Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5519 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5519 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi di NOME COGNOME – il quale ha depositato due ricorsi ident aventi date diverse (14.10.2024 e 30.9.2025) – avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’art. cod. strada, sono manifestamente infondati.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie e immune da vizi logico-giuridici.
I motivi proposti sono manifestamente inammissibili ex art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p., in quanto del tutto generici e aspecifici, non specificand ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in alcun modo con argomentazioni della sentenza impugnata.
Inoltre, in tema di impugnazioni, l’inammissibilità del ricorso p cassazione, precludendo la costituzione di un valido rapporto processuale, impedisce la declaratoria di improcedibilità del giudizio per superamento del termine di durata massima di un anno di cui all’art. 344-bis cod. proc. pen. inserito dall’ 2, comma 2, lett. a) della legge 27 settembre 2021, n. 134 (cfr. Sez. 2, n. 40349 del 27/06/2024, Piano, Rv. 287085 – 01).
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 gennaio 2026
Il ConsiM1ire estensore
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