Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7855 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7855 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PESCARA il 02/07/1971
avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
ritenuto che il primo motivo di ricorso, in punto di prova degli elementi costitutivi del reato di cui agli artt. 110 e 640 cod. pen., oltre ad essere privo di concreta specificità, non è consentito in questa sede;
che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l’adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 7, ord. n. 24562 del 18/4/2023, Montebello, non massimata; Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rocco, Rv. 278231 – 01; Sez. 2, n. 51538 del 20/11/2019, C., Rv. 278230 – 01), le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano pagg. 3 e 4);
considerato che il secondo motivo, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato;
che, invero, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
che, infatti, l’applicazione delle circostanze di cui all’art. 62-bis cod. pen. richiede elementi di segno positivo che la parte interessata ha l’onere di dedurre specificamente e, di conseguenza, ai fini del diniego di una richiesta generica, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, all’assenza e/o mancata deduzione di elementi positivi;
che, nel caso di specie, i giudici dell’appello hanno ampiamente esplicitato, le ragioni del diniego (si veda, in particolare, pag. 4), con motivazione che per essere adeguata, logica e non contraddittoria non è scrutinabile in questa sede;
osservato che anche l’ultimo motivo, con il quale si contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato;
che, ai fini del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., è necessaria la sussistenza di entrambi i presupposti legali della particolare tenuità dell’offesa e della non abitualità del comportamento e, dunque, la mancata applicazione della causa di non punibilità è da ritenersi adeguatamente motivata laddove il giudice del merito dia conto dell’assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti, né è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti per la sussistenza di ciascun presupposto (cfr. Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 – 01; Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678);
che l’abitualità del comportamento ricorre quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole, incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591);
che, peraltro, la nozione di particolare tenuità del fatto non può essere assimilata a quella della circostanza attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., che opera in un ambito diverso ed è fondata su un distinto apprezzamento, sempre riservato alla discrezionalità del giudice di merito;
che, nella specie, la Corte territoriale ha dato puntuale risposta alla relativa doglianza sul punto (si veda pag. 4) con motivazione che per essere adeguata, logica e non contraddittoria non è scrutinabile in questa sede;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 novembre 2024.