Inammissibilità Ricorso in Cassazione: Quando i Motivi di Fatto non Bastano
L’inammissibilità del ricorso per cassazione è un concetto cruciale nel nostro ordinamento giuridico, che segna il confine tra il giudizio di merito e quello di legittimità. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre l’occasione per approfondire i motivi per cui un ricorso può essere respinto senza nemmeno entrare nel vivo delle questioni sollevate. Il caso in esame riguarda un imputato condannato per furto aggravato, il cui tentativo di contestare la sentenza di secondo grado si è scontrato con i rigidi paletti del giudizio di legittimità.
I Fatti del Processo
L’imputato, condannato in primo e secondo grado per il reato di furto aggravato dall’uso della violenza sulle cose, decideva di presentare ricorso per cassazione. I motivi addotti dal suo difensore erano principalmente due:
1. La contestazione della responsabilità penale, sostenendo che la Corte d’Appello avesse errato nel ritenerlo colpevole oltre ogni ragionevole dubbio, lamentando presunte violazioni di legge e carenze motivazionali.
2. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e il bilanciamento solo in termini di equivalenza (e non di prevalenza) tra l’attenuante del danno di speciale tenuità e l’aggravante contestata.
L’Analisi della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi, giungendo a una declaratoria di inammissibilità del ricorso. Vediamo nel dettaglio il ragionamento seguito dai giudici.
Il Primo Motivo: la pretesa violazione di legge e l’inammissibilità del ricorso
Sul primo punto, la Corte ha immediatamente rilevato come le censure mosse dall’imputato non riguardassero reali violazioni di legge, ma fossero piuttosto un tentativo di ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove. Questo è un errore comune che porta all’inammissibilità del ricorso. Il ruolo della Corte di Cassazione, infatti, non è quello di un terzo grado di giudizio nel merito, ma di un giudice di legittimità. Il suo compito è verificare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente. Nel caso di specie, la sentenza d’appello presentava un iter argomentativo lineare ed esauriente, immune da censure. Pertanto, chiedere alla Cassazione di riesaminare le prove per giungere a una diversa conclusione è un’operazione non consentita.
Il Secondo Motivo: il potere discrezionale del giudice di merito
Anche il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. Per quanto riguarda le attenuanti generiche, la Corte ha ricordato un principio consolidato: per motivare il diniego è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi, senza necessità di un’analisi dettagliata di ogni singolo aspetto.
Sul bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti, i giudici hanno ribadito che si tratta di una valutazione tipicamente discrezionale del giudice di merito. Tale valutazione sfugge al sindacato di legittimità, a meno che non sia palesemente arbitraria o illogica. Nel caso specifico, la scelta di considerare equivalenti le circostanze è stata ritenuta sufficientemente motivata, in quanto finalizzata a garantire una pena adeguata alla gravità del fatto concreto.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione centrale dell’ordinanza risiede nella netta separazione tra il giudizio di fatto e il giudizio di diritto. Il ricorrente ha tentato di trasformare il ricorso per cassazione in un appello mascherato, chiedendo una rivalutazione delle prove che è preclusa in sede di legittimità. La Corte ha sottolineato che, in assenza di vizi logici macroscopici o di violazioni procedurali che comportino nullità, l’apprezzamento del materiale probatorio è di esclusiva competenza dei giudici di merito. Allo stesso modo, le decisioni relative alla concessione delle attenuanti e al loro bilanciamento rientrano nell’ambito del potere discrezionale del giudice, il cui esercizio è insindacabile se supportato da una motivazione congrua, anche se sintetica.
Le Conclusioni
Questa pronuncia conferma un principio fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: è indispensabile concentrare i motivi del ricorso su questioni di pura legittimità, come l’errata interpretazione di una norma di legge o un vizio manifesto della motivazione (illogicità, contraddittorietà). Tentare di rimettere in discussione i fatti o la valutazione delle prove operata nei gradi precedenti conduce inevitabilmente a una dichiarazione di inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La corretta impostazione del ricorso è, quindi, non solo una questione di tecnica giuridica, ma un requisito essenziale per poter accedere efficacemente al giudizio della Suprema Corte.
Perché un ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, invece di denunciare errori di diritto o vizi logici della motivazione, tenta di ottenere un nuovo esame dei fatti e delle prove, attività che è di competenza esclusiva dei giudici di primo e secondo grado.
La decisione del giudice sul bilanciamento tra attenuanti e aggravanti può essere contestata in Cassazione?
No, non può essere contestata se è sorretta da una motivazione sufficiente e non è frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico. Si tratta di una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito.
È necessaria una motivazione dettagliata per negare le circostanze attenuanti generiche?
No. Secondo la Corte, per motivare il diniego di tale beneficio è sufficiente un congruo riferimento da parte del giudice di merito agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45401 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45401 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a KAIROUAN( TUNISIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il difensore di NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale d Como ha affermato la penale responsabilità dell’imputato in ordine al delitto di cui agli 624 e 625, comma primo, n. 2), cod. pen.
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta che la corte territoria ritenuto l’odierno ricorrente responsabile, oltre ogni ragionevole dubbio, del fatto ascritto inammissibile in quanto prospetta come violazione di legge, carenze motivazionali – rispetto un provvedimento che, invece, articola un iter argomentativo lineare, coerente, esauriente e conforme con la disamina dei dati probatori – non censurabili attraverso una dedott inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità. (Sez. U, n. 29541 d 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027).
Considerato che manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta:
la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, stante il principio di dir secondo cui, nel motivare il diniego di un beneficio richiesto, è sufficiente un cong riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevant avvenuto nella specie;
il bilanciamento in termini di equivalenza, anziché di prevalenza, tra l’attenuante d all’art. 62, comma primo, n. 4) cod pen. e l’aggravante contestata ai sensi dell’art. 6 comma primo, n. 2), cod. pen., nella misura in cui questo implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da suffi motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in con (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 luglio 2023