Inammissibilità del Ricorso per Genericità: Analisi di un’Ordinanza della Cassazione
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre uno spunto fondamentale sui requisiti formali di un’impugnazione. Il caso riguarda l’inammissibilità del ricorso a causa della sua eccessiva genericità, un errore procedurale che può precludere l’accesso alla giustizia di grado superiore. Comprendere i principi affermati dalla Suprema Corte è essenziale per chiunque si approcci al mondo del diritto processuale penale.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990, ovvero una fattispecie di lieve entità legata al traffico di sostanze stupefacenti. A seguito della sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Roma, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per cassazione.
Con un unico motivo, il ricorrente lamentava un vizio di motivazione e una violazione di legge in merito all’affermazione della sua responsabilità penale. Tuttavia, l’atto di impugnazione era stato redatto in termini estremamente vaghi, senza fornire un’argomentazione strutturata.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione si basa su un principio cardine del nostro ordinamento processuale: la specificità dei motivi di impugnazione. Secondo i giudici, il ricorrente si era limitato a richiedere l’annullamento della sentenza senza specificare in alcun modo le ragioni a sostegno della sua tesi.
Mancava, infatti, l’individuazione e l’analisi di profili di censura concreti contro l’apparato motivazionale della sentenza impugnata. L’atto si riduceva a mere affermazioni apodittiche, prive del necessario supporto fattuale e giuridico.
Le Motivazioni: la Violazione dell’Art. 581 cod. proc. pen.
Il fulcro della decisione risiede nella violazione dell’articolo 581, lettera d), del codice di procedura penale. Questa norma impone a chi impugna un provvedimento di indicare specificamente “le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta”.
La Corte ha riscontrato una “assoluta genericità dei motivi addotti”, evidenziando come tale carenza non consenta al giudice dell’impugnazione di comprendere le critiche mosse alla decisione precedente. L’inosservanza di tale requisito, come previsto dall’articolo 591, lettera c), del codice di procedura penale, costituisce una causa di inammissibilità del ricorso. Di conseguenza, la Corte non è nemmeno entrata nel merito della questione, fermandosi a questa valutazione preliminare.
Le Conclusioni: L’Importanza della Specificità negli Atti di Impugnazione
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento cruciale: un ricorso, per essere efficace, non può essere una semplice manifestazione di dissenso. Deve essere un atto tecnico, argomentato e specifico, capace di dialogare criticamente con la sentenza impugnata, evidenziandone con precisione i presunti errori di diritto o di logica. L’esito del caso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, serve da monito sulla necessità di redigere atti di impugnazione chiari, dettagliati e giuridicamente fondati per evitare una declaratoria di inammissibilità.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile a causa della sua “assoluta genericità”. Il ricorrente non ha specificato le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della sua richiesta, limitandosi a invocare l’annullamento della sentenza.
Cosa richiede la legge per presentare un ricorso valido in Cassazione?
Secondo l’articolo 581, lettera d), del codice di procedura penale, un ricorso deve indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che supportano le richieste. Non sono ammesse critiche generiche o affermazioni apodittiche.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27546 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27546 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 05/04/2024
ORDINANZA
· sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe;i1 ricorrente è stato condannato per il reato di cui all’art.73, comma 5, d.P.R.309/1990. Il ricorrente unico motivo di ricorso, deduce vizio della motivazione e violazione di legge in or all’affermazione della responsabilità.
L’art. 581, lett. d), cod. proc. pen. richiede l’indicazione specifica delle ragioni di degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di s dovendosi riscontrare un’ assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del ricorso.
Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l’annullamento della sentenza impugnata, s indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e analizza al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all’apparato motivaz a fondamento del decisum. L’inosservanza del disposto dell’art 581 1 lett. d) /cod. proc. pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall’ad 591 lett. e (cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 05/04/2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente