Inammissibilità Ricorso: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un’impugnazione in ambito penale è un diritto fondamentale, ma deve rispettare precise regole formali e sostanziali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio cruciale: la specificità dei motivi. Se un atto di appello o di ricorso è vago e non si confronta puntualmente con la decisione impugnata, si va incontro a una dichiarazione di inammissibilità ricorso, con tutte le conseguenze del caso. Analizziamo insieme questa decisione per capire perché la forma, in questo contesto, è anche sostanza.
Il Percorso Giudiziario: Dal Tribunale alla Cassazione
La vicenda ha origine da una sentenza di condanna emessa dal Tribunale per il delitto di furto aggravato. L’imputato, non accettando la decisione, proponeva appello. Tuttavia, la Corte d’Appello territoriale dichiarava l’impugnazione inammissibile.
Senza perdersi d’animo, la difesa presentava ricorso per Cassazione, lamentando una presunta violazione di legge, in particolare dell’art. 581, comma 1-bis, del codice di procedura penale. L’imputato sosteneva che il suo appello fosse stato ingiustamente respinto. La palla passava quindi alla Suprema Corte, chiamata a valutare la legittimità della decisione della Corte territoriale.
Le Ragioni dell’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha respinto il ricorso, confermando in pieno la decisione della Corte d’Appello. Il punto centrale della motivazione risiede nella “genericità” del motivo presentato, sia in appello che in Cassazione.
Secondo i giudici supremi, il ricorso non faceva altro che replicare la stessa genericità già riscontrata nell’atto di appello. In pratica, la difesa non si era confrontata con le argomentazioni puntuali contenute nella sentenza di primo grado, che spiegavano nel dettaglio perché l’imputato era stato ritenuto colpevole. Allo stesso modo, il ricorso in Cassazione non affrontava le ragioni per cui la Corte d’Appello aveva ritenuto l’impugnazione generica, limitandosi a una sterile contestazione.
La Violazione dell’Art. 581 Cod. Proc. Pen.
La Corte ha evidenziato come il motivo di ricorso fosse privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. Questa norma impone che l’atto di impugnazione indichi in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Nel caso di specie, a fronte di una motivazione della sentenza d’appello definita “logicamente corretta”, il ricorrente non ha indicato gli elementi specifici alla base della sua censura. Di conseguenza, ha impedito al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio controllo.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Cassazione è chiara e diretta. Un’impugnazione non può essere una semplice lamentela astratta. Deve essere un’analisi critica e specifica della decisione che si contesta. Il ricorrente deve “dialogare” con la sentenza impugnata, smontandone, pezzo per pezzo, le argomentazioni logiche e giuridiche.
Nel caso analizzato, la Corte territoriale aveva già sottolineato che la motivazione del Tribunale, riguardo alla valutazione delle prove e all’affermazione di responsabilità, era esente da vizi logici e giuridici. Il ricorso per Cassazione avrebbe dovuto attaccare specificamente questa valutazione, ma non lo ha fatto. Limitandosi a una ripetizione generica dei motivi d’appello, ha dimostrato di non avere argomenti concreti da opporre, rendendo il proprio atto inidoneo a superare il vaglio di ammissibilità.
Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito per chiunque si appresti a redigere un atto di impugnazione. La specificità non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del diritto di difesa in questa fase processuale. Il principio affermato è che non basta dissentire da una sentenza; è necessario spiegare in modo dettagliato e puntuale perché quella sentenza è sbagliata, indicando con precisione i passaggi illogici o le norme violate. In mancanza di tale specificità, il risultato è una declaratoria di inammissibilità ricorso, che comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’addebito delle spese processuali e il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è privo dei requisiti prescritti dalla legge. Nel caso specifico, perché i motivi erano generici, non si confrontavano con le argomentazioni della sentenza impugnata e non indicavano gli elementi specifici alla base della censura, violando l’art. 581 cod. proc. pen.
Cosa si intende per “genericità” del motivo di ricorso?
Per genericità si intende una contestazione vaga e astratta che non critica puntualmente le ragioni della decisione impugnata. È un motivo che si limita a ripetere argomentazioni precedenti senza affrontare specificamente la motivazione logica e giuridica del giudice che si contesta.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che il ricorso non venga esaminato nel merito. Inoltre, come stabilito in questa ordinanza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26094 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26094 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AGLIERI COGNOME NOME nato a TERMINI IMERESE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello Palermo che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto nell’interesse del suddetto imputato avverso la sentenza di condanna nei confronti di costui pronunciata dal Tribunale di Termini Imerese quella stessa città in data 24 maggio 2022 in relazione al delitto di cui agli artt. 6 625, comma 1, n. 2 e 7, cod. pen.;
Considerato che l’unico motivo di ricorso, che denunzia violazione di legge in relazione all’art. 581, comma 1 bis, cod. proc. pen., è generico posto che replic:a la medesima genericità riscontrata nel motivo di appello, dal momento che non si confronta con quanto puntualmente argomentato nella sentenza di primo grado (in ordine alla sussistenza del delitto di furto) e n sentenza impugnata (segnatamente, laddove la Corte territoriale ha evidenziato come la motivazione del Tribunale in ordine alla valutazione del compendio probatorio e all’affermazione di responsabilità sia esente da vizi logici e giuridici);
Ritenuto che il motivo di ricorso il motivo di ricorso è privo dei requisiti prescritti 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenz impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi e esercitare il proprio sindacato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.