Inammissibilità del Ricorso in Esecuzione: Quando il Merito non può essere Ridiscosso
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui confini tra il processo di cognizione e la fase di esecuzione della pena. La pronuncia ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento: una volta che una sentenza di condanna è divenuta irrevocabile, non è più possibile rimettere in discussione la colpevolezza dell’imputato davanti al giudice dell’esecuzione. Questo caso evidenzia le gravi conseguenze derivanti dall’utilizzo di uno strumento processuale errato, culminate nella dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
I Fatti del Caso: Un Tentativo di Revoca Tardivo
Un soggetto, condannato con sentenza del Tribunale di Nola divenuta irrevocabile, presentava un’istanza al giudice dell’esecuzione chiedendo la revoca di tale sentenza. La condanna riguardava reati gravi, tra cui il riciclaggio (art. 648bis c.p.), lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. A sostegno della sua richiesta, il condannato eccepiva l’incompatibilità del titolo di reato con i fatti descritti nella motivazione della sentenza, sostenendo la propria totale estraneità alla vicenda criminosa e denunciando errori di fatto e di diritto nell’accertamento della sua colpevolezza.
Il Tribunale di Nola, in qualità di giudice dell’esecuzione, aveva già dichiarato inammissibile tale istanza. Contro questa decisione, il condannato proponeva ricorso per Cassazione, insistendo sulle medesime argomentazioni.
La Decisione della Corte: La Distinzione tra Esecuzione e Cognizione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha confermato la decisione del Tribunale di Nola, dichiarando a sua volta l’inammissibilità del ricorso. La Corte ha sottolineato che le doglianze del ricorrente, incentrate sulla rivalutazione della sua responsabilità penale, attengono esclusivamente al merito della vicenda processuale. Si tratta di questioni che dovevano e potevano essere sollevate durante il processo, utilizzando gli strumenti di impugnazione ordinari, come l’appello.
La fase esecutiva, invece, ha uno scopo diverso: garantire la corretta applicazione della pena inflitta con una sentenza ormai definitiva. Il giudice dell’esecuzione non ha il potere di riesaminare il giudizio di colpevolezza, che si è cristallizzato con l’irrevocabilità della sentenza.
Le Motivazioni: L’Inammissibilità del Ricorso e la Scelta del Mezzo Errato
La motivazione della Corte è netta e si fonda su un pilastro del diritto processuale penale. Le censure relative a presunti errori di valutazione delle prove o di interpretazione della legge penale sostanziale sono tipiche del giudizio di cognizione. Una volta esauriti i gradi di giudizio ordinari (primo grado, appello ed eventuale ricorso per Cassazione), la sentenza passa in giudicato e diventa “legge tra le parti”.
L’ordinamento prevede un solo strumento straordinario per rimettere in discussione una condanna definitiva sulla base di nuovi elementi di prova che possano dimostrare l’innocenza: l’istanza di revisione. Il ricorrente, invece, ha tentato di ottenere una revoca della sentenza dal giudice dell’esecuzione, un rimedio non previsto dalla legge per le finalità da lui perseguite.
Questa scelta processuale errata ha reso il ricorso intrinsecamente inammissibile. Di conseguenza, la Corte, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, a titolo sanzionatorio per aver adito la Corte con un ricorso privo dei requisiti di legge.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza serve da monito sull’importanza di utilizzare gli strumenti processuali corretti in ogni fase del procedimento. La netta separazione tra la fase di cognizione, deputata all’accertamento del fatto e della responsabilità, e la fase di esecuzione, volta all’attuazione del comando giudiziale, è un principio cardine che non ammette deroghe. Tentare di introdurre nel giudizio esecutivo questioni di merito non solo è inutile, ma comporta anche conseguenze economiche negative per il ricorrente. La pronuncia riafferma la stabilità e la certezza del giudicato penale, che può essere messo in discussione solo nelle eccezionali e rigorose ipotesi previste per il processo di revisione.
È possibile contestare la propria colpevolezza dopo che la sentenza di condanna è diventata definitiva?
No, non attraverso i mezzi ordinari o davanti al giudice dell’esecuzione. Una volta che la sentenza è diventata irrevocabile, non è più possibile contestare nel merito la colpevolezza. L’unica via, in presenza di presupposti eccezionali come la scoperta di nuove prove, è l’istituto straordinario della revisione del processo.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché sollevava questioni relative all’accertamento della colpevolezza e a presunti errori di fatto e di diritto, che sono argomenti di merito. Tali questioni dovevano essere presentate durante il processo di cognizione (primo grado e appello), non nella fase di esecuzione della pena.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Come stabilito nel provvedimento e secondo l’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, in questo caso 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41011 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41011 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PLACANICA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/06/2024 del TRIBUNALE di NOLA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 5 giugno 2024, con la quale il Tribunale di Noia, quale giudice dell’esecuzione, ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza di revoca della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Noia il 22/04/2021, irrevocabile dal 14/03/2023, a carico di NOME COGNOME per i reati di cui agli artt. 648bis, 582, 337 cod. pen. e 4 I.n. 110/75;
Letta la memoria depositata in data 08/08/2024 dal difensore di NOME COGNOME; Ritenuto che, come si ricava testualmente dagli atti difensivi, con un unico articolato motivo è richiesta la revoca della sentenza in ragione dell’incompatibilità del titolo di reato di cui all’art. 648bis cod. pen. con i fatti descritti nel motivazione, eccependo errori in fatto e in diritto che riguardano l’accertamento della colpevolezza dell’imputato e sostenendo la sua assoluta estraneità alla vicenda criminosa;
che tali deduzioni attengono al merito e dovevano pertanto essere dedotte con gli ordinari mezzi di impugnazione o, a seguito dell’irrevocabilità della decisione, con il mezzo straordinario dell’istanza di revisione;
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così dec• o il 10 ottobre 2024.