Inammissibilità Ricorso in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
L’inammissibilità ricorso è un concetto cruciale nel nostro ordinamento giuridico, specialmente nel contesto del giudizio di Cassazione. Significa che il ricorso presentato non può essere esaminato nel merito, perché privo dei requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge. Attraverso l’analisi di una recente ordinanza della Corte di Cassazione, vedremo perché un ricorso può essere respinto e quali sono le conseguenze per chi lo presenta.
Il Fatto alla Base della Decisione
Il caso in esame ha origine dal ricorso presentato da un individuo contro una sentenza della Corte di Appello di Catania. La Corte territoriale aveva confermato una condanna, negando al contempo la concessione delle circostanze attenuanti generiche e applicando l’aggravante della recidiva. La difesa dell’imputato ha quindi deciso di impugnare tale decisione davanti alla Suprema Corte di Cassazione, contestando le valutazioni dei giudici di secondo grado.
La Pronuncia della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel vivo delle questioni sollevate (se le attenuanti dovessero essere concesse o meno), ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. La conseguenza diretta di questa pronuncia è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della cassa delle ammende.
Le Motivazioni dietro l’Inammissibilità Ricorso
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni addotte dalla Suprema Corte. I giudici hanno stabilito che il ricorso era inammissibile per le seguenti ragioni:
1. Motivazione Adeguata della Corte d’Appello: La Corte ha ritenuto che i giudici di secondo grado avessero motivato in modo logico e sufficiente la loro decisione. Sia il diniego delle attenuanti generiche sia l’applicazione della recidiva erano stati giustificati sulla base di elementi concreti, come la reiterazione di violazioni di legge simili e i numerosi precedenti penali, anche recenti, dell’imputato.
2. Mancanza di un Reale Confronto: Il ricorso presentato non si confrontava effettivamente con le argomentazioni della sentenza impugnata. Invece di contestare specifici passaggi logici o errori di diritto, si limitava a riproporre questioni già valutate e respinte in modo motivato. La Cassazione non può riesaminare il merito dei fatti, ma solo verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione. L’assenza di una critica puntuale rende il ricorso generico e, quindi, inammissibile.
In sostanza, la Corte ha concluso che le valutazioni del giudice di merito erano state espresse in modo adeguato e logico, rendendole non sindacabili in sede di legittimità. Questo ha comportato la dichiarazione di inammissibilità ricorso.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: un ricorso in Cassazione deve essere specifico e mirato a individuare vizi di legittimità (violazioni di legge o difetti di motivazione), non può essere un pretesto per chiedere una terza valutazione dei fatti. La decisione evidenzia che, per superare il vaglio di ammissibilità, è necessario un confronto critico e puntuale con la sentenza impugnata. Per i cittadini, la lezione è chiara: l’accesso alla giustizia di ultima istanza è subordinato a regole precise e la sua violazione comporta non solo il rigetto della domanda, ma anche significative conseguenze economiche.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è inammissibile quando non si confronta efficacemente con le motivazioni della sentenza impugnata e quando le valutazioni del giudice di merito sono considerate adeguate e logicamente motivate, rendendole non riesaminabili in sede di legittimità.
Quali sono le conseguenze economiche dell’inammissibilità del ricorso?
L’inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000,00 euro.
Perché sono state negate le attenuanti generiche e applicata la recidiva nel caso di specie?
La Corte d’Appello ha negato le attenuanti generiche e applicato la recidiva in considerazione della reiterazione delle medesime violazioni di legge da parte dell’imputato e dei suoi plurimi precedenti penali, anche recenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43025 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43025 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ritenuto che la Corte di appello di Catania ha adeguatamente motivato sia con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche e sia con riguardo all’applicazione della recidiva, in considerazione della reiterazione delle medesime violazioni di legge e tenuto conto dei plurimi precedenti penali anche recenti;
ritenuto che l’assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l’insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l’inammissibilità del ricorso;
ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 25 ottobre 2024
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