Inammissibilità del Ricorso Generico: La Cassazione Ribadisce il Principio di Specificità
L’ordinanza n. 15488 del 2024 della Corte di Cassazione offre un importante promemoria sull’onere di specificità che grava su chi impugna un provvedimento giudiziario. La Suprema Corte ha dichiarato l’inammissibilità di un ricorso generico, sottolineando come un’impugnazione, per essere valida, debba confrontarsi direttamente e puntualmente con le motivazioni della sentenza che si intende criticare. Questo principio è fondamentale per garantire l’efficienza e la serietà del processo giudiziario.
Il Fatto: L’Impugnazione Davanti alla Suprema Corte
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Catania. L’impugnazione contestava la decisione di secondo grado in relazione all’elemento soggettivo di reati previsti dagli articoli 337 (resistenza a un pubblico ufficiale) e 341-bis (oltraggio a un pubblico ufficiale) del codice penale. Il ricorrente, tuttavia, non è riuscito a superare il vaglio preliminare di ammissibilità della Corte di Cassazione.
La Questione dell’Inammissibilità del Ricorso Generico
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nella valutazione del motivo di ricorso come ‘generico’. La Corte ha stabilito che l’atto di impugnazione era privo di una vera e propria ‘effettiva censura’. In altre parole, il ricorrente si era limitato a formulare critiche vaghe senza creare una reale e argomentata correlazione tra le proprie doglianze e le specifiche ragioni esposte dai giudici d’appello nella sentenza impugnata.
Citando un proprio precedente consolidato (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007), la Corte ha ribadito che un ricorso è inammissibile per genericità dei motivi quando manca ogni indicazione della connessione tra le argomentazioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione. Un ricorso non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, altrimenti cade inevitabilmente nel vizio di aspecificità.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte Suprema ha osservato che il motivo di ricorso era viziato da una violazione di legge e da vizi di motivazione in ordine all’elemento soggettivo dei reati contestati. Tuttavia, tale deduzione è stata ritenuta meramente assertiva e non supportata da un confronto critico con la sentenza della Corte d’Appello. Il ricorso non ha spiegato perché le conclusioni dei giudici di merito fossero errate, limitandosi a una critica superficiale. Questa mancanza di un dialogo costruttivo e specifico con la decisione precedente rende l’impugnazione un atto processuale inutile, che non può essere esaminato nel merito. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione si conclude con la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre a una sanzione pecuniaria di tremila euro da versare alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia rafforza un principio cardine del diritto processuale penale: non è sufficiente dissentire da una sentenza per poterla impugnare efficacemente. È necessario articolare una critica specifica, puntuale e pertinente, che dimostri di aver compreso e analizzato la motivazione del giudice precedente, individuandone i presunti errori logici o giuridici. Per gli operatori del diritto, questa ordinanza è un monito a redigere atti di impugnazione con la massima diligenza, evitando formule generiche che portano inevitabilmente a una pronuncia di inammissibilità.
Per quale motivo principale la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità, in quanto i motivi presentati erano privi di una critica specifica e non stabilivano una correlazione chiara tra le proprie argomentazioni e le ragioni esposte nella sentenza impugnata.
Cosa si intende per ‘ricorso generico’ secondo questa ordinanza?
Un ricorso è generico quando manca di un’indicazione precisa della connessione tra le argomentazioni della decisione contestata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. In pratica, quando l’atto ignora le affermazioni del provvedimento che sta censurando, cadendo nel vizio di aspecificità.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15488 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15488 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/08/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di NOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine all’elemento soggettivo dei reati di cui agli artt. 337 e 341-bis cod. pen. è generi quanto privo di effettiva censura; che, infatti, il ricorso è inammissibile per generic motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argcmentate dalla decision impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tan Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945);
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/03/2024.