Inammissibilità ricorso generico: la Cassazione chiarisce i limiti dell’impugnazione
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema dell’inammissibilità del ricorso generico, ribadendo principi fondamentali del processo penale. La decisione sottolinea come un’impugnazione, per essere valida, non possa limitarsi a una sterile ripetizione di argomenti già vagliati e respinti nei precedenti gradi di giudizio. Questo caso offre spunti cruciali sulla corretta formulazione dei ricorsi e sulle conseguenze della recidiva.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. La sentenza, emessa dal Tribunale e confermata dalla Corte d’Appello, aveva inflitto una pena di un anno di reclusione. La pena era stata aumentata in virtù della contestata recidiva semplice, poiché l’imputato aveva già precedenti penali.
Contro la decisione della Corte d’Appello, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, basando la sua difesa su due punti principali:
1.  L’erronea applicazione della legge penale per non aver riconosciuto la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
2.  La mancata esclusione della recidiva.
La questione dell’inammissibilità del ricorso generico
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il motivo centrale di questa decisione risiede nella natura stessa dell’impugnazione. I giudici hanno rilevato che il ricorrente si era limitato a “reiterare assertivamente profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi dalle conformi decisioni di merito”.
In sostanza, il ricorso non presentava nuovi e specifici motivi di critica contro la sentenza d’appello, ma si configurava come una mera riproposizione di argomenti già esaminati e motivatamente respinti. Questo comportamento processuale porta alla formulazione di un ricorso definito “generico”, che per legge non può essere esaminato nel merito.
La recidiva e la gravità della condotta
La Corte ha inoltre confermato la correttezza delle decisioni dei giudici di merito riguardo agli altri punti sollevati. Per quanto riguarda la particolare tenuità del fatto, i giudici di merito avevano già fornito una motivazione logica e priva di vizi per escluderla, sottolineando la gravità della condotta dell’imputato.
Anche la decisione di applicare la recidiva è stata ritenuta corretta. La Corte ha valorizzato una circostanza di fatto dirimente: il nuovo reato di evasione era stato commesso a breve distanza temporale dal passaggio in giudicato di una precedente condanna e, soprattutto, durante il periodo in cui l’imputato stava eseguendo una misura alternativa alla detenzione. Questo dimostrava, secondo i giudici, una totale assenza di effetti deterrenti della pena precedente, giustificando pienamente l’aumento di pena per la recidiva.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni della Corte si fondano su un principio consolidato della procedura penale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel quale si possono riesaminare i fatti, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione delle sentenze precedenti. Un ricorso che non individua vizi specifici ma si limita a contestare genericamente la valutazione dei fatti è, per sua natura, inammissibile.
La Corte ha specificato che i giudici di merito avevano esposto in modo coerente le ragioni per cui la condotta non poteva essere considerata di lieve entità e perché la recidiva dovesse essere applicata. Il fatto che il reato fosse stato commesso durante l’esecuzione di una misura alternativa è stato considerato un elemento di particolare gravità, indicativo di una spiccata tendenza a delinquere e di un disprezzo per le decisioni dell’autorità giudiziaria.
Le Conclusioni
In conclusione, l’ordinanza stabilisce che la mera riproposizione di argomenti già respinti, senza una critica puntuale e specifica della sentenza impugnata, rende il ricorso generico e quindi inammissibile. La conseguenza diretta dell’inammissibilità è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende. La decisione riafferma l’importanza di redigere atti di impugnazione tecnicamente validi e fondati su precise censure giuridiche, evitando di trasformare il giudizio di legittimità in un’ulteriore istanza di merito.
 
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile per genericità?
Un ricorso è dichiarato inammissibile per genericità quando si limita a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza formulare critiche specifiche e puntuali contro la logica o la legalità della sentenza impugnata.
Perché la Corte ha ritenuto corretta l’applicazione della recidiva in questo caso?
La Corte ha confermato l’applicazione della recidiva perché il nuovo reato era stato commesso poco dopo una precedente condanna definitiva e, in particolare, mentre l’imputato stava eseguendo una misura alternativa alla detenzione. Ciò dimostrava la mancanza di un effetto deterrente della pena precedente.
Quali sono le conseguenze per chi propone un ricorso dichiarato inammissibile?
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a titolo di sanzione a favore della Cassa delle Ammende, in questo caso fissata in tremila euro.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5195 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 5195  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINAh ZA
sul ricorso proposto da:
BALAPUWADUGE GEETH NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APF ELL3 di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E n X I DHIRATO 2:1iNI DIRITTO
letto il ricorso proposto avverso la sentanze ir 2,Hgrefe indicata, con la quale è confermata la decisione del Tribunale di Messina ch:!, ìlle to di giLdizio abbreviato, condannava l’imputato per il reato di cui agli artt. 385 cod. :teri, “47 Ter cornma 8, legge n. 354 del 1975, irrogandogli la pena di un anno di rec usione, C ,-Vappli.:azicne dell’aumento relativo alla contestata recidiva semplice;
rilevato che il ricorrente ha deciottc»tizi di mar d:.1zia i:) ma lifesta illogicità della e di erronea applicazione della ,eoge penale in GLYPH si:i Ua denegata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità sei . allo d cui GLYPH 131-bis cod. pen., che alla omessa esclusione della contestata recidiva;
ritenuto che il ricorso è inammissibile in ::11.1e r’.:.) i;;ienericarrente formulato, l reiterare assertivamente profili di doglianza già ade;.. 3t3r -ierrte vagliati e disattesi dalle conform decisioni di merito, che sulla base di argornern:eziz.r. leg ,i:arr ente esposte ed immu questa Sede riconoscibili hanno dato conto delle g ustil’i.tatkVe della ritenuta c di gravità della condotta (cfr. pagg. 2-:3 della i3(.-iinteirn a ir -ipueinat3), coerentemente escludendo la sussistenza dei presupposti per la configmatiilieà criffl’eit:cata causa di no puntualmente spiegando, al contempo, le riii3i :mi 1:icste ai’a base dell’applica riconosciuta recidiva, avuto riguarco alla dirine€ riti:: in di fatto che l’acce delittuosa è stata commessa a breve distanza di teeirio dal passaggio in giudicato sentenza di condanna e, in particolare, durar GLYPH l’esecu.z.;erie della misura alternativa conces all’imputato nel corso del periodo di espiazione GLYPH eprrelatika pena, con la conseguente, riconosciuta assenza di apprezzabili effetti dete…rei iti;
ritenuto che alla declaratona di inarnm , s.sitel’iii d GLYPH r :c’ -so consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processinli e €ll; sc urna di denaro che si dispositivo in favore della Cassa delle arnmend::i . tr o e’2ric3SF ritenere che il ricorso sia stato proposto senza versare in colpa nella determinaz,ene Or: la causa di inammissibilità cost. n. 186 del 2000).
NOME,
Dichiara inammissibile il ncorso e cond . -iinr a il t icorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favori- .11a GLYPH d,NOME Ammende.
Così deciso il 10 novembre 2023
11 , >NOME , dente estensore