Inammissibilità Ricorso: la Cassazione sui Criteri di Calcolo della Pena
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato il tema della inammissibilità del ricorso quando i motivi proposti sono manifestamente infondati. Il caso specifico offre spunti importanti sui criteri che il giudice deve seguire nel rideterminare una pena dopo un annullamento con rinvio, specialmente in presenza dell’aggravante mafiosa e di pene congiunte. Questa decisione ribadisce la necessità di presentare censure specifiche e giuridicamente fondate per evitare una declaratoria di inammissibilità e le relative conseguenze economiche.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. Quest’ultima era stata chiamata a rideterminare la pena nei confronti di un’imputata a seguito di un precedente annullamento da parte della stessa Corte di Cassazione. La ricorrente lamentava, con tre distinti motivi, un’errata applicazione dei criteri di calcolo della sanzione da parte dei giudici di merito.
In particolare, venivano contestati:
1. La modalità di calcolo della pena base e degli aumenti e diminuzioni applicati, in particolare con riferimento all’aggravante mafiosa, ritenuta non bilanciabile con le attenuanti generiche.
2. Una presunta violazione del divieto di reformatio in pejus, ovvero il divieto di peggiorare la condizione dell’imputato in assenza di un appello del pubblico ministero.
3. L’errata applicazione della riduzione per le attenuanti sulla pena pecuniaria, applicata in misura diversa rispetto alla pena detentiva.
L’Inammissibilità del Ricorso e la Decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha respinto tutte le doglianze, dichiarando il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Gli Ermellini hanno fornito chiarimenti precisi su ciascuno dei punti sollevati, confermando la correttezza dell’operato della Corte d’Appello.
La Corretta Rideterminazione della Pena
Per quanto riguarda i primi due motivi, la Cassazione ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse seguito pedissequamente le indicazioni fornite nella precedente sentenza di annullamento. I giudici di merito avevano correttamente motivato la pena inflitta, tenendo conto dei criteri per l’aumento dovuto all’aggravante mafiosa (non bilanciabile con le attenuanti) e delle successive diminuzioni, senza violare il divieto di reformatio in pejus. La motivazione è stata giudicata coerente e adeguata rispetto alla gravità dei fatti contestati.
L’Applicazione delle Attenuanti su Pene Congiunte
Anche il terzo motivo è stato giudicato infondato. La Corte ha richiamato un principio consolidato (Cass. Pen. Sez. 3, n. 37849/2015), secondo cui, in caso di reati puniti con pene congiunte (detentive e pecuniarie), la riduzione derivante da circostanze attenuanti deve essere operata su entrambe. Tuttavia, il giudice non è obbligato a utilizzare il medesimo criterio quantitativo per la sanzione detentiva e per quella pecuniaria. Gode, infatti, di un potere discrezionale nel determinare l’entità della riduzione per ciascuna pena, purché la sua decisione sia logicamente motivata.
Le Motivazioni
Le motivazioni alla base della decisione della Suprema Corte risiedono nella manifesta infondatezza di tutti i motivi di ricorso. La Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse giuridicamente corretta e adeguatamente motivata. I giudici di secondo grado avevano applicato correttamente i principi di diritto indicati dalla Cassazione stessa in sede di annullamento, senza incorrere in alcuna violazione di legge. La decisione sulla non obbligatorietà di un criterio identico per la riduzione delle pene detentive e pecuniarie ha ulteriormente rafforzato la valutazione di infondatezza del ricorso, ribadendo la discrezionalità del giudice di merito in tale ambito.
Le Conclusioni
La declaratoria di inammissibilità del ricorso ha comportato, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende. Questa pronuncia sottolinea l’importanza di presentare ricorsi basati su motivi solidi e pertinenti. Un’impugnazione fondata su argomentazioni manifestamente infondate non solo non ottiene il risultato sperato, ma comporta anche significative conseguenze economiche per il proponente, rendendo definitiva la condanna.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile, come nel caso di specie, quando i motivi proposti sono ritenuti ‘manifestamente infondati’, ovvero privi di qualsiasi pregio giuridico.
In caso di annullamento con rinvio, il nuovo giudice può peggiorare la pena dell’imputato?
No, il giudice del rinvio non può peggiorare la pena se l’unico a impugnare è stato l’imputato. La Corte ha infatti specificato che nel caso esaminato non vi è stata alcuna violazione del ‘divieto di reformatio in pejus’.
Se un reato prevede sia carcere che multa, la riduzione per le attenuanti deve essere identica per entrambe le pene?
No. La Corte ha chiarito che, sebbene la riduzione debba essere operata su entrambe le pene (congiunte), il giudice non è obbligato a seguire il medesimo criterio di calcolo per la sanzione detentiva e per quella pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33109 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33109 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 02/07/1957
avverso la sentenza del 06/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i primi due motivi dedotti dal ricorrente sulla rideterminazione .della pena sono manifestamente infondati.rispetto alla motivazione della Corte di appello di Napoli che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, seguendo pedissequamente quanto disposto dalla Corte di Cassazione in sede di annullamento, ha proceduto a rideterminare la pena dando conto dei criteri seguiti per determinare l’aumento e la diminuzione della pena in applicazione dell’aggravante mafiosa non bilanciabile con le attenuanti generiche, senza alcuna violazione del divieto di reformatio in pejus, e con motivazione coerente alle valutazioni espresse sulla gravità dei fatti;
ritenuto che il terzo motivo è ugualmente manifestamente infondato, atteso che nel caso di reati puniti con pene congiunte, la riduzione derivante dalla presenza di circostanze attenuanti deve essere operata su entrambe le pene da irrogare, ma il giudice non è obbligato a seguire il medesimo criterio nella determinazione della sanzione detentiva e di quella pecuniaria (Sez. 3, n. 37849 del 19/05/2015, Rv. 265184).
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno 15 settembre 2025
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Il Presidente