Inammissibilità Ricorso Generico: La Cassazione Sottolinea la Necessità di Motivi Specifici
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: la necessità che i motivi di un ricorso siano chiari e specifici. La decisione in esame ha dichiarato l’inammissibilità ricorso generico presentato da un imputato, condannandolo al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere i requisiti formali di un’impugnazione e le conseguenze della loro inosservanza.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato in primo e secondo grado per reati contro la persona e il patrimonio, decideva di presentare ricorso per Cassazione. La Corte d’Appello, pur confermando la condanna, aveva concesso le circostanze attenuanti generiche. Tuttavia, l’imputato, non soddisfatto, lamentava attraverso il suo ricorso la mancata concessione di tali attenuanti nella loro massima estensione possibile. L’unico motivo di doglianza si concentrava su questo specifico punto, criticando la motivazione della corte territoriale.
La Decisione della Corte sull’Inammissibilità Ricorso Generico
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Secondo i giudici, il motivo presentato era viziato da genericità e indeterminatezza, non rispettando i requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale. Di conseguenza, la Corte non è entrata nel merito della questione, ma si è fermata a una valutazione preliminare sulla validità formale dell’atto. Oltre a dichiarare l’inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso è Generico?
La motivazione della Corte si fonda sulla violazione del principio di specificità dei motivi di impugnazione. La legge richiede che chi impugna una sentenza non si limiti a una critica generica, ma indichi con precisione gli elementi specifici che contesta e le ragioni di diritto che supportano la sua tesi. Nel caso di specie, il ricorrente si era limitato a lamentare la mancata concessione delle attenuanti nella massima estensione senza fornire elementi concreti o argomentazioni specifiche che potessero mettere in discussione la logicità della motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha sottolineato che, a fronte di una motivazione logicamente corretta da parte del giudice d’appello, un ricorso generico non permette al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato. In sostanza, il ricorso non era in grado di innescare un reale contraddittorio sulla decisione precedente.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità nell’Impugnazione
Questa ordinanza riafferma che il diritto di impugnazione deve essere esercitato con rigore e precisione. Un ricorso non può essere una mera espressione di dissenso, ma deve essere un atto tecnicamente strutturato che dialoga criticamente con la sentenza impugnata, evidenziandone specifici vizi. L’inammissibilità ricorso generico è una sanzione processuale che tutela l’efficienza del sistema giudiziario, evitando che le corti superiori siano gravate da impugnazioni pretestuose o prive di fondamento giuridico concreto. Per i professionisti del diritto, questo rappresenta un monito costante sulla necessità di redigere atti di impugnazione dettagliati e puntuali, pena l’impossibilità di ottenere una revisione della decisione e l’addebito di ulteriori spese per il proprio assistito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e indeterminato. Non indicava gli elementi specifici a sostegno della censura contro la sentenza impugnata, violando così i requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Cosa contestava il ricorrente nel suo unico motivo di ricorso?
Il ricorrente contestava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione da parte della Corte d’Appello, ritenendo insufficiente la motivazione su questo punto.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31742 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31742 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 10/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il 27/07/1982
avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di ~NN , Appello di ik:~tmm che, nel concedere le circostanze attenuanti generiche, ha per il resto confermato nel resto la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 61, n. 1), 582 in relazione agli artt. 624, 625, nn. 2) e 7), cod. pen.;
Considerato che il primo ed unico motivo – con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione mancata concessione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione – è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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