Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28828 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28828 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
rilevata la manifesta infondatezza del primo motivo relativo alla sussistenza della circostanza aggravante prevista dall’art. 628, terzo comma, n. 3, cod. pen., mai contestata né applicata (a differenza di quella della minaccia con l’utilizzo di un coltello);
osservato che è manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la correttezza della motivazione della sentenza impugnata, peraltro denunciando i relativi vizi cumulativamente (in contrasto con quanto ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte: v. Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, non mass. sul punto), in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena;
rilevato, infatti, che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette attenuanti, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826);
ribadito altresì che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come avvenuto nella specie, ove la pena base è stata peraltro fissata in misura pari al minimo edittale;
rilevato che il ricorrente, con il medesimo motivo, ha censurato la omessa esclusione di altra circostanza aggravante (quella dell’agevolazione mafiosa), mai contestata né applicata;
considerato che il terzo motivo, relativo alla richiesta continuazione con reati oggetto di precedenti sentenze di condanna, non era stato previamente dedotto come motivo di appello, secondo quanto prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., e che pertanto la questione potrà essere eventualmente proposta e valutata solo in sede esecutiva;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/06/2024.