Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 398 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 398 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in SENEGAL il 27/031.1979
avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE di APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, D. L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D. L. n. 198/2022.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Messina con sentenza del 26/9/2023 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Messina in data 20/7/2021, che aveva condannato NOME COGNOME per i reati ascrittigli.
L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, lamentando con il primo motivo la mancata conversione della pena detentiva in pena pecuniaria sulla scorta della presunta indigenza dell’imputato, immigrato irregolare ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Osserva che le condizioni economiche non possono giustificare una disparità di trattamento tra soggetti che si trovano in analoghe situazioni e che analoga considerazione vale anche per la mancata rateizzazione della pena pecuniaria.
2.1 Con il secondo motivo eccepisce l’erronea applicazione della legge
penale, con riferimento all’art. 648 cod. pien. Evidenzia che non vi è prova agli atti che non sia stato il ricorrente a masterizzare i cd in sequestro e che con una probatio diabolica la Corte territoriale impone all’imputato dimostrare che abbia masterizzato i supporti magnetici.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1 Invero, il primo motivo è inammissibile sotto ben due profili.
1.1.1 Sotto un primo aspetto, occorre evidenziare che il motivo di appello sul punto era generico ed assertivo, posto che il difensore si era limitato a chiedere «una riduzione della pena inflitta sino al minimo edittale, e la sostituzione della pena da detentiva in pecuniaria ex artt. 53 e ss. L. 689/81». In proposito, va evidenziato che la giurisprudenza di legittimità, con un orientamento, cui il Collegio intende dar seguito, ritiene inammissibile, ai sensi dell’art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per Cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (Sezione 2, n. 34044 del 20/11/2020, COGNOME, Rv. 280306 – 01; Sezione 2, n. 29707 del 8/3/2017, COGNOME, Rv. 270316 01).
In altri termini, il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand’anche il giudice dell’impugnazione non abbia in concreto pronunciato tale sanzione (Sezione 5, n. 44201 del 29/9/2022, Testa, Rv. 283808 – 01; Sezione 6, n. 20522 del 8/3/2022, Palumbo, Rv. 283268 01). Del resto, non avrebbe senso l’annullamento della senl:enza di appello con rinvio al giudice di secondo grado a causa dell’omesso esame di un motivo di gravame, che in sede di rinvio per il suo esame sarebbe comunque destinato alla declaratoria di inammissibilità.
1.1.2 In ogni caso, il motivo è manifestamente infondato, atteso che la motivazione con la quale è stata negata la sostituzione della pena detentiva, risulta congrua. Del tutto ragionevolmente la Corte territoriale ha escluso la concreta possibilità di adempimento, ritenendo le condizioni di vita del ricorrente (straniero con sistemazione precaria nel territorio nazionale e privo di occupazione) sintomatiche di problemi di sostentamento. Occorre, in proposito, evidenziare che il giudice, nell’esercizio del potere discrezionale di sostituzione della pena detentiva breve, deve – nell’osservanza dei criteri e dei parametri
indicati nell’art. 57, comma 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689 specificamente indicare la positiva presunzione di adempimento delle prescrizioni imposte, secondo quanto detta il successivo art. 58 (Sezione 5, n. 44402 del 10/10/2022, COGNOME, Rv. 283954 – 01), di talchè deve ritenersi che – pur potendo beneficiare della sostituzione in pena pecuniaria colui che si trovi in disagiate condizioni economiche – il giudice possa respingerne la richiesta nel caso in cui, sulla base di elementi di fatto, sia possibile esprimere un giudizio sulla solvibilit del reo con prognosi negativa in ordine allei capacità di adempiere (Sezione 3, n. 39495 del 19/9/2008, Diop, Rv. 241323 – 01, in cui la Corte ha precisato che tra gli elementi fatto, a titolo esemplificativo, rientrano l’irreperibilità o la manca di una fissa dimora dell’imputato, ovvero la circostanza che si tratti di un soggetto nullafacente o dichiaratamente impossidente, tanto da aver ottenuto l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato).
1.2 II secondo motivo è aspecifico, atteso che – limitandosi a reiterare doglianze già proposte in appello – non si confronta con il provvedimento impugnato, che con motivazione sintetica, ma congrua, oltre che immune da vizi logici, ha evidenziato che nemmeno l’imputato ha avanzato l’ipotesi di aver proceduto in prima persona alla illecita riproduzione e che, in ogni caso, il quantitativo di supporti magnetici di cui è stato trovato in possesso «presuppone la disponibilità di risorse e di una struttura organizzata che appare non compatibile con le condizioni di vita del prevenuto», soggetto che – come si è accennato – versa in condizioni economiche più che precarie.
Orbene, come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 – 01; Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, COGNOME, Rv. 268385 – 01; Sezione 4, n. 18826 cilel 09/02/2012, COGNOME, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, COGNOME Rv. 236945 – 01).
2. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. MI.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 17 novembre 2023.