Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 669 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 669 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CALAFIORE NOME
Data Udienza: 02/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LIVORNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/03/2025 della Corte d’appello di Firenze
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado che, in sede di rito abbreviato, aveva condannato COGNOME NOME alla pena finale, ritenuta adeguata alla gravità del fatto, di mesi quattro di arresto ed euro 3000 di ammenda per aver condotto il ciclomotore Aprilia Scarabeo senza essere in possesso, perché mai conseguita, della patente di guida.
In punto di valutazione della gravità del fatto, si è riferito che l’appellante non aveva fornito dimostrazione alcuna delle dedotte condizioni psicofisiche del COGNOME, fermo restando che non si coglieva alcuna relazione tra la condotta in contestazione (reiterata nel biennio) e il comportamento oltraggioso e offensivo realizzato nei confronti delle Forze dell’ordine
La difesa dell’imputato ha proposto ricorso, formulando un motivo, con il quale censura genericamente l’adeguatezza della motivazione relativa al trattamento sanzionatorio.
Il ricorso è inammissibile.
Il motivo non evidenzia alcuna violazione di legge o vizio della motivazione, pur in presenza di argomentazione logica e coerente addotta dalla sentenza impugnata,
per cui si rivela del tutto privo della necessaria specificità. Lungi dal confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, si limita a reiterare profili di censura già adeguatamente e correttamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), altresì censurando il trattamento sanzionatorio, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, nonché da un adeguato esame delle deduzioni difensive.
La sentenza impugnata si colloca, pertanto, nel solco della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (così questa Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, COGNOME, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/3/2013, COGNOME, Rv. 256197; conf. Sez. 2, n. 28852 dell’8/5/2013, COGNOME e altro, Rv. 256464; Sez. 3, n. 10095 del 10/1/2013, COGNOME, Rv. 255153; Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009, COGNOME, Rv. 245596). E ancora, è stato ribadito che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen, con espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro ed altro, Rv. 271243).
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte Cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così è deciso il 2 dicembre 2025
Il AVV_NOTAIO est. Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME