Ricorso in Cassazione: Quando la Genericità Porta all’Inammissibilità
Presentare un ricorso in Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase cruciale dove non si riesaminano i fatti, ma si valuta la corretta applicazione della legge. Per questo motivo, i motivi di ricorso devono essere specifici, dettagliati e critici. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la vaghezza possa portare a una declaratoria di inammissibilità del ricorso generico, con conseguenze significative per l’imputato. Analizziamo insieme la vicenda.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna per il reato di oltraggio a un pubblico ufficiale, previsto dall’art. 341-bis del codice penale. L’imputato, dopo la conferma della condanna in secondo grado da parte della Corte d’Appello, decideva di rivolgersi alla Corte di Cassazione. L’unico motivo di doglianza sollevato riguardava la presunta assenza di motivazione da parte dei giudici di merito in merito al diniego delle attenuanti generiche. In sostanza, il ricorrente lamentava che la Corte d’Appello non avesse spiegato a sufficienza le ragioni per cui non gli erano state concesse le circostanze che avrebbero potuto portare a una riduzione della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con una decisione tanto sintetica quanto netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa pronuncia non è entrata nel merito della questione (ovvero, se le attenuanti generiche fossero dovute o meno), ma si è fermata a un livello preliminare, quello procedurale. La conseguenza diretta di tale decisione è stata la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Suprema Corte: la Critica all’Inammissibilità del Ricorso Generico
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui i Giudici hanno respinto il ricorso. La Corte ha sottolineato come il motivo presentato fosse affetto da una “assoluta genericità”. Il ricorrente si era limitato a enunciare la sua lamentela, senza però formulare una “censura critica” rispetto alle motivazioni contenute nella sentenza impugnata.
In altre parole, non è sufficiente affermare di non essere d’accordo con una decisione; è necessario spiegare analiticamente perché la motivazione del giudice inferiore sarebbe errata, illogica o carente dal punto di vista giuridico. Il ricorso si risolveva in una “mera enunciazione della doglianza”, un atto formale privo della sostanza critica richiesta per un valido esame in sede di legittimità. La Corte ha inoltre giustificato l’imposizione della sanzione pecuniaria citando un principio della Corte Costituzionale, secondo cui tale condanna è dovuta quando non si ravvisa un’assenza di colpa da parte del ricorrente nel determinare la causa di inammissibilità. Proporre un ricorso palesemente generico è, infatti, considerato un atto colposo.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’importanza della specificità e dell’analiticità dei motivi di ricorso per Cassazione. Un’impugnazione non può essere una semplice riproposizione di lamentele già espresse, ma deve costituire un dialogo critico e argomentato con la sentenza che si intende contestare. La pronuncia serve da monito: un inammissibilità del ricorso generico non solo rende definitiva la condanna, ma comporta anche un aggravio di spese per il condannato. Affidarsi a un difensore esperto, in grado di redigere un ricorso tecnicamente ineccepibile, è quindi essenziale per evitare esiti processuali sfavorevoli e costi aggiuntivi.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile a causa della sua assoluta genericità. Il ricorrente si è limitato a enunciare la sua lamentela sul diniego delle attenuanti generiche, senza muovere alcuna critica specifica e argomentata contro le motivazioni della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente in caso di inammissibilità?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa si intende per motivo di ricorso “generico”?
Un motivo di ricorso è considerato “generico” quando non va oltre la semplice enunciazione di un disaccordo con la decisione del giudice, ma non contiene un’analisi critica e specifica delle ragioni di fatto e di diritto esposte nella sentenza che si contesta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2003 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2003 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 341-bis, cod. pen., deducendo l’assenza di motivazione in punto di diniego di attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile per l’assoluta genericità del motivo, risolvendosi nella mera enunciazione della doglianza, senza alcuna censura critica rispetto alle motivazioni poste a sostegno della sentenza impugnata.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 1° dicembre 2025.