di precisione; e) quanto ri sul tetto non presentava segni di deterioramento o di esposizione all’esterno;
Osservato che il secondo motivo espone anch’esso censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono inerenti al trattamento punitivo benché sorrett sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle doglianze difensive, in quan la sentenza impugnata ha ritenuta congrua la pena in ragione della condotta di occultamento della droga da parte dell’imputato e della negativa personalità del medesimo, siccome gravato di precedenti specifici infraquinquennali e al momento del fatto sottoposto a misura cautel per analogo reato;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilit
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025.