Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 35015 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 35015 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nata a Catania il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/03/2024 del Tribunale di Catania
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha concluso declaratoria di inammissibilità del ricorso. chiedendo la
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 04/03/2024, il Tribunale di Catania, quale Giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta, proposta nell’interesse di COGNOME NOME, di revoca dell’ordine di demolizione imposto alla predetta con la sentenza n 3628/2002, emessa in data 05/06/2002 dal Tribunale di Catania.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione degli artt. 192 e 125, comma 3, cod.proc.pen. e corielato vizio di motivazione.
Argomenta che il Tribunale aveva rigettato l’istanza di revoca’ dell’ordine di demolizione, senza esaminare gli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento dell’originario procedimento, la cui acquisizione era stata dispos0 dallo stesso giudicante alla prima udienza di trattazione; il Tribunale, attesa l’inezia dell’uffici competente nel trasmettere tempestivamente gli atti richiesti, aveVa provveduto senza tenere in considerazione atti necessari per valutare il rispettò del principio di proporzionalità nell’attuazione dell’ordine di demolizione, affermàto dalla Corte EDU.
Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso va dichiarato inammissibile.
La ricorrente non indica in maniera specifica quali siano gli atti processuali non acquisiti ed il loro contenuto e, quindi, la rilevanza e deisività che l documentazione non acquisita dal Giudice dell’esecuzione rivestirebOe in relazione alla decisione impugnata.
La censura proposta è, quindi, generica e a tale rilievò consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Il motivo, caratterizzandosi per assoluta genericità, infatti, integra la violazione dell’art. 581 lett. d) cod.proc.pen., che nel dettare, in gènerale, quindi anche per il ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l’impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essère enunciati, tra gli altri, “I motivi, con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta”; violazione che, ai sensi dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod.proc.pen., determina, per l’appunto, l’iammissibilità dell’impugnazione stessa (cfr. Sez. 6, 30.10.2008, n. 47414, Rv. 242129; Sez. 6, 21.12.2000, n. 8596, Rv. 219087).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cód. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione d Ila causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla c ndanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispoSitivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 03/07/2024