Inammissibilità ricorso: i rischi di un’impugnazione generica
L’inammissibilità ricorso rappresenta uno degli esiti più frequenti e severi nel giudizio davanti alla Corte di Cassazione. Quando un atto di impugnazione non affronta in modo critico e analitico le motivazioni della sentenza di secondo grado, il rischio di un rigetto immediato diventa una certezza giuridica. Questo caso analizza come la genericità dei motivi possa precludere l’accesso alla revisione di legittimità.
I fatti di causa
La vicenda trae origine dalla condanna di un soggetto per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità. La Corte d’Appello aveva confermato la decisione di primo grado, ritenendo l’imputato pienamente responsabile. Quest’ultimo, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per Cassazione contestando principalmente il trattamento sanzionatorio applicato. Tuttavia, l’atto di impugnazione non presentava un confronto diretto con le argomentazioni specifiche fornite dai giudici territoriali, limitandosi a doglianze di carattere generale.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno ribadito che il ricorso per Cassazione non può limitarsi a una mera riproposizione di tesi già respinte o a critiche vaghe. È necessario che il ricorrente individui con precisione i passaggi della sentenza impugnata ritenuti errati e fornisca una motivazione logico-giuridica alternativa e specifica. Nel caso di specie, la mancanza di questo sforzo critico ha reso l’atto privo dei requisiti minimi previsti dal codice di procedura penale.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla corretta applicazione dei criteri di determinazione della pena. I giudici di merito avevano giustificato il rigore sanzionatorio basandosi su elementi oggettivi e soggettivi di rilievo. In particolare, è stato evidenziato che l’imputato ha commesso il reato mentre era già sottoposto a una misura cautelare per un altro procedimento. Inoltre, era stata precedentemente revocata una misura di messa alla prova (MAP) a causa di reiterate violazioni del programma imposto. Questi fattori, analizzati ai sensi dell’art. 133 c.p., rendono il ragionamento dei giudici territoriali logico, coerente e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità se non adeguatamente contestato.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che la specificità dei motivi è un pilastro fondamentale del diritto di difesa nel terzo grado di giudizio. L’inammissibilità ricorso comporta non solo la definitività della condanna, ma anche pesanti oneri economici per il ricorrente. Oltre alle spese processuali, la Corte ha condannato l’imputato al pagamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisando ragioni di esonero. Questo provvedimento serve da monito sulla necessità di una difesa tecnica estremamente rigorosa e puntuale nelle fasi finali del processo penale.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile se i motivi non contestano direttamente e specificamente le ragioni della sentenza impugnata, limitandosi a critiche generiche o non correlate alla decisione.
Cosa succede se si commette un reato durante una misura cautelare?
La commissione di un reato in pendenza di misure cautelari aggrava la valutazione del giudice sul trattamento sanzionatorio, rendendo più difficile ottenere benefici o pene minime.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Oltre alle spese del procedimento, il ricorrente è solitamente condannato al pagamento di una somma tra i mille e i tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49872 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49872 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/11/2023
OSSERVA
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte d’appello di Bologna ha confermato quella del Tribunale cittadino, con la quale il predetto era stato condannato per il reato di cui all’a comma 5, d.P.R. n. 309/1990;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non scanditi d necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo ricorrente omesso ogni confronto con i motivi a sostegno della affermazione di penale responsabilità e contestato il trattamento sanzionatorio, viceversa debitamente giustificato d giudici territoriali alla stregua di elementi rilevanti ai sensi dell’art. 133 cod. pen. (re in essere in stato di sottoposizione a misura cautelare nell’ambito di un altro procediment reiterate violazioni del programma imposto all’interno della MAP e conseguente revoca), valutazione pertanto insindacabile in questa sede siccome sostenuta da un ragionamento scevro dai vizi solo genericamente dedotti;
che, a norma dell’articolo 616 c.p.p., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 9 novembre 2023