Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26529 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26529 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAN PANCRAZIO SALENTINO il 11/06/1968
avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al giudizio di responsabilità p reato di cui all’art. 55 del d.lgs. 231/2007, è inammissibile in q meramente riproduttivo di doglianze già esaminate e disattese con congrua logica motivazione dalla Corte territoriale (cfr. pagg. 3-9 della sent impugnata), senza che il ricorrente sviluppi una specifica e puntuale cri argomentativa rispetto alle ragioni poste a fondamento della decisione;
considerato che il ricorso si limita altresì a contestare la valenza dei film acquisiti tramite le videocamere di sorveglianza, omettendo del tutto confrontarsi con gli ulteriori elementi probatori richiamati nella sent impugnata, quali le dichiarazioni dei numerosi testimoni ritenuti attendibili giudici di merito;
rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione dell’art. 131-bis cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al manc riconoscimento della causa di esclusione della punibilità, è parime inammissibile, trattandosi di questione non ritualmente dedotta nei motivi appello (proposto quando la norma era già in vigore) , restando dunqu preclusa la sua proposizione per la prima volta in sede di legittimità, second principio per cui non sono scrutinabilì in cassazione questioni non ricompre nel devolutum (ex multis, Sez. 3, n. 44711 del 17/07/2014, Rv. 260619);
ritenuto che il terzo motivo, con cui si contesta la sussistenza della recidiv è manifestamente infondato e comunque non consentito in sede di legittimità, avendo il giudice di merito fatto corretta applicazione dei criteri stabilit giurisprudenza consolidata di questa Corte (cfr. pag. 11 della sentenz secondo cui il riconoscimento della recidiva richiede una valutazione concre ai sensi dell’art. 133 cod. pen., basata sul rapporto tra il reato ogge giudizio e i precedenti penali dell’imputato, nonché sulla persistente inclinaz a delinquere;
rilevato che sono manifestamente infondate anche le doglianze relative al giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti, trattandos valutazione di merito riservata al giudice di fatto, insindacabile in cassazio sorretta da motivazione non illogica o meramente arbitraria, come correttamente avvenuto nel caso di specie, dove la soluzione dell’equivalenza stata giustificata con riferimento alla finalità di assicurare l’adeguatezz pena (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931);
considerato, infine, che il quarto motivo di ricorso, relativo alla lamentata
violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive ex art. 53 legge
689/1981, è anch’esso manifestamente infondato; invero i giudici di appello, come si evince da pag. 11 della sentenza impugnata, hanno compiutamente
argomentato la decisione di non disporre la sostituzione, esprimendo un giudizio prognostico sfavorevole fondato su elementi concreti legati alla personalità
dell’imputato e alla sua capacità a delinquere, secondo un apprezzamento di merito non censurabile in sede di legittimità in assenza di manifesta illogicit
pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con rilevato,
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 3 giugno 2025.