Inammissibilità ricorso generico: la Cassazione nega l’ampliamento dell’orario di libertà
Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 37093 del 2024, offre importanti chiarimenti sui requisiti necessari per modificare le prescrizioni durante l’affidamento in prova al servizio sociale. Il caso riguarda la richiesta di un condannato di estendere il proprio orario di uscita, ma la Corte ha stabilito l’inammissibilità del ricorso generico, ribadendo un principio fondamentale: le istanze che incidono sulla libertà personale devono essere specifiche, dettagliate e non basate su vaghi riferimenti. Approfondiamo i dettagli di questa decisione.
I Fatti del Caso
Un uomo, ammesso alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, era soggetto a una prescrizione che gli imponeva il rientro serale entro le ore 17:00. Desiderando una maggiore flessibilità, ha presentato un’istanza al Magistrato di Sorveglianza per ottenere due modifiche:
1. Un’autorizzazione speciale per rientrare alle 20:00 in una data specifica (il 10 marzo 2024) per partecipare alle prove del proprio matrimonio.
2. Un ampliamento generale dell’orario di uscita serale fino alle 22:00, motivato dalla ‘buona condotta’ mantenuta fino a quel momento.
Il Magistrato di Sorveglianza ha respinto entrambe le richieste. Contro questa decisione, l’uomo ha proposto ricorso per cassazione, lamentando un’assenza di motivazione. La difesa ha sostenuto che le iniziali e gravose restrizioni orarie erano giustificate da comportamenti irregolari passati, ma che la successiva condotta regolare, attestata da relazioni positive dell’UEPE, avrebbe dovuto portare a un allentamento delle prescrizioni per favorire il percorso rieducativo.
La Decisione della Corte di Cassazione e l’inammissibilità del ricorso generico
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile, chiudendo di fatto la porta alle richieste del ricorrente. La decisione si basa su due distinti profili di inammissibilità.
In primo luogo, per quanto riguarda la richiesta di permesso per le prove del matrimonio, la Corte ha rilevato una ‘carenza di interesse’. Poiché la data dell’evento (10 marzo 2024) era ormai trascorsa al momento della decisione, una pronuncia nel merito sarebbe stata inutile.
In secondo luogo, e questo è il punto cruciale, la Corte ha giudicato inammissibile anche la richiesta di ampliamento generale degli orari. La ragione risiede nella genericità dell’istanza originaria. Come vedremo nelle motivazioni, questo vizio iniziale ha contaminato irrimediabilmente anche il successivo ricorso.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte di Cassazione ha spiegato che l’istanza presentata in origine al Magistrato di Sorveglianza era focalizzata quasi esclusivamente sull’ottenimento del permesso per il singolo evento del 10 marzo. La richiesta di estendere permanentemente l’orario di libertà fino alle 22:00, invece, è stata giudicata ‘del tutto generica e affatto argomentata’.
Il ricorrente si era limitato a un vago riferimento alla ‘buona condotta finora tenuta’, senza addurre ‘specifiche necessità’ che potessero giustificare un cambiamento così rilevante delle prescrizioni. Secondo i giudici, non si può chiedere un ampliamento della libertà personale senza spiegare in modo concreto e dettagliato perché tale modifica sia necessaria o funzionale al percorso di reinserimento sociale.
Questo vizio di origine, ovvero la genericità della domanda iniziale, si è riflesso sull’impugnazione. La Cassazione ha sottolineato che un’impugnazione non può ‘supplire’ alla genericità della domanda originaria, introducendo per la prima volta argomenti che dovevano essere presentati e discussi davanti al giudice di merito. L’inammissibilità del ricorso generico è quindi una conseguenza diretta della debolezza dell’istanza iniziale. L’inammissibilità originaria ‘riverbera i suoi effetti’ anche sul corrispondente motivo di ricorso.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa sentenza lancia un messaggio chiaro: chi si trova in una misura alternativa e desidera una modifica delle prescrizioni deve formulare istanze precise, motivate e supportate da esigenze concrete. La semplice affermazione di aver tenuto una buona condotta, sebbene positiva, non è di per sé sufficiente a giustificare un allentamento delle regole.
Per i professionisti legali, la decisione ribadisce l’onere di redigere atti ben argomentati fin dal primo grado di giudizio. La superficialità o la genericità di un’istanza iniziale può compromettere l’intero percorso processuale, rendendo vano anche un successivo ricorso in Cassazione. La libertà personale è un bene prezioso, e ogni richiesta che la riguarda deve essere trattata con il massimo rigore e la massima specificità.
È sufficiente la ‘buona condotta’ per ottenere un ampliamento degli orari in affidamento in prova?
No, secondo la sentenza, un vago riferimento alla ‘buona condotta finora tenuta’ non è sufficiente. È necessario addurre specifiche necessità concrete che giustifichino il rilevante ampliamento della fascia di libertà richiesto.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due ragioni: in parte per ‘carenza di interesse’, poiché l’evento specifico richiesto (le prove del matrimonio) era già passato, e principalmente perché la richiesta di ampliamento orario era ‘del tutto generica e affatto argomentata’, un vizio che risaliva all’istanza originaria.
Cosa succede se un’istanza presentata al giudice di merito è generica?
Se l’istanza originaria è formulata in modo generico, la sua inammissibilità si ripercuote anche sul successivo ricorso per cassazione. La Corte Suprema non può esaminare nel merito questioni che non sono state adeguatamente proposte e motivate fin dal primo grado.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37093 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37093 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato a TRIGGIANO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 22/02/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME AVV_NOTAIO COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG, NOME NOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
Con provvedimento del 22/02/2024 il Magistrato di Sorveglianza di Bari ha rigettato l’istanza proposta da NOME COGNOME, affidato in prova al servizio sociale – con prescrizione di rientro serale alle ore 17:00 salvo motivi di lavoro -in espiazione della pena inflitta con sentenza 13/04/2016 della Corte di appello di Bari, tendente ad ottenere un ampliamento dell’orario di uscita fino alle ore 22:00 in considerazione della condotta corretta serbata fino a quel momento, nonché tendente ad ottenere per il giorno 10 marzo 2024 l’autorizzazione a rientrare alle 20:00, per poter prender parte alle prove del proprio matrimonio.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione (così riqualificata l’opposizione avanzata al Tribunale di sorveglianza) NOME COGNOME,’ per mezzo del proprio difensore AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo con il quale lamenta assenza di motivazione; osserva in particolare la difesa come, nel settembre 2022, allorquando lo COGNOME fu ammesso alla misura alternativa, il Tribunale di sorveglianza aveva specificatamente indicato alcune “iniziali” gravose prescrizioni, ed in particolare quelle orarie, GLYPH in considerazione di comportamenti irregolari relativamente recenti; che da allora il comportamento dell’affidato è stato sempre regolare con relazioni positive dell’UEPE; che il mantenimento della restrizione oraria impedisce il percorso rieducativo del condannato, da svolgersi anche attraverso tutte le attività extralavorative che ne comportino la crescita.
Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, dott.ssa NOME COGNOME, ha chiesto che il ricorso venga respinto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Con riferimento al diniego di partecipazione alle prove del matrimonio del 10 marzo 2024, deve prendersi atto dell’intervenuta carenza di interesse a coltivare l’impugnazione da parte del ricorrente, in considerazione della circostanza che l’evento fissato per il 10 marzo 2024 è ormai trascorso.
GLYPH 3. Del pari inammissibile si appalesa il ricorso con riferimento al provvedimento di diniego della richiesta di ampliamento delle fasce orarie nelle quali l’affidato deve rimanere a casa (attualmente dalle 17:00 alle 7:00).
Va infatti osservato come la richiesta originaria formulata dal condannato e rivolta al Tribunale di sorveglianza, in data 20 febbraio 2024, allegata al ricorso, fosse volta essenzialmente ad ottenere l’autorizzazione a recarsi alle prove del matrimonio, il 10 marzo 2024; del tutto generica e affatto argomentata risulta invece essere la richiesta di ampliamento delle fasce orarie, motivata esclusivamente da un vago riferimento della “buona condotta finora tenuta”, e senza che il condannato adducesse specifiche necessità tali da giustificare il rilevante ampliamento della fascia di libertà.
Né all’originaria genericità della domanda può supplire un’impugnazione diffusa che sottoponga per la prima volta al giudice di legittimità questioni non rilevabili di ufficio che non siano state già proposte al giudice di merito (c.f.r. l’art. 606, comma 3, in relazione all’art. 609, comma 2, cod. proc. pen.)
L’originaria inammissibilità dell’istanza originaria, rilevabile da questa Corte, riverbera pertanto i suoi effetti anche sul corrispondente motivo di ricorso.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per i profili di colpa insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, anche di una somma di denaro da versare alla RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 07/06/2024