Inammissibilità ricorso: Quando la Cassazione fissa i paletti per l’Appello
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato il tema dell’inammissibilità del ricorso, fornendo chiarimenti cruciali su tre aspetti procedurali e sostanziali di grande rilevanza pratica: la prescrizione, la validità della querela e l’obbligo di rinnovazione dell’istruttoria in appello. La decisione sottolinea come la corretta applicazione delle norme procedurali sia fondamentale per l’ammissibilità di un’impugnazione.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente sollevava tre principali motivi di doglianza. In primo luogo, lamentava la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, che a suo dire sarebbe maturata prima della sentenza di secondo grado. In secondo luogo, contestava la validità della querela, ritenendo che fosse stata presentata da un soggetto non legittimato. Infine, criticava la sentenza d’appello per non aver disposto la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale prima di ribaltare la decisione assolutoria di primo grado.
L’Analisi della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha esaminato i tre motivi, ritenendoli tutti manifestamente infondati e giungendo a una declaratoria di inammissibilità del ricorso. Vediamo nel dettaglio il ragionamento seguito dai giudici.
La questione della prescrizione del reato
Il primo motivo è stato rigettato sulla base di un preciso calcolo dei termini. La Corte ha ricordato che, a fronte di una pena massima di 6 anni e della presenza di una recidiva specifica e reiterata, il termine di prescrizione ordinario (10 anni) e quello massimo non erano ancora decorsi al momento della decisione. Questo calcolo ha reso la censura del ricorrente palesemente infondata.
La validità della querela presentata dal dipendente
Anche il secondo motivo, relativo alla presunta mancanza della condizione di procedibilità, è stato respinto. La Corte d’Appello aveva correttamente evidenziato che la querela era stata presentata da un dipendente della persona offesa. Tale dipendente era stato incaricato dell’acquisto di un’autovettura e si trovava, pertanto, nella medesima posizione di custodia del bene. Secondo la giurisprudenza consolidata, chi detiene di fatto l’interesse protetto dalla norma incriminatrice è pienamente legittimato a presentare querela. Di conseguenza, la querela era da considerarsi valida ed efficace.
Il principio sulla rinnovazione dell’istruttoria in appello
Il punto più interessante della decisione riguarda il terzo motivo. La Cassazione ha chiarito un principio fondamentale del processo d’appello. L’obbligo per il giudice di secondo grado di rinnovare l’istruttoria dibattimentale (ad esempio, risentendo i testimoni) sorge quando il ribaltamento di una sentenza di assoluzione si fonda su una diversa valutazione dell’attendibilità delle prove dichiarative.
Tuttavia, nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva riformato la sentenza di primo grado non perché avesse valutato diversamente le testimonianze, ma perché aveva corretto un errore di diritto commesso dal primo giudice, ossia l’errata valutazione sulla sussistenza della condizione di procedibilità (la querela). In una situazione del genere, il giudice d’appello non è tenuto a rinnovare l’istruttoria, poiché la sua decisione si basa su una questione puramente giuridica e non su un nuovo apprezzamento del fatto.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si fonda sulla distinzione netta tra la valutazione del fatto e la valutazione del diritto. La giurisprudenza, anche delle Sezioni Unite, ha stabilito che la garanzia del contraddittorio impone la riassunzione della prova dichiarativa solo quando la condanna in appello si basa su un diverso giudizio di credibilità del testimone rispetto a quello formulato in primo grado. Quando, invece, la riforma della sentenza si basa sulla correzione di un errore giuridico, come l’erronea interpretazione dei requisiti di una querela, non vi è alcuna necessità di rinnovare il dibattimento. La decisione d’appello interviene su un piano puramente normativo, per il quale non è richiesta una nuova assunzione delle prove. Di qui la manifesta infondatezza del motivo e, conseguentemente, l’inammissibilità dell’intero ricorso.
Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce principi consolidati ma di fondamentale importanza pratica. In primo luogo, conferma che la titolarità a sporgere querela non è legata solo alla proprietà formale del bene, ma anche alla posizione di custodia e all’interesse di fatto protetto. In secondo luogo, e soprattutto, traccia una linea chiara sui poteri e doveri del giudice d’appello: la rinnovazione dell’istruttoria è un atto dovuto solo in caso di rivalutazione delle prove dichiarative, non quando si tratta di emendare un errore di diritto del giudice precedente. Questa precisazione è cruciale per definire i contorni del giudizio di appello e per prevenire impugnazioni basate su motivi proceduralmente infondati, che sfociano inevitabilmente in una dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Un dipendente può presentare una querela valida per un reato commesso ai danni del datore di lavoro?
Sì, secondo la Corte, un dipendente può presentare una querela valida se si trova in una posizione di custodia del bene oggetto del reato e, di conseguenza, è titolare di fatto dell’interesse protetto dalla norma incriminatrice, come nel caso di un soggetto incaricato dell’acquisto di un’autovettura.
Il giudice d’appello deve sempre rinnovare l’istruttoria (riesaminare le prove) se ribalta una sentenza di assoluzione?
No. La Corte ha chiarito che l’obbligo di rinnovare l’istruttoria dibattimentale non sussiste quando il ribaltamento della decisione di primo grado deriva da un errore di diritto (come la valutazione sulla sussistenza di una condizione di procedibilità) e non da una diversa valutazione dell’attendibilità delle prove dichiarative (es. testimonianze).
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché tutti i tre motivi presentati sono stati giudicati manifestamente infondati: la prescrizione non era maturata, la querela era valida e non vi era alcun obbligo per la Corte d’Appello di rinnovare l’istruttoria dibattimentale per correggere un errore di diritto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19005 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19005 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME GROTTAGLIE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che il primo motivo, con cui si lamenta «l’inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale» in relazione alla mancata declaratoria di estinzione del reato a causa della intervenuta prescrizione prima della sentenza di secondo grado, oltreché genericamente dedotto, è manifestamente infondato poiché, considerando che il reato è stato commesso il 09/11/2013, con la recidiva specifica e reiterata, che il massimo della pena edittale stabilita dalla legge corrisponde a 6 anni, il termine ordinario di prescrizione di individua il 09/11/2023 (6+2/3=10); mentre il termine massimo si individua il 09/05/2030 (t.o. + 2/3), sicché il reato non era estinto per prescrizione;
osservato che il secondo motivo, con cui si lamenta la violazione di legge in relazione all’art. 337 cod. pen. per mancanza di querela, è manifestamente infondato, avendo la Corte d’appello evidenziato la validità della querela presentata dal COGNOME che, in qualità di dipendente della persona offesa, era il soggetto incaricato dalla stessa all’acquisto dell’autovettura e, dunque, colui che si trovava nella medesima posizione di custodia rivestendo, pertanto, la titolarità di fatto dell’interesse protetto dalla norma incriminatrice (Sez. 2, n. 50725 de 04/10/2016, RM., RV. 268382-01; in questo senso, Sez. 2, n. 25134 del 07/03/2023, Rv. 284631-01; Sez. 2, n. 37012 del 30/06/2016, Miari, Rv. 26791401);
considerato che il terzo motivo, con cui si lamenta il vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale è manifestamente infondato, poiché nel caso in cui il ribaltamento della decisione di primo grado non derivi da una diversa valutazione delle prove dichiarative, ma – come nel caso di specie – consegua a errore di diritto del primo giudice sulla sussistenza della condizione di procedibilità, il giudice d’appello non è tenuto alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale (Ex Multis, Sez. 2, n. 49984 del 16/11/2023, Rv. 285618-01); si veda pag. 1 della sentenza impugnata;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
) Il Consigliere COGNOME
Il Pre dente