Inammissibilità del Ricorso Generico: La Cassazione e il Dovere di Specificità
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi di impugnazione conduca inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità del ricorso generico. Questo principio fondamentale della procedura penale impone alla difesa di articolare le proprie censure in modo chiaro, specifico e supportato da elementi concreti. Analizziamo come la Suprema Corte ha applicato tale regola in un caso di furto.
I Fatti del Caso: Il Ricorso contro la Condanna per Furto
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che, pur ricalcolando la pena, aveva confermato la sua condanna per due episodi di furto. L’imputato ha basato il suo ricorso alla Corte di Cassazione su due principali motivi di doglianza:
1. Un presunto vizio di motivazione riguardo all’affermazione della sua responsabilità penale.
2. Un ulteriore vizio di motivazione relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, previste dall’art. 62-bis del codice penale.
Entrambi i motivi miravano a scardinare l’impianto accusatorio e a ottenere un trattamento sanzionatorio più mite.
La Decisione sul Ricorso Generico e le sue Conseguenze
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. La conseguenza di questa decisione non è stata solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’imposizione al ricorrente del pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce che l’accesso al giudizio di legittimità è subordinato al rispetto di rigorosi requisiti formali e sostanziali.
Le motivazioni
La Corte ha fondato la sua decisione sul carattere vago e indeterminato dei motivi presentati. Secondo i giudici, le censure formulate dalla difesa erano mere deduzioni generiche, completamente sprovviste delle necessarie “ragioni di diritto e dei dati di fatto” a loro sostegno. In altre parole, l’imputato non ha specificato quali parti della motivazione della sentenza d’appello fossero errate, illogiche o contraddittorie, né ha fornito elementi concreti capaci di mettere in discussione la ricostruzione dei fatti o la valutazione del giudice di merito. Un ricorso che si limita a riproporre le stesse questioni già decise, senza un confronto critico e specifico con la sentenza impugnata, non supera il vaglio di ammissibilità. L’inammissibilità del ricorso generico è, dunque, una sanzione processuale per la mancanza di specificità dell’impugnazione.
Le conclusioni
La presente ordinanza rappresenta un monito importante per la pratica legale: un ricorso in Cassazione non può essere una semplice lamentela o una riproposizione di argomenti già vagliati. Per avere una possibilità di successo, deve essere un atto tecnicamente preciso, in cui ogni censura è dettagliata, ancorata a precisi riferimenti normativi e supportata da elementi fattuali pertinenti. La mancanza di questa specificità trasforma l’impugnazione in un atto sterile, destinato a essere dichiarato inammissibile, con l’ulteriore aggravio di spese e sanzioni per l’imputato. La specificità non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del diritto di impugnazione.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e privi delle ragioni di diritto e dei dati di fatto necessari a supportare le richieste. La Corte ha ritenuto che le argomentazioni fossero delle semplici deduzioni non specifiche.
Quali erano i motivi del ricorso presentato dall’imputato?
L’imputato aveva basato il suo ricorso su due motivi: un vizio di motivazione in riferimento alla sua responsabilità per i reati di furto contestati e un secondo vizio di motivazione per la mancata concessione delle attenuanti generiche previste dall’art. 62-bis del codice penale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7946 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7946 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a SUVERETO il 14/06/1963
avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze, previa rideterminazione del trattamento sanzionatorio, ne ha confermato la condanna per due episodi di furto (capi A e B);
Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che deducono rispettivamente vizio di motivazione in riferimento alla responsabilità dell’imputato e vizio di motivazione in riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis cod. pen., sono inammissibili perché prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/01/2025