Inammissibilità ricorso e guida in stato di ebbrezza: i rischi della genericità
L’inammissibilità ricorso rappresenta uno degli ostacoli più frequenti nelle impugnazioni davanti alla Suprema Corte, specialmente quando la difesa non articola motivi precisi e fondati. Nel caso analizzato, un conducente condannato per guida in stato di ebbrezza ha visto rigettata la propria istanza a causa di una formulazione troppo vaga delle contestazioni.
I fatti di causa
La vicenda trae origine da una condanna emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze. Il soggetto coinvolto era stato sanzionato per il reato di guida sotto l’influenza dell’alcol, ai sensi dell’art. 186 del Codice della Strada. La sentenza era stata pronunciata a seguito di patteggiamento (art. 444 c.p.p.), un rito che prevede un accordo sulla pena tra le parti. Nonostante l’accordo preventivo, la difesa ha proposto ricorso in Cassazione lamentando una generica violazione di legge.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità hanno esaminato l’atto di impugnazione e la successiva memoria difensiva, rilevando un difetto strutturale insanabile. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile poiché privo dei requisiti minimi di specificità richiesti dal codice di rito. Oltre al rigetto, la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto per i ricorsi manifestamente infondati o generici.
L’importanza della specificità dei motivi
L’inammissibilità ricorso scatta automaticamente quando le deduzioni sono astratte. Non basta invocare una violazione di legge; è necessario indicare esattamente quale norma sia stata violata e in che modo il giudice di merito abbia errato nella sua applicazione. Nel caso di specie, né il ricorso principale né la memoria integrativa hanno offerto dati di fatto o ragioni di diritto idonei a sorreggere le richieste difensive.
Le motivazioni
La Corte ha fondato la propria decisione sull’applicazione rigorosa dell’art. 581 del codice di procedura penale. Tale norma impone che l’impugnazione contenga l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. La genericità delle doglianze impedisce alla Cassazione di esercitare la sua funzione di controllo sulla corretta applicazione della legge. Quando un ricorso si limita a enunciazioni di principio senza calarsi nel caso concreto, viene considerato aspecifico e, di conseguenza, inammissibile.
Le conclusioni
La sentenza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio in cui si può ridiscutere genericamente il fatto, ma un giudizio di legittimità che richiede un’altissima specializzazione tecnica. Presentare un’impugnazione priva di basi solide non solo non produce risultati favorevoli, ma espone il ricorrente a pesanti sanzioni pecuniarie. La chiarezza e la precisione nell’esposizione dei motivi sono requisiti essenziali per superare il vaglio di ammissibilità e ottenere una valutazione nel merito della questione giuridica sollevata.
Cosa succede se si presenta un ricorso in Cassazione senza motivi specifici?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Questo significa che la Corte non esaminerà il caso e il ricorrente sarà condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle ammende.
Quali sono i requisiti per un ricorso penale valido?
Secondo l’art. 581 c.p.p., il ricorso deve indicare chiaramente i motivi, specificando le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che giustificano l’impugnazione della sentenza.
Si può ricorrere in Cassazione dopo un patteggiamento?
Sì, ma i motivi di ricorso sono estremamente limitati e devono essere articolati con estrema precisione tecnica, pena la dichiarazione di inammissibilità per aspecificità delle doglianze.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5477 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5477 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 28/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/05/2025 del G1P TRIBUNALE di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, per il reato di cui all’art. 186, commi 2, lett. b) e 2-sexies, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285.
Il 9 ottobre 2025, è pervenuta memoria difensiva a firma dell’AVV_NOTAIO.
Rilevato che il ricorso è costituito da un unico motivo (violazione di legge), con cui si prospettano deduzioni del tutto generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dat di fatto che devono sorreggere le richieste (art. 581 cod. proc. pen.); e che l’anzidetta memoria appare parimenti aspecifica;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Il Pre denter