Inammissibilità Ricorso Generico: La Cassazione Sottolinea la Necessità di Motivi Specifici
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del processo penale: l’inammissibilità del ricorso generico. Quando si impugna una sentenza, non è sufficiente lamentare genericamente una decisione sfavorevole; è necessario articolare critiche precise e puntuali. In caso contrario, il ricorso non supererà il vaglio di ammissibilità, con conseguenze economiche per il ricorrente. Analizziamo insieme questa decisione per capire meglio la sua portata.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un individuo contro una sentenza della Corte d’Appello di Roma. L’imputato era stato condannato per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel suo ricorso alla Corte di Cassazione, egli contestava la determinazione della pena, sostenendo che fosse stata fissata in una misura superiore al minimo edittale senza un’adeguata giustificazione. La sua difesa si basava su una critica generica alla decisione dei giudici di merito.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione è stata netta: il ricorso è stato giudicato “manifestamente infondato”. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorsi inammissibili.
Le Motivazioni: il perché dell’inammissibilità del ricorso generico
La Corte ha spiegato che la doglianza del ricorrente era formulata “in termini del tutto generici”. Una semplice affermazione secondo cui la pena sarebbe dovuta essere più vicina al minimo previsto dalla legge non costituisce un motivo di ricorso valido. I giudici hanno sottolineato come, al contrario, la Corte d’Appello avesse ampiamente e adeguatamente giustificato la propria decisione sulla quantificazione della pena.
Nella sentenza impugnata, infatti, erano stati evidenziati due elementi cruciali:
1. La quantità di droga smerciata: un fattore che indica una maggiore gravità del reato.
2. I precedenti penali del ricorrente: l’imputato aveva già riportato condanne per rapina e lesioni personali, circostanza che denota una maggiore pericolosità sociale e una tendenza a delinquere.
Questi elementi, secondo la Cassazione, giustificavano pienamente la scelta del giudice di secondo grado di non applicare la pena nel suo minimo edittale. Pertanto, il ricorso, essendo privo di critiche specifiche e fondate contro tale motivazione, non poteva che essere respinto.
Conclusioni: Lezioni Pratiche dalla Sentenza
Questa ordinanza offre un importante monito per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. Non è sufficiente un mero dissenso con la decisione del giudice. È indispensabile che il ricorso sia supportato da motivi specifici, che identifichino con precisione le presunte violazioni di legge o i vizi di motivazione della sentenza impugnata. Un’impugnazione basata su lamentele vaghe e non circostanziate è destinata all’inammissibilità del ricorso generico. Tale esito non solo conferma la condanna, ma comporta anche un ulteriore aggravio economico per il ricorrente, che sarà tenuto a pagare le spese del procedimento e una sanzione alla Cassa delle ammende. La specificità e la chiarezza dei motivi sono, dunque, requisiti imprescindibili per un’efficace azione legale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché è stato ritenuto manifestamente infondato e formulato in termini troppo generici, senza contestare in modo specifico le motivazioni della sentenza impugnata.
Quali elementi hanno giustificato una pena superiore al minimo edittale?
La Corte d’Appello ha giustificato la pena sulla base di due elementi principali: la considerevole quantità di droga venduta e i precedenti penali dell’imputato per rapina e lesioni personali.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4473 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4473 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il 02/03/1995
avverso la sentenza del 02/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
ritenuto che il ricorso di COGNOME è manifestamente infondato perché contesta, peraltro in termini del tutto generici, la determinazione della pena in misura non aderente al minimo edittale, peraltro adeguatamente giustificata dalla Corte evidenziando la quantità di droga smerciata e i precedenti penale iper rapina e lesioni personali, ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 29 novembre 2024
Il Consiglier/es/ensore
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Il Pre ente