Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21626 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21626 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NOVARA il 22/11/1992
avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE D’APPELLO DI TORINO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato quella del Tribunale di Novara per il reato di cui agli artt. 99, 62 cod. pen., condannando il ricorrente alla pena di mesi 6 di reclusione e di euro 120,00 di multa;
Considerato che il motivo di ricorso – che lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata assoluzione dell’imputato – è generico in quanto fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità (Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997 dep. 13/01/1998, COGNOME Rv. 210157): nel caso in esame la motivazione della sentenza impugnata al fol. 3 evidenzia la pluralità di fonti probatorie, in modo accurato, senza incorrere in vizi motivazionali, il tutto non valutato da ricorso;
Rilevato che la seconda parte del motivo risulta altrettanto aspecifica, in quanto lamentando l’eccessività della pena, non si confronta adeguatamente con la motivazione impugnata, che indica la prossimità al minimo edittale della sanzione, né con l’orientamento consolidato di questa Corte, cosicché la censura è anche manifestamente infondata: infatti, non
è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata
una pena al di sotto della media edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288
– 01), nel caso in esame prossima al minimo edittale. Quanto più il giudice intenda discostarsi
dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio poter
discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall’art.
cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/
COGNOME, Rv. 241189); tuttavia, nel caso in cui venga irrogata, come nel caso in esame, una
pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione
da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel
quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/201
COGNOME, Rv. 265283), ovvero se il parametro valutativo è desumibile dal testo della
sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla
quantificazione della pena (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 maggio 2025
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Corte di Cassazione – copia non ufficiale