Inammissibilità Ricorso: la Cassazione Spiega i Requisiti
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sui requisiti formali e sostanziali per presentare un ricorso in Cassazione. Spesso, la convinzione di aver subito un’ingiustizia porta a impugnare una sentenza senza però rispettare le rigide regole procedurali. La Corte Suprema, con questa decisione, ribadisce che un ricorso non può essere una semplice ripetizione di argomenti già discussi né una critica generica alla sentenza. L’inammissibilità del ricorso è la sanzione per chi non rispetta tali principi, con conseguenze significative per l’imputato.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna emessa dal Tribunale di Avellino per il reato di tentato furto aggravato in concorso. La sentenza di primo grado è stata integralmente confermata dalla Corte di Appello di Napoli. Insoddisfatto della decisione, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso e la loro Inammissibilità
L’imputato ha basato il suo ricorso su due punti fondamentali, entrambi però giudicati inadeguati dalla Suprema Corte, portando alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Il Mancato Riconoscimento delle Attenuanti Generiche
Il primo motivo di ricorso contestava la violazione di legge e il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. L’imputato sosteneva che la sua pena avrebbe dovuto essere ridotta, ma la sua argomentazione non ha convinto i giudici di legittimità.
La Contestazione della Responsabilità Penale
Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto un vizio di motivazione in merito all’affermazione della sua responsabilità penale. Anche in questo caso, la censura è stata ritenuta inidonea a superare il vaglio della Corte.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi, concludendo per la loro manifesta infondatezza e genericità. I giudici hanno chiarito che il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio in cui si possono riesaminare i fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione.
In riferimento al primo motivo, la Corte ha specificato che esso era ‘meramente reiterativo’ di una censura già adeguatamente valutata e respinta dalla Corte di Appello. I giudici di merito avevano già spiegato in modo logico e coerente perché non vi fossero elementi per concedere un’ulteriore mitigazione della pena. Riproporre la stessa questione senza nuovi argomenti critici rende il motivo inammissibile.
Per quanto riguarda il secondo motivo, la Corte lo ha definito ‘generico e avversativo’. L’imputato, infatti, si è limitato a contestare la decisione senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata. Non ha contrapposto alcuna ragione di fatto o di diritto che potesse minare la solidità del ragionamento dei giudici di appello. Un ricorso efficace deve individuare con precisione il vizio della sentenza, non limitarsi a esprimere dissenso.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza si conclude con una dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questa decisione comporta due conseguenze dirette per il ricorrente: la condanna diventa definitiva e irrevocabile, e l’imputato è obbligato a pagare le spese processuali e una somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Questo caso serve da monito: un ricorso per Cassazione deve essere redatto con rigore tecnico, attaccando specifici vizi della sentenza impugnata e non limitandosi a riproporre le stesse difese già respinte o a contestare genericamente la decisione. In assenza di questi requisiti, l’esito più probabile è una secca dichiarazione di inammissibilità.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano, da un lato, una semplice ripetizione di censure già esaminate e respinte dalla Corte di Appello e, dall’altro, generici e oppositivi, in quanto non si confrontavano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata né adducevano nuove ragioni di fatto o di diritto.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘meramente reiterativo’?
Significa che il motivo si limita a riproporre le stesse identiche argomentazioni già presentate e respinte nel precedente grado di giudizio, senza criticare in modo specifico e argomentato la risposta fornita dal giudice d’appello.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Le conseguenze sono la condanna definitiva dell’imputato, che non può più impugnare la sentenza, e l’obbligo di pagare le spese processuali sostenute e una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) a favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38396 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38396 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASERTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME COGNOME ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 27 dicembre 2023 di conferma della condanna del Tribunale di Avellino in ordine al reato di cui agli artt. 110, 56, 624 e 625 nn. 2 e 7 co pen. accertato in Montefalcone il 7 settembre 2018.
Rilevato che il primo motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenunati generiche, è inammissibile, in quanto meramente reiterativo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente, con cui si è dato atto della assenza di elementi da valutare ai fini della ulteriore mitigazione del trattamento sanzionatorio (in conformità di Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986 – 01).
Considerato che il secondo motivo, con cui si è dedotto il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilità, è inammissibile in quanto generico e avversativo, in assenza di confronto con la motivazione della sentenza impugnata cui non contrappone alcuna ragione di fatto o di diritto.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il COGNOME ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2024