Inammissibilità Ricorso: Quando la Cassazione Chiude le Porte
L’inammissibilità del ricorso per cassazione rappresenta un esito processuale che impedisce l’esame nel merito di un’impugnazione. Con l’ordinanza n. 46619 del 2023, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito i paletti entro cui deve muoversi il ricorrente, chiarendo quali motivi non possono trovare accoglimento in sede di legittimità. Il caso analizzato riguarda una condanna per resistenza a pubblico ufficiale e offre spunti preziosi per comprendere i limiti del giudizio di cassazione.
I Fatti del Caso: una Condanna per Resistenza
Il ricorrente era stato condannato in appello per il reato di cui all’art. 337 del codice penale (resistenza a un pubblico ufficiale) e per un reato contravvenzionale. Insoddisfatto della decisione della Corte d’Appello di Trento, ha proposto ricorso per cassazione basato su cinque distinti motivi, spaziando da presunte violazioni procedurali a questioni di merito e di trattamento sanzionatorio.
Analisi dei Motivi di Ricorso e l’Inammissibilità
La Corte di Cassazione ha esaminato ciascun motivo, concludendo per la loro manifesta infondatezza e, di conseguenza, per l’inammissibilità del ricorso nel suo complesso. Vediamo nel dettaglio le argomentazioni della Corte.
La Presunta Violazione del Diritto di Difesa
Il primo motivo lamentava un vizio procedurale: la sostituzione del difensore in udienza d’appello sarebbe avvenuta in modo irregolare. Tuttavia, la Corte ha smontato questa tesi evidenziando come dal verbale d’udienza risultasse chiaramente che la sostituzione era avvenuta tramite una valida “delega orale”. Questo dimostra l’importanza del verbale come atto pubblico che fa fede fino a querela di falso.
La Richiesta di Rivalutazione delle Prove
Con il secondo motivo, il ricorrente cercava di ottenere una rilettura delle prove e una diversa valutazione dei fatti che avevano portato alla sua condanna. La Cassazione ha respinto tale doglianza, ricordando che il giudizio di legittimità non è un “terzo grado di merito”. Non è possibile chiedere alla Suprema Corte di riesaminare le prove, ma solo di verificare la correttezza logico-giuridica della motivazione della sentenza impugnata. In questo caso, la motivazione è stata ritenuta congrua e priva di vizi.
Il Diniego delle Pene Sostitutive e l’Inammissibilità
Il terzo e quarto motivo contestavano il mancato accoglimento della richiesta di sostituire la pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, anche alla luce della recente riforma Cartabia (d.lgs. 150/22). Anche in questo caso, la Corte ha giudicato i motivi infondati, sottolineando che la decisione del giudice di merito era supportata da una motivazione logica, basata su una prognosi negativa circa il comportamento futuro dell’imputato.
Il Mancato Riconoscimento del Reato Continuato
Infine, il ricorrente chiedeva il riconoscimento del vincolo della continuazione (o disegno criminoso unitario) tra i reati a lui addebitati. La Corte ha etichettato questo motivo come meramente riproduttivo di argomenti già vagliati e respinti in appello. I giudici hanno ribadito un principio consolidato: per configurare un disegno criminoso unitario non è sufficiente la mera contiguità spaziale e temporale delle condotte, ma è necessaria la prova di un’unica e preventiva programmazione criminosa.
Le Motivazioni
La decisione della Corte si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: la netta distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un’occasione per rimettere in discussione l’accertamento dei fatti, che è di competenza esclusiva dei giudici di primo e secondo grado. La Corte ha ritenuto che tutti i motivi proposti mirassero, in sostanza, a ottenere una rivalutazione del merito, mascherata da presunti vizi di legge. L’inammissibilità del ricorso è stata quindi la logica conseguenza della manifesta infondatezza di tutte le censure sollevate, che non hanno scalfito la coerenza e la correttezza giuridica della sentenza impugnata.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma che l’accesso al giudizio di cassazione è rigorosamente circoscritto alla denuncia di errori di diritto. Tentare di riproporre questioni di fatto o presentare motivi generici e ripetitivi porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La pronuncia serve da monito: il ricorso per cassazione deve essere uno strumento tecnico, mirato a evidenziare specifiche violazioni di legge o vizi logici della motivazione, e non un pretesto per un’ulteriore valutazione del compendio probatorio.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono manifestamente infondati, meramente ripetitivi di questioni già respinte, o mirano a ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa al giudice di legittimità.
La semplice vicinanza nel tempo e nello spazio di due reati è sufficiente a configurare un disegno criminoso unitario?
No, secondo la Corte non è sufficiente. Per il riconoscimento di un disegno criminoso unitario è necessario dimostrare l’esistenza di un piano criminale unico e preordinato che lega le diverse condotte, e la mera contiguità spazio-temporale non basta a provarlo.
È possibile contestare in Cassazione la sostituzione di un avvocato se dal verbale risulta una delega orale?
No. Se il verbale d’udienza attesta che la sostituzione del difensore è avvenuta tramite una regolare delega orale, un motivo di ricorso che lamenta un’irregolarità su questo punto è considerato manifestamente infondato, poiché il verbale ha valore di atto pubblico.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46619 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46619 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMANO DI LOMBARDIA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di TRENTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO;
n. 23658/23 Reichast
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 337 cod. pe
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, attinente alla pretesa violazione del diritto di – essendosi l’udienza dell’8 febbraio 2023 svolta in presenza, con sostituzione del difensore “da altro presente nei corridoi del palazzo”, pur non costando istanza di trattazione orale – è manifestamente infondato dal momento che dal verbale di udienza di evince invece che il difensore, AVV_NOTAIO, era sostituito giusta delega orale, dall’AVV_NOTAIO che ha conclu svolgendo ulteriori richieste rispetto a quelle enunciate nella memoria, cui per il r riportava;
Ritenuto che la doglianza di cui al secondo motivo di ricorso, con cui si censur l’affermazione di responsabilità per il reato contestato prospettano una rivalutazione ed lettura alternativa delle fonti di prova, già adeguatamente vagliate e disattese con cor argomenti giuridici dal giudice del merito con puntuale e logico apparato argomentativo, d momento che la sentenza ben sottolinea la presenza dei presupposti richiesti dalla norma incriminatrice;
Ritenuto, quanto al terzo e quarto motivo di ricorso, con cui si contesta la nega sostituzione, quanto al reato contravvenzionale, della pena detentiva e pecuniaria con il lav di pubblica utilità, nonostante espressa richiesta, nonché la medesima negata sostituzione i relazione all’art. 337 cod. pen., secondo quanto previsto dalla riforma di cui al d.lgs. 15 che essi sono parimenti manifestamente infondati perché la motivazione è congrua e priva di fratture logiche (v. pag. 15, là dove si fa riferimento alla prognosi e alle valutazioni n espresse in più punti della sentenza);
Ritenuto infine che il quinto motivo di ricorso relativo al negato riconoscimento del vinc continuativo fra i due reati addebitati è riproduttivo di profili di censura vagliati e dalla Corte territoriale con motivazione esente da fratture logiche, ove si sotto l’impossibilità di ravvisare l’esistenza di un disegno criminoso unitario, non essendo suffic la mera contiguità spazio-temporale;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 27/10/2023