Inammissibilità Ricorso Generico: La Guida Pratica della Cassazione
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima fase del processo penale, un momento cruciale in cui la difesa ha l’opportunità di contestare la legittimità di una sentenza di condanna. Tuttavia, per essere efficace, l’atto di impugnazione deve rispettare requisiti di forma e sostanza ben precisi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: l’inammissibilità del ricorso generico. Questo provvedimento offre spunti importanti su come redigere un ricorso che superi il vaglio di ammissibilità.
Il Caso: Dal Furto Aggravato al Ricorso in Cassazione
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna per il delitto di furto aggravato, pronunciata in primo grado e parzialmente riformata dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva confermato la responsabilità penale dell’imputato per un episodio di furto, mentre aveva dichiarato il non doversi procedere per un altro capo d’imputazione a causa della mancanza di una condizione di procedibilità.
Non soddisfatto della decisione, l’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, lamentando la violazione di norme procedurali. In particolare, il ricorrente ha formulato un unico motivo di ricorso, ritenuto però dalla Suprema Corte eccessivamente vago e indeterminato.
L’Inammissibilità del Ricorso Generico: Perché la Cassazione lo ha Respinto
Il cuore della decisione della Corte di Cassazione risiede nella valutazione del motivo di ricorso. I giudici hanno stabilito che l’impugnazione era affetta da un vizio insanabile: la genericità. Secondo la Corte, il ricorso non rispettava i requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del Codice di procedura penale.
Questa norma impone al ricorrente di enunciare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono ogni richiesta. Nel caso di specie, l’atto di impugnazione si limitava a denunciare una violazione di legge in modo astratto, senza indicare concretamente quali parti della motivazione della sentenza d’appello fossero errate e perché. Di fronte a una motivazione ritenuta giuridicamente corretta, completa e priva di contraddizioni, il ricorso non forniva al giudice gli strumenti per individuare i rilievi mossi e esercitare il proprio sindacato di legittimità. Questo ha portato inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso generico.
I Requisiti Essenziali per un Ricorso Valido
L’ordinanza in esame sottolinea l’importanza di redigere atti di impugnazione chiari e specifici. Un ricorso efficace non può limitarsi a una critica generale della sentenza impugnata. Deve, al contrario:
* Identificare le Censure: Specificare con precisione quali parti della sentenza si contestano.
* Argomentare in Diritto: Spiegare perché le norme giuridiche sono state applicate in modo errato.
* Indicare gli Elementi di Fatto: Collegare le censure giuridiche a specifici elementi emersi nel processo.
* Dialogare con la Sentenza: Confrontarsi direttamente con la motivazione della decisione impugnata, evidenziandone le presunte aporie, lacune o errori logico-giuridici.
Solo un ricorso così strutturato consente al giudice dell’impugnazione di comprendere appieno le doglianze e di valutare la fondatezza del gravame.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte Suprema ha motivato la propria decisione di inammissibilità evidenziando che il ricorso era “privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.”. A fronte di una sentenza d’appello la cui motivazione è stata definita “giuridicamente corretta, completa, lineare e priva di aporie argomentative”, il ricorso non ha indicato “gli elementi che sono alla base della censura formulata”. Questa mancanza ha reso impossibile per il giudice dell’impugnazione “individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato”. La genericità, quindi, si è tradotta in una sostanziale incapacità dell’atto di raggiungere il suo scopo: sottoporre a un vaglio critico e specifico la decisione precedente.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La pronuncia ribadisce una lezione fondamentale per chi opera nel diritto penale: la precisione non è un mero formalismo, ma la sostanza stessa del diritto di difesa in sede di impugnazione. Un ricorso generico è un ricorso inutile, che non solo non produce alcun effetto positivo, but comporta anche conseguenze economiche negative per il ricorrente. In questo caso, oltre al rigetto, è scattata la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. Per gli avvocati, ciò significa dedicare la massima cura alla stesura degli atti, assicurandosi che ogni censura sia dettagliata, argomentata e direttamente collegata al testo della sentenza che si intende contestare.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e indeterminato, in quanto privo degli elementi specifici richiesti dalla legge (art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.) per consentire al giudice di individuare le censure mosse alla sentenza impugnata.
Cosa deve contenere un ricorso per non essere considerato generico?
Sulla base della decisione, un ricorso deve specificare chiaramente le ragioni e gli elementi di fatto che sostengono la critica alla sentenza impugnata, confrontandosi direttamente con la motivazione di quest’ultima e non limitandosi a una contestazione astratta.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30873 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30873 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appell Firenze che ha parzialmente riformato la pronuncia del giudice di primo grad con la quale l’imputato è stato ritenuto responsabile del delitto di cui agli cpv., 624 e 625, comma primo, n.2 cod. pen., e ha dichiarato non dover procedere quanto al delitto di furto dei beni di NOME COGNOME per mancanza de condizione di procedibilità;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denun violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. in riferimento all’art comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., è generico per indeterminatezza pe privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. pro quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata giuridicament corretta, completa, lineare e priva di aporie argomentative, non indic elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudi dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il/proprio sindac rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore del Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 giugno 2024
Il Ci sigliere est sore
Il Presidente