Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31883 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31883 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME;
rilevato che l’unico motivo di ricorso dello COGNOME si caratterizza per la sua assoluta genericità ed aspecificità, in assenza di qualsiasi argomentazione a sostegno della asserita ricorrenza del vizio di violazione di legge e vizio della motivazione (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Botartour Sami, Rv. 277710 -01).
ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, in punto di accertamento della responsabilità e riferibilità della condotta allo COGNOME nella sua corretta qualificazione giuridica, sono privi di concreta specificità e tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 26921701; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01);
che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, ai sensi dell’art. 628 cod. pen., ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (si vedano pagg. 3 e segg. con richiamo specifico alla documentazione acquisita nel corso del rito abbreviato ed alle dichiarazioni della persona offesa che ha ampiamente descritto la condotta posta in essere, compiutamente qualificata ai sensi dell’art. 628 cod.pen., con motivazione che non si presta a censure in questa sede, oltre ad avere in modo inequivoco riconosciuto i ricorrenti quali autori del delitto contestato);
considerato, conseguentemente, che tali doglianze inerenti alla prova della penale responsabilità sono del tutto prive dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod.proc.pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 luglio 2024.