Inammissibilità Ricorso in Cassazione: Quando le Censure sul Fatto Vengono Respinte
L’accesso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma è un percorso con regole precise. Non tutte le doglianze possono essere esaminate. La Suprema Corte, infatti, è giudice di legittimità, non di merito. Questo significa che il suo compito non è rivalutare le prove, ma assicurare la corretta applicazione della legge. Una recente ordinanza chiarisce bene i confini di questo principio, dichiarando l’inammissibilità del ricorso di un imputato condannato per coltivazione di stupefacenti, proprio perché i motivi proposti miravano a un riesame dei fatti.
I Fatti del Caso: Dalla Coltivazione alla Condanna
Il caso trae origine da una condanna per coltivazione di marijuana. Le prove a carico dell’imputato, confermate in appello, erano significative. Nella sua abitazione erano stati rinvenuti materiali, come rete e corda di canapa, identici a quelli utilizzati nella piantagione illecita. Inoltre, un sentiero collegava direttamente la casa, presa in affitto dall’imputato, all’area della coltivazione.
La difesa dell’imputato, basata sulla sua presunta inconsapevolezza riguardo a barattoli di marijuana trovati in casa, è stata giudicata illogica e inverosimile dai giudici di merito. La Corte d’Appello ha ritenuto insensato che un estraneo potesse nascondere sostanze stupefacenti nell’abitazione di un’altra persona. Infine, il quantitativo di dosi ricavabili era tale da escludere una destinazione per uso esclusivamente personale, configurando così il reato contestato.
I Motivi del Ricorso e l’Inammissibilità in Cassazione
L’imputato ha presentato ricorso per cassazione basato su due motivi principali, entrambi respinti dalla Suprema Corte.
Primo Motivo: L’inammissibilità del ricorso per la valutazione delle prove
Il primo motivo contestava l’affermazione della responsabilità penale, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. La Corte di Cassazione ha subito dichiarato questo motivo inammissibile. La censura, infatti, non denunciava un errore di diritto, ma si concentrava sulla valutazione delle prove e sulla ricostruzione dei fatti. Si trattava, in sostanza, di un tentativo di ottenere una terza valutazione del merito della vicenda, un’attività preclusa alla Corte di legittimità. La motivazione della Corte d’Appello è stata considerata logica e non censurabile in questa sede.
Secondo Motivo: La Specificità dell’Atto di Appello
Il secondo motivo di ricorso riguardava la determinazione del trattamento sanzionatorio. Anche questa doglianza è stata dichiarata inammissibile, ma per una ragione differente: la questione non era mai stata sollevata nel precedente atto di appello. Il principio di specificità dei motivi di impugnazione impone che le censure siano presentate in modo chiaro e tempestivo nei gradi di merito. Introdurre una nuova questione per la prima volta in Cassazione è proceduralmente scorretto e, come in questo caso, porta a una dichiarazione di inammissibilità.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha ribadito con fermezza i limiti del proprio sindacato. Sul primo punto, ha chiarito che il ricorso era meramente riproduttivo di censure già esaminate e rigettate dalla Corte di merito con una valutazione non manifestamente illogica. Le prove raccolte (identicità dei materiali, collegamento tra casa e piantagione, inverosimiglianza della versione dell’imputato) costituivano un quadro probatorio solido, la cui valutazione non spetta alla Cassazione.
Sul secondo punto, la Corte ha richiamato un suo precedente orientamento giurisprudenziale (Sez. 2, n. 9028/2014), secondo cui è inammissibile il ricorso che deduce violazioni di legge avvenute nel giudizio di primo grado se l’atto di appello non le aveva specificamente contestate. La mancata devoluzione della questione alla Corte d’Appello impedisce che la stessa possa essere validamente sollevata per la prima volta in sede di legittimità.
Le Conclusioni: Costi e Sanzioni
L’esito del giudizio è stato netto: la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, tale decisione comporta non solo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, quantificata in 3.000 euro. Questa ordinanza serve da monito: il ricorso per cassazione deve essere fondato su precise violazioni di legge o vizi logici manifesti della motivazione, e non può trasformarsi in un tentativo di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti già compiuto nei precedenti gradi di giudizio.
Perché il motivo di ricorso sulla responsabilità penale è stato dichiarato inammissibile?
Perché atteneva alla valutazione delle prove e alla ricostruzione dei fatti, attività che non rientrano nelle competenze della Corte di Cassazione, la quale si occupa solo della corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità). Il ricorso, inoltre, riproponeva censure già respinte dalla Corte d’Appello con motivazione non illogica.
È possibile sollevare una nuova questione per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione?
No. La decisione in esame conferma che un motivo di ricorso è inammissibile se la questione non è stata specificamente devoluta e contestata con l’atto di appello nel precedente grado di giudizio. Non si possono introdurre censure nuove in sede di legittimità.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la parte il cui ricorso viene dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27561 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27561 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PRATO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto da NOME COGNOME, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’affermazione della penale responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché attiene alla valutazione 9elle prove e a profili ricostruttivi del fatto, e perché meramente riproduttivensure che la sentenza impugnata ha rigettato con una valutazione di merito non manifestamente illogica – e quindi non censurabile in sede di legittimità – avendo la Corte di merito (p. 8-9 della decisione impugnata) ribadito la penale responsabilità per i capi a), b) e c), valorizzando: l circostanza che i materiali rinvenuti nell’abitazione (rete e corda di canapa) sono esattamente dello stesso tipo di quelli rinvenuti nella piantagione, la quale, peraltro, con un sentiero era direttamente collegata all’abitazione affittata dall’imputato; l’inverosimiglianza logica della spiegazione fornita dall’imputato, ossia che non egli non sapesse dei barattoli in cui vi era la marijuana, non avendo alcun senso che una persona estranea nasconda dello stupefacente nell’abitazione di chi lo ospita all’insaputa di costui, con le prevedibi complicazioni per rientrare in possesso della sostanza medesima, e stante l’accertata coltivazione di marijuana da parte del COGNOME; il quantitativo complessivo di dosi ricavabili, tale da escludere l’esclusiva destinazione per uso personale;
considerato che il secondo motivo, che lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del complessivo trattamento sanzionatorio, è inammissibile perché, come risulta dalla sentenza impugnata, la questione non era stata devoluta con l’atto di appello, sicché non può esser dedotta, per la prima volta, nel giudizio di cassazione, dovendosi ribadire l’inammissibilità, per difetto di specificità del motivo ‘ricorso per cassazione con cui si deducano violazioni di legge verificatesi nel giudizio di primo grado, se l’atto non procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata, qualora questa abbia omesso di indicare che l’atto di impugnazione proposto avverso la decisione del primo giudice aveva anch’esso già denunciato le medesime violazioni di legge (Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, Carrieri, Rv. 259066);
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 19/04/2024.