Inammissibilità Ricorso Generico: quando l’opinione non basta
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi, sottolineando la netta distinzione tra una critica giuridicamente fondata e una semplice opinione dissenziente. Il caso riguarda l’inammissibilità del ricorso generico presentato da un imputato avverso la sua condanna, con particolare riferimento alla determinazione della pena. La Suprema Corte ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: per contestare una decisione, non è sufficiente dissentire, ma è necessario indicare vizi specifici e argomentati.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di resistenza a un pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale. In seguito alla conferma della condanna in secondo grado da parte della Corte d’Appello, l’imputato decideva di proporre ricorso per Cassazione. Il fulcro della sua contestazione non riguardava l’accertamento della sua responsabilità penale, bensì il trattamento sanzionatorio applicatogli.
Nello specifico, il ricorrente lamentava una violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla valutazione della recidiva rispetto alle circostanze attenuanti generiche. A suo dire, la Corte di merito avrebbe errato nel non disapplicare la recidiva o, in subordine, nel non considerarla subvalente rispetto alle attenuanti, con conseguente irrogazione di una pena più mite.
L’Inammissibilità del Ricorso Generico secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione, con una motivazione sintetica ma estremamente chiara, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso generico. I giudici di legittimità hanno osservato come il motivo di impugnazione si risolvesse nella “semplice prospettazione di un’opinione dissenziente”. In altre parole, il ricorrente non aveva indicato elementi specifici e concreti capaci di far ritenere irragionevole o viziato il giudizio espresso dalla Corte d’Appello.
Questa decisione si fonda su un principio consolidato: il giudizio di merito sulla determinazione della pena è un’attività discrezionale del giudice, il cui operato è sindacabile in sede di legittimità solo se la motivazione risulta mancante, manifestamente illogica, contraddittoria o basata su un palese errore di diritto. Proporre una diversa e soggettiva valutazione degli elementi considerati dal giudice non è sufficiente per ottenere una riforma della sentenza.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha precisato che la valutazione del trattamento sanzionatorio costituisce un “giudizio di fatto”, insindacabile in Cassazione, a condizione che sia adeguatamente motivato. Nel caso di specie, i giudici di appello avevano dato conto degli elementi previsti dall’art. 133 del codice penale (gravità del reato e capacità a delinquere del reo) che erano stati considerati preponderanti per giungere alla determinazione della pena.
La decisione impugnata, quindi, non era frutto di mero arbitrio né di un ragionamento illogico. Poiché l’appello del ricorrente non individuava un vizio logico-giuridico ma si limitava a contrapporre la propria valutazione a quella del giudice, il ricorso è stato ritenuto privo dei requisiti minimi di specificità richiesti dalla legge. Di conseguenza, all’inammissibilità del ricorso è seguita, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando la Corte alcuna assenza di colpa nella proposizione dell’impugnazione.
Le Conclusioni e le Conseguenze Pratiche
L’ordinanza riafferma un insegnamento fondamentale per chiunque intenda impugnare un provvedimento giurisdizionale. Non basta essere in disaccordo con la conclusione del giudice; è indispensabile articolare una critica tecnica, precisa e puntuale, che identifichi l’errore commesso dal giudicante, sia esso di diritto o di motivazione. L’inammissibilità del ricorso generico funge da filtro per evitare che la Corte di Cassazione si trasformi in un terzo grado di giudizio sul merito della controversia, ruolo che non le compete. Per gli avvocati e i loro assistiti, ciò si traduce nella necessità di formulare motivi di ricorso specifici, dettagliati e giuridicamente pertinenti, pena la preclusione a un esame nel merito e l’addebito di ulteriori spese.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era generico, limitandosi a esporre un’opinione dissenziente senza indicare elementi specifici che rendessero irragionevole o viziato il giudizio della corte di merito.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
La valutazione del giudice sulla pena è sempre insindacabile in Cassazione?
No, non sempre. La valutazione del trattamento sanzionatorio è un giudizio di fatto insindacabile solo a condizione che il giudice fornisca una motivazione adeguata, logica e non contraddittoria, basata sugli elementi previsti dall’art. 133 del codice penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1979 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1979 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SAN SEVERO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 337, cod. pen., deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in tema di mancata disapplicazione della recidiva o di subvalenza di essa rispetto alle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile, per la genericità del motivo, il quale si risolve nella semplice prospettazione di un’opinione dissenziente, senza l’indicazione di specifici elementi tali da far considerare irragionevole il giudizio della Corte di merito sul punto. In tema di trattamento sanzioNOMErio, infatti, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché – com’è avvenuto nel caso specifico (pag. 3, sent.) – dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133, cod. pen., da esso considerati preponderanti, e non si presenti quale frutto di mero arbitrio o di ragionamento del tutto illogico, contraddittorio od immotivato.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 dicembre 2025.